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Legge

L.R. Campania 13/2025

Misure per il riordino e l'adeguamento della legislazione [...]

Normativa regionaleL.R. Campania 13/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna numerose norme regionali della Campania: proroga termini urbanistici, modifica la disciplina del trasporto non di linea, aggiorna disposizioni di bilancio, sociale, turismo, lavoro femminile, tributi e bonifica, oltre ad abrogare o coordinare alcune norme non più coerenti. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURC n. 51 del 23 luglio 2025.

Riordino e adeguamento della legislazione regionale campana

Misure per il riordino e l’adeguamento della legislazione regionale campana

La legge interviene in modo eterogeneo su più testi normativi della Regione Campania, aggiornando termini, rinviando scadenze, coordinando discipline settoriali e abrogando disposizioni non più coerenti. Le modifiche producono effetti nel territorio regionale e, per le parti con termini, valgono secondo le decorrenze espressamente previste.

Pianificazione urbanistica e governo del territorio

Vengono prorogati i termini della disciplina transitoria urbanistica contenuta nella legge regionale n. 16 del 2004. In particolare, sono spostate al 31 dicembre 2025 e al 30 giugno 2026 le scadenze che prima erano fissate al 31 dicembre 2024 e al 30 giugno 2025, con ulteriore slittamento al 30 giugno 2026 del termine già riferito al comma 3 dell’articolo 44.

È inoltre riscritto il comma 3 dell’articolo 45, riconoscendo ai Comuni la facoltà, fino al 31 dicembre 2025, di adottare il proprio strumento urbanistico secondo la disciplina previgente alla legge regionale n. 5 del 2024, comprensiva delle procedure del regolamento regionale n. 5 del 2011.

Coerentemente, il regolamento regionale n. 5 del 2011 è adeguato sostituendo il riferimento ai Comuni che “alla data del 31 dicembre 2024 non hanno adottato il PUC” con il rinvio alla data indicata dall’articolo 44, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2004.

Trasporti pubblici non di linea e trasporto viaggiatori su strada

La legge regionale n. 10 del 2024 è modificata soprattutto per chiarire la competenza sanzionatoria e la destinazione dei proventi. Per alcune violazioni, le sanzioni amministrative sono irrogate dal Comune nel cui territorio la violazione è stata commessa; analogamente, i proventi delle sanzioni pecuniarie di varie fattispecie sono introitati dal Comune competente o dal Comune al quale è stata presentata la SCIA, secondo i casi.

Sono inoltre prorogati da dodici a quindici mesi i termini previsti dagli articoli 14 e 36 per gli adempimenti richiamati dalla legge, e viene precisato che le entrate da sanzioni non costituiscono nuove o maggiori entrate per il bilancio regionale, ma spettano agli enti individuati dalla disciplina settoriale. È anche chiarito che l’acquisto può essere effettuato “anche parzialmente” in una delle ipotesi indicate dall’articolo 33.

Adeguamenti in materia di bilancio, contributi e graduatorie

Sulla legge di stabilità regionale 2025 viene abrogato il comma 2 dell’articolo 42 e vengono ritoccate alcune voci della Tabella C e della Tabella E dell’allegato 3, con aggiornamenti riferiti a interventi culturali e religiosi, tra cui la sostituzione di denominazioni di beni e l’inserimento di finalità collegate alla pastorale giovanile diocesana per l’anno giubilare 2025.

Nella legge regionale n. 3 del 2002, in materia di trasporto pubblico locale, viene aggiunto un comma che estende l’applicazione della disciplina agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della nuova disposizione, purché conferiti sulla base di avvisi banditi secondo la disciplina previgente.

Viene inoltre ampliato, nella legge regionale n. 1 del 2012, il perimetro soggettivo del comma 5-bis dell’articolo 23, includendo anche enti strumentali regionali e agenzie regionali, e si stabilisce che la norma si applica alle graduatorie approvate dopo il 1° maggio 2024 e fino all’entrata in vigore della legge.

Animali d’affezione e prevenzione del randagismo

La disciplina regionale sugli animali d’affezione viene coordinata con la normativa penale sopravvenuta. Viene eliminato il limite temporale “non oltre il 30 giugno 2025” previsto per una specifica previsione dell’articolo 25 della legge regionale n. 3 del 2019 e sono abrogati il comma 3 dell’articolo 9 e la lettera c-bis del comma 1 dell’articolo 25, perché la medesima condotta risulta ormai sanzionata dall’articolo 10 della legge statale n. 82 del 2025.

Personale, graduatorie e settore pubblico regionale

Nella legge finanziaria regionale 2012, l’articolo 23 è integrato per estendere la disciplina del comma 5-bis anche a enti strumentali regionali e agenzie regionali. Il nuovo comma 5-ter limita però l’applicazione alle graduatorie approvate successivamente al 1° maggio 2024 e fino alla data di entrata in vigore della legge.

Nella legge regionale n. 38 del 2012 viene invece abrogato il comma 1 dell’articolo 9.

Trasporto pubblico locale e mobilità

Nella legge regionale n. 15 del 2002, il rinvio normativo contenuto nell’articolo 46, comma 2, viene aggiornato sostituendo il richiamo al decreto legislativo n. 175 del 2016 con quello all’articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 25 del 2025, convertito dalla legge n. 69 del 2025. Si tratta di un adeguamento tecnico del quadro di riferimento per le società a partecipazione pubblica.

Sistema turistico regionale

La legge regionale n. 18 del 2014 viene ampliata con un espresso riferimento alla tutela delle comunità ospitanti, con particolare attenzione ai patrimoni comuni, ambientali e identitari. Le funzioni del sistema turistico locale vengono orientate alla salvaguardia della destinazione turistica in termini di qualità, sostenibilità e sicurezza.

È inoltre precisato che la progettazione può riguardare uno o più PTL e che l’articolazione territoriale del sistema turistico regionale incoraggia il riconoscimento delle destinazioni turistiche e delle loro organizzazioni manageriali.

Occupazione femminile e parità retributiva

Viene istituito presso la Giunta regionale il Tavolo regionale permanente sulla condizione dell’occupazione femminile. Il Tavolo è sede di partecipazione, confronto e proposta su politiche e strategie per sostenere l’occupazione femminile e la parità retributiva tra i sessi, con presenza del Presidente della Giunta o suo delegato e del Presidente del Consiglio regionale o suo delegato.

La composizione comprende rappresentanti di sindacati, associazioni di categoria, organismi di parità, istituzioni, enti, società pubbliche e ordini professionali attivi in materia. La costituzione avviene con deliberazione della Giunta regionale e la partecipazione è gratuita.

Imposta regionale su concessioni e occupazioni demaniali marittime

La disciplina tributaria regionale è rafforzata prevedendo, per gli enti e le pubbliche amministrazioni concedenti diversi dai Comuni, obblighi di comunicazione, accertamento, riscossione e riversamento alla Regione. I soggetti passivi devono pagare entro il 15 settembre di ciascun anno; se il canone aggiornato non è comunicato, il versamento resta dovuto in misura pari a quella dell’anno precedente, salvo conguaglio.

Gli enti concedenti trasmettono alla Regione dati e flussi entro date specifiche, e a titolo di ristoro è riconosciuto loro un importo pari al 5% degli effettivi incassi. È inoltre chiarito che l’imposta è dovuta alla Regione anche da chi corrisponde somme a titolo di indennizzo per utilizzazioni senza titolo o difformi dal titolo concessorio di beni demaniali marittimi e zone del mare territoriale.

Bonifica e consorzi di bonifica

Nella disciplina regionale sulla bonifica viene ampliato il riferimento territoriale includendo anche la Città Metropolitana di Napoli e viene eliminato il richiamo alla classificazione ISTAT come zona altimetrica di montagna o collina.

Inoltre, per il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno e per i consorzi con consigli in scadenza nel 2025, in presenza di provvedimenti approvativi di ampliamento del comprensorio, è introdotta una disciplina transitoria e una tantum per l’elezione del consiglio dei delegati. Hanno diritto di voto, oltre ai consorziati già iscritti e in regola, anche i proprietari di immobili nel comprensorio ampliato; sono previsti criteri speciali per il calcolo della contribuenza e per l’iscrizione convenzionale dei territori ampliati nella prima fascia elettorale.

Servizi sociali e partecipazione scolastica

La legge regionale sulla dignità e cittadinanza sociale viene aggiornata sostituendo il riferimento ai “servizi per la prima infanzia” con quello ai “servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia”, statali e paritarie, e sopprimendo il riferimento ai nidi e micronidi autorizzati.

Nei componenti del tavolo previsto dalla legge è inoltre richiesto che tra le associazioni familiari sia presente almeno una rappresentanza dei familiari di persone con disabilità.

Viene anche riformulata la previsione sul coordinamento con le istituzioni scolastiche, precisando che esso deve avvenire nel rispetto dell’autonomia scolastica e delle indicazioni nazionali, per fornire informazioni sull’andamento e sui risultati scolastici a entrambi i genitori.

Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione

La disciplina regionale viene resa più puntuale sulla composizione delle équipe di diagnosi e cura, che devono includere competenze psichiatriche, psicoterapiche e internistico-nutrizionali, con un elenco dettagliato di professionisti sanitari e socio-sanitari.

Si precisa inoltre che l’utilizzo delle risorse assegnate annualmente dalla Regione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di spesa per il personale, e viene corretta la classificazione di bilancio da Missione 13, Programma 7 a Missione 12, Programma 7.

Inegleggibilità alla carica di Presidente della Giunta regionale

La legge regionale n. 16 del 2024, in materia di ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta regionale, è abrogata.

Servizio di sociologia del territorio

Nella legge istitutiva del Servizio di sociologia del territorio viene eliminato il limite numerico “dieci” in più punti dell’articolo 4 e viene chiarito che la relativa spesa è contenuta nei limiti dello stanziamento complessivo di bilancio per singola annualità.

Reintroito di una disciplina previgente in materia di igiene, sanità pubblica e farmacie

È abrogato il comma 152 dell’articolo 1 della legge regionale n. 16 del 2014, con l’effetto di far rivivere, dalla data di entrata in vigore della nuova legge, l’articolo 22, comma 4, della legge regionale n. 13 del 1985, come modificato dalla legge regionale n. 5 del 2013.

Invarianza finanziaria ed entrata in vigore

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania, quindi dal 24 luglio 2025.

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