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Legge

L.R. Campania 11/2025

Riconoscimento delle isole di Capri, Ischia e Procida, facenti parte dell'arcipelago campano, dei Comuni di Sessa Aurunca, Piedimonte Matese, Sapri e Vico Equense e di altri ambiti come zone disagiate [...]

Normativa regionaleL.R. Campania 11/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Campania riconosce Capri, Ischia, Procida, Sessa Aurunca, Piedimonte Matese, Sapri, Vico Equense e altri ambiti come zone disagiate per i servizi sanitari, prevedendo misure su mobilità, potenziamento dei presidi e personale. Gli interventi non sanitari devono avvenire senza nuovi oneri; la legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Riconoscimento di zone disagiate per l’assistenza sanitaria in Campania

Riconoscimento delle zone disagiate per i servizi sanitari in Campania

La legge della Regione Campania individua specifici territori insulari e comunali come aree disagiate sotto il profilo della fruizione dei servizi sanitari. L’obiettivo è migliorare l’accessibilità alle cure, la qualità dell’assistenza e le condizioni di lavoro del personale sanitario, con attenzione anche all’utenza turistica.

Ambito territoriale e finalità

Il provvedimento riconosce come zone disagiate:

  • le isole di Capri, Ischia e Procida, facenti parte dell’arcipelago campano;
  • i Comuni di Sessa Aurunca, Piedimonte Matese, Sapri e Vico Equense;
  • altri ambiti con situazioni orografiche segnalate dalle ASL di appartenenza;
  • le zone carenti non coperte dopo due pubblicazioni sul Bollettino ufficiale della Regione Campania, secondo l’accordo integrativo regionale per la Pediatria di famiglia della Campania del 2004.

Il riconoscimento è finalizzato a migliorare la qualità di vita e l’erogazione dei servizi sanitari nei territori interessati, sia per i residenti sia per i fruitori dei servizi turistici collegati.

Interventi previsti

La disciplina individua diversi ambiti di intervento per rendere più efficace l’assistenza sanitaria nelle zone riconosciute disagiate. In particolare, è prevista:

  • la valorizzazione e il miglioramento della mobilità da e verso i territori interessati, per agevolare l’accesso ai luoghi di cura;
  • il miglioramento delle condizioni di viaggio per medici, personale paramedico, familiari dei pazienti, pazienti e altri soggetti che devono accedere ai servizi sanitari;
  • il potenziamento dei servizi sanitari, comprendendo presidi ospedalieri, diagnostica, residenze sanitarie assistite, medicina territoriale e punti nascita, con particolare attenzione ai malati oncologici;
  • l’innalzamento degli standard operativi, tecnologici e di sicurezza dell’assistenza ostetrica e pediatrico-neonatale di primo livello;
  • il rafforzamento della guardia attiva in anestesia, ostetricia, ginecologia e pediatria, nonché degli altri requisiti necessari per attivare rapidamente sala operatoria, esami di laboratorio urgenti, esami radiologici e disponibilità di emoderivati;
  • l’assegnazione di personale medico e paramedico, con riconoscimento del servizio prestato nei territori interessati e con misure volte a favorire la permanenza stabile o incarichi almeno pari alla durata minima prevista dai CCNL, salvo motivate e documentate ragioni che rendano necessario il trasferimento.

Modalità di attuazione

Le ASL competenti per i territori interessati devono inserire nei propri atti aziendali una programmazione specifica che tenga conto delle aree disagiate, nel rispetto della normativa vigente sulla definizione di area disagiata per i servizi sanitari e purché ciò sia conforme al Piano di rientro dal disavanzo sanitario.

La programmazione deve essere definita d’intesa con gli uffici della Giunta regionale competenti per il Servizio sanitario regionale.

Per gli interventi non rientranti nella spesa sanitaria, la legge dispone che si agisca nell’ambito delle programmazioni di settore già esistenti, senza nuovi oneri e utilizzando le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Regime finanziario

La legge dichiara espressamente che non sono previsti ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Entrata in vigore e applicabilità

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Non sono previsti termini di durata limitata o scadenze applicative, ma la concreta attuazione è subordinata alla programmazione delle ASL e alla compatibilità con il Piano di rientro sanitario.

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