L.R. Campania 7/2025
Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei Consorzi [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Campania la bonifica integrale, il riordino dei comprensori e la fusione di alcuni Consorzi, definendo funzioni, pianificazione, finanziamenti, contributi consortili, organi, elezioni e controlli. Prevede anche disposizioni transitorie per il 2025, un piano di risanamento finanziario e coperture di spesa per il triennio 2025-2027.
Bonifica integrale e riordino dei Consorzi di bonifica in Campania
Bonifica integrale e riordino dei Consorzi di bonifica in Campania
La legge ridefinisce l’assetto della bonifica integrale nella Regione Campania, attribuendo ai Consorzi un ruolo centrale nella sicurezza idraulica, nella gestione delle risorse idriche, nella difesa del suolo e nella valorizzazione del territorio rurale. Il provvedimento interviene anche sul riordino territoriale dei comprensori, sull’organizzazione degli organi consortili e sul finanziamento delle attività.
Finalità e principi generali
La disciplina regionale promuove la bonifica integrale come attività polifunzionale e permanente di rilevanza pubblica, orientata a:
- sicurezza territoriale, alimentare e ambientale;
- sicurezza idraulica e manutenzione del territorio;
- provvista, uso razionale e tutela delle risorse idriche a prevalente uso irriguo;
- conservazione e difesa del suolo;
- valorizzazione dello spazio rurale e dell’ambiente.
L’intervento regionale si colloca nel quadro dei principi europei di prevenzione, partecipazione e sussidiarietà, nonché della normativa statale e della programmazione regionale, nazionale e comunitaria.
Comprensori di bonifica e riordino territoriale
La legge delimita i comprensori di bonifica secondo criteri di omogeneità idrografica e idraulica e di adeguata dimensione gestionale. I comprensori individuati sono:
- Volturno-Garigliano;
- Medio Volturno-Calore;
- Sarno;
- Paestum;
- Sele;
- Alento;
- Ufita;
- Tanagro.
La delimitazione cartografica è rinviata all’allegato A. In ogni comprensorio opera, di regola, un solo Consorzio oppure più Consorzi coordinati da un Consorzio di 2° grado. Nel comprensorio Volturno-Garigliano è prevista la fusione tra il Consorzio di bonifica delle Paludi di Napoli e Volla e il Consorzio di bonifica della Conca di Agnano e dei Bacini Flegrei. Fino all’efficacia della fusione restano fermi i confini territoriali esistenti.
La Giunta regionale può inoltre modificare la delimitazione degli ambiti territoriali dei Consorzi se accerta una pluriennale assenza di attività di bonifica dovuta all’assenza di corpi idrici nei territori interessati.
Attività di bonifica e difesa del suolo
L’attività di bonifica comprende gli interventi finalizzati a drenaggio, sicurezza idraulica, manutenzione territoriale, uso e tutela delle risorse idriche irrigue, salvaguardia ambientale e valorizzazione delle produzioni agricole. L’attività di difesa del suolo riguarda invece gli interventi di conservazione del suolo, riduzione del rischio idraulico e stabilizzazione del dissesto idrogeologico.
I finanziamenti regionali per opere e interventi di bonifica o difesa del suolo sono attribuiti alle strutture regionali competenti secondo la finalità prevalente.
Pianificazione comprensoriale
Per ciascun comprensorio i Consorzi predispongono il piano comprensoriale di bonifica e di tutela del territorio, coerente con PTR, strumenti regionali vigenti e piani di bacino. Il piano deve prevedere:
- valorizzazione del territorio comprensoriale tramite uso razionale della risorsa idrica, difesa idraulica, tutela dello spazio rurale, difesa del suolo e dell’ambiente;
- opere pubbliche di bonifica, irrigazione e difesa del suolo da realizzare.
Il piano va predisposto, previo finanziamento regionale e secondo criteri stabiliti dalla Giunta, entro 36 mesi dall’entrata in vigore della legge. È trasmesso all’Autorità di bacino distrettuale per il parere di conformità entro 60 giorni, poi alle strutture regionali e agli altri soggetti interessati, che possono formulare osservazioni entro 30 giorni. Prima dell’approvazione è sottoposto a VAS. Il Consorzio lo adotta e la Giunta regionale lo approva dopo istruttoria delle strutture competenti.
Il piano va aggiornato ogni 10 anni e comunque in caso di modifica del comprensorio o sopravvenute necessità. Nelle more dell’approvazione, le nuove opere sono individuate e finanziate con deliberazione della Giunta su proposte progettuali annuali dei Consorzi.
Opere pubbliche di bonifica e di difesa del suolo
La legge definisce come opere pubbliche di bonifica e irrigazione, tra l’altro:
- sistemazioni e valorizzazione produttiva dei territori collinari e montani;
- opere idrauliche per l’efficienza del reticolo di bonifica;
- opere di difesa idraulica e regimazione della rete scolante;
- opere di bonifica idraulica e sistemazione idraulico-agraria;
- opere di derivazione, raccolta, approvvigionamento, distribuzione e accumulo di acqua a uso irriguo;
- impianti di sollevamento e derivazione;
- impianti per uso agricolo di acque reflue, acquedotti rurali e impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica, inclusi quelli per energia idroelettrica o da fonti rinnovabili;
- altre opere già in gestione ai Consorzi e censite nell’allegato B;
- infrastrutture di supporto e manufatti di servizio.
Sono inoltre indicate come opere pubbliche di difesa del suolo, di competenza regionale, gli interventi di stabilizzazione dei versanti, sistemazioni idrogeologiche, opere di laminazione delle piene, corsi d’acqua del reticolo regionale non ricompresi tra quelli della bonifica e altri interventi funzionali alla rete idrografica regionale.
Dal giorno di entrata in vigore della legge, la gestione, custodia e manutenzione dei Consorzi è limitata alle opere elencate nell’allegato B. Entro 18 mesi i Consorzi devono trasmettere il censimento delle altre opere classificabili di bonifica non ancora in gestione, distinguendo quelle che richiedono sola manutenzione ordinaria da quelle che necessitano di interventi straordinari o sistemazioni idrauliche. È possibile una proroga fino a ulteriori 18 mesi. In caso di inadempimento sono previste misure sanzionatorie e, nei casi più gravi, le ipotesi di grave inadempienza.
Finanziamento, concessione e gestione delle opere
Le opere pubbliche di bonifica e irrigazione possono essere realizzate o manutenute straordinariamente dai Consorzi in concessione dello Stato o della Regione, con risorse pubbliche comunitarie, nazionali o regionali. La manutenzione ordinaria, l’esercizio, la vigilanza e la polizia idraulica restano a carico dei proprietari beneficiari secondo il sistema contributivo consortile.
Le opere di difesa del suolo possono essere affidate ai Consorzi in concessione regionale, con oneri economici a totale carico della Regione o con risorse pubbliche dedicate. L’affidamento è efficace solo se accompagnato dall’assegnazione delle risorse finanziarie per gestione e manutenzione.
La delega in materia di difesa del suolo comprende anche la polizia idraulica. L’esercizio delle funzioni delegate è subordinato al trasferimento effettivo delle risorse regionali e alla previsione nel piano operativo annuale. La Regione può inoltre istituire un fondo di rotazione per le progettazioni dei Consorzi, contribuire alle spese di gestione delle opere demaniali e finanziare attività programmatiche, divulgative, di studio e di progettazione di servizi comuni.
La Regione assume a proprio carico le spese per l’energia elettrica degli impianti pubblici di bonifica, irrigazione e difesa del suolo, entro il limite della spesa media sostenuta nel triennio precedente per ciascun Consorzio, con possibilità di recupero della differenza per l’annualità successiva in caso di minori costi. Gli interventi sono considerati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili ai fini espropriativi.
Opere private di bonifica
Nei comprensori i proprietari devono eseguire e mantenere le opere minori necessarie al regolare scolo delle acque e alla funzionalità delle opere irrigue. Se i proprietari inadempiono, intervengono i Consorzi a spese dei proprietari obbligati.
Natura giuridica, funzioni e poteri dei Consorzi
I Consorzi sono persone giuridiche pubbliche a carattere associativo, dotate di autonomia funzionale e potere regolamentare. La partecipazione dei proprietari immobiliari nel comprensorio è obbligatoria; sono consorziati contribuenti tutti i proprietari che traggono beneficio dall’attività di bonifica.
I Consorzi programmano, progettano, realizzano, manutengono ed eserciscono le opere di bonifica, irrigazione e difesa del suolo. Agiscono anche come autorità di polizia idraulica, svolgendo vigilanza, accertamento delle violazioni, procedimento sanzionatorio e destinazione dei proventi alla gestione delle opere vigilate.
Possono utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi compatibili con la restituzione delle acque, inclusa la produzione di energia idroelettrica e l’approvvigionamento di imprese produttive. Possono ricevere ulteriori compiti e affidamenti da Regione ed enti locali, anche al di fuori dei comprensori, con oneri a carico degli enti affidanti.
Sono inoltre soggetti attuatori della pianificazione di bacino e della programmazione regionale in materia di difesa del suolo. Partecipano alla protezione civile e agli interventi conseguenti a calamità naturali, secondo le direttive regionali. Hanno competenza per opere private obbligatorie, ripristino di opere danneggiate da calamità naturali, pareri idraulici per impianti serricoli, autorizzazioni e concessioni idrauliche e parere vincolante di compatibilità idraulica sugli strumenti urbanistici comunali.
Per le opere affidate in concessione sono titolari dei poteri espropriativi fin dalla progettazione. Possono stipulare convenzioni con imprenditori agricoli del comprensorio per finalità di comune interesse. Per i corsi d’acqua di loro competenza rispondono della corretta manutenzione ordinaria e degli interventi straordinari affidati, salvo evento eccezionale; è demandata alla Giunta la disciplina del risarcimento stragiudiziale dei danni da mancata manutenzione.
Strumenti di programmazione e gestione economica
Ogni anno, entro il 31 dicembre, i Consorzi approvano il piano di gestione, che individua le spese per manutenzione ordinaria, esercizio, vigilanza e funzionamento e quelle per manutenzione straordinaria e nuove opere di bonifica e irrigazione o di difesa del suolo a carico della Regione. Il piano operativo annuale, interno al piano di gestione, dettaglia interventi, localizzazione, risorse e cronoprogramma ed è coerente con il programma triennale.
Nel piano di gestione va anche inserita una sezione di rendicontazione dell’anno precedente. Il documento è allegato al bilancio preventivo e, per la parte di rendicontazione, è soggetto a controllo di merito regionale. Le entrate e uscite devono essere indicate con chiarezza, includendo sanzioni, concessioni e contributi pubblici.
I Consorzi devono inoltre adottare il controllo di gestione e prevedere nello statuto modalità di controllo interno sull’andamento economico-finanziario.
Beneficio di bonifica e contributi consortili
Il beneficio di bonifica è definito come il vantaggio diretto e specifico che gli immobili ricevono dalle attività del Consorzio, in termini di conservazione o incremento di valore. Il beneficio può essere:
- di presidio idrogeologico;
- di natura idraulica;
- di disponibilità irrigua;
- di scarico.
Le spese per manutenzione ordinaria, esercizio, vigilanza e funzionamento del Consorzio sono ripartite tra i consorziati secondo i criteri del piano di classifica.
I proprietari di immobili situati nel perimetro di contribuenza che traggono beneficio dalle opere consortili sono obbligati al pagamento dei contributi, che hanno natura tributaria e costituiscono oneri reali sugli immobili. La riscossione avviene mediante ruolo o ingiunzione fiscale, previa emissione di avviso di pagamento. Nei ruoli e negli avvisi devono essere indicati il piano di classifica, la tipologia e quantificazione del beneficio e l’identificazione catastale degli immobili.
I Consorzi possono contrarre mutui con Cassa depositi e prestiti o altri istituti abilitati, garantiti con delegazioni di pagamento sulle entrate contributive.
Regime degli scarichi nei canali consortili
Chiunque utilizzi opere pubbliche di bonifica come recapito di scarichi deve contribuire alle spese di gestione in proporzione al beneficio ottenuto, secondo criteri del piano di classifica che tengano conto di portata, caratteristiche dello scarico e del corpo ricettore.
Sono esclusi dall’obbligo di tale contributo, salvo quanto dovuto come consorziati, i proprietari assoggettati alla tariffa del servizio idrico integrato comprensiva della quota fognatura. I gestori del servizio idrico integrato, o i Comuni e altri enti competenti in loro vece, devono contribuire quando utilizzano opere consortili per il recapito di acque reflue depurate o di acque meteoriche, secondo criteri proporzionali alle portate immesse. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
Ordinamento degli organi consortili e sistema elettorale
Gli organi dei Consorzi sono:
- assemblea dei consorziati;
- consiglio dei delegati;
- comitato esecutivo;
- presidente;
- collegio dei revisori dei conti.
Il consiglio dei delegati dei Consorzi di 1° grado comprende membri di diritto nominati dalle Province e dalla Regione, oltre ai membri elettivi. Il numero dei membri elettivi è stabilito dallo statuto entro limiti proporzionati ai membri di diritto. Il presidente della Giunta regionale nomina i membri di diritto entro 40 giorni dalle elezioni dei delegati. In via provvisoria, fino al 41° giorno successivo alle elezioni, la presidenza è esercitata dal candidato con più preferenze nella fascia di maggior contribuenza.
Il consiglio elegge il comitato esecutivo con voto segreto; il presidente rappresenta legalmente il Consorzio. Sono previste indennità e compensi nei limiti stabiliti dalla legge. Il consiglio dei delegati resta in carica cinque anni; anche il collegio dei revisori dura cinque anni.
Le elezioni sono organizzate in quattro fasce in base al carico contributivo. Le liste devono essere presentate con sottoscrizioni minime pari al 2% degli aventi diritto della fascia, con soglia alternativa di 100 sottoscrittori se gli aventi diritto superano 5.000. È prevista la ripartizione proporzionale dei seggi e l’elezione dei candidati con maggior numero di preferenze; a parità prevale il più anziano.
Hanno diritto di voto i proprietari iscritti nel catasto consortile obbligati e in regola con i contributi; il diritto si estende, in condizioni determinate, a titolari di diritti reali, affittuari e conduttori, nonché a rappresentanti di persone giuridiche e comunioni. Le deleghe devono essere depositate 20 giorni prima dell’assemblea.
I risultati elettorali sono pubblicati entro tre giorni; i verbali sono inviati alla Regione entro dieci giorni. In caso di cessazione dalla carica, subentra il primo dei non eletti della medesima lista e fascia.
Sono previste cause di ineleggibilità e incompatibilità, tra cui fallimento, interdizione, rapporti di lavoro con il Consorzio, debiti verso il Consorzio e incarichi pubblici incompatibili. In caso di scadenza del mandato gli organi restano in prorogatio per 60 giorni; se non si vota, la Regione nomina un commissario straordinario per l’amministrazione ordinaria e la convocazione delle elezioni entro 180 giorni.
Catasto, piano di classifica e piano di riparto
I Consorzi devono istituire e aggiornare annualmente il catasto consortile, includendovi tutti gli immobili nel perimetro di contribuenza. L’aggiornamento avviene tramite dati dell’Agenzia delle entrate, atti di compravendita, registri immobiliari, successioni e dichiarazioni congiunte.
La Regione contribuisce al 50% alle spese per il catasto unico informatizzato, sulla base di una progettazione approvata.
Il piano di classifica individua i benefici, i parametri di quantificazione, gli indici di contribuenza e il perimetro di contribuenza. È adottato dal Consorzio, pubblicato e sottoposto a osservazioni; la Regione ne verifica la conformità e, trascorsi 60 giorni senza rilievi, il piano può essere approvato dal Consorzio. L’approvazione è efficace con pubblicazione nel BURC. Il piano di riparto della contribuenza va approvato ogni anno entro il 31 dicembre. I piani di classifica devono essere aggiornati almeno ogni cinque anni e in caso di modifiche del comprensorio o sopravvenienze.
Statuto e organizzazione interna
I Consorzi sono retti da uno statuto approvato dalla Giunta regionale. Lo statuto disciplina elezione degli organi, competenze e modalità di esercizio, e può prevedere regolamenti interni soggetti ad approvazione regionale.
Lo statuto, una volta deliberato o modificato, va pubblicato per 30 giorni e può essere oggetto di osservazioni entro 30 giorni dalla pubblicazione nel BURC. Entro i successivi 30 giorni è trasmesso alla Giunta per l’approvazione. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, gli organi in carica devono adeguare lo statuto; in caso di inerzia, può essere nominato un commissario ad acta.
Trasparenza, pubblicazione e controlli
Gli atti consortili devono essere pubblicati entro il settimo giorno lavorativo dalla loro adozione e per almeno dieci giorni consecutivi, anche sul sito istituzionale. Le deliberazioni urgenti sono pubblicate il giorno successivo. Si applicano le regole di trasparenza del d.lgs. 33/2013.
I Consorzi devono operare con criteri di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione, assicurando informazione agli utenti e accesso agli atti nei limiti di legge. Devono inoltre adottare atti, piani e regolamenti per la prevenzione della corruzione.
La vigilanza e il controllo sugli atti sono esercitati dalle strutture regionali competenti. Sono soggetti a controllo di legittimità bilancio preventivo, variazioni, conto consuntivo, mutui, ruoli di contribuenza e regolamenti. Decorso il termine di 60 giorni senza rilievi, gli atti si intendono approvati. In caso di gravi irregolarità o inadempienze, il Presidente della Giunta può sciogliere gli organi e nominare un commissario straordinario.
Fusione dei Consorzi e Consorzio di 2° grado
Per la fusione prevista nel comprensorio Volturno-Garigliano, la Giunta istituisce un organismo collegiale straordinario composto dai presidenti o commissari dei Consorzi coinvolti. L’organismo effettua la ricognizione dei rapporti patrimoniali, del personale e finanziari e predispone un progetto di fusione.
Il progetto è sottoposto ai pareri dei Consigli dei delegati o dei commissari e dei collegi dei revisori, quindi approvato dalla Giunta. Successivamente il nuovo Consorzio è costituito con decreto del Presidente della Giunta, che definisce anche il nuovo comprensorio.
Dalla pubblicazione del decreto:
- la nuova delimitazione comprensoriale diviene efficace;
- i Consorzi soppressi cessano e i loro organi sono sciolti;
- il nuovo Consorzio si costituisce;
- patrimoni, rapporti giuridici, società partecipate, concessioni, incarichi e personale a tempo indeterminato sono trasferiti al nuovo ente.
L’organismo collegiale gestisce temporaneamente il nuovo Consorzio per l’ordinaria amministrazione, convoca le elezioni e adotta lo statuto provvisorio. La riscossione dei contributi continua sulla base dei piani di classifica dei precedenti Consorzi fino al nuovo piano.
Per il comprensorio Volturno-Garigliano deve inoltre essere costituito un Consorzio di 2° grado per il coordinamento dei Consorzi elementari. Lo statuto del Consorzio di 2° grado deve rispettare principi di tutela del personale, equità nei rapporti con i Consorzi componenti, economicità ed equilibrata rappresentatività. La Regione assicura per cinque anni un sostegno finanziario di avvio.
Consorzi irrigui e di miglioramento fondiario
I benefici economici della legge non si estendono ai Consorzi irrigui e di miglioramento fondiario, salvo le specifiche previsioni. Se il loro territorio ricade in un comprensorio di bonifica, essi possono chiedere che l’attività sia svolta dal Consorzio di bonifica competente; in tal caso il Consorzio irriguo è sciolto e il trasferimento è autorizzato dalla Giunta previo assenso del Consorzio.
Il trasferimento delle opere e degli impianti avviene entro sei mesi, ma non comporta successione nei rapporti giuridici attivi e passivi del Consorzio irriguo. Fino alla revisione del piano di classifica, gli oneri restano a carico dei contribuenti del Consorzio irriguo. I Consorzi di bonifica vigilano sulla coerenza delle attività degli organismi irrigui con i piani comprensoriali e possono intervenire in caso di contrasto.
I Consorzi irrigui e di miglioramento fondiario fuori dai comprensori di bonifica beneficiano di un contributo regionale nei limiti del bilancio e secondo criteri di riparto stabiliti dalla struttura regionale competente.
Risanamento finanziario
La Regione, tramite l’ufficio competente, acquisisce una specifica indagine finanziaria per accertare la situazione debitoria dei Consorzi. L’indagine deve rilevare passività, debiti da mutui, crediti esigibili, valore degli immobili alienabili e massa passiva netta.
Se emerge dissesto o grave difficoltà finanziaria, il Consorzio è invitato a redigere un piano di risanamento. La Giunta regionale, con disegno di legge, propone al Consiglio le modalità del risanamento. Nei casi di fusione, fino all’insediamento degli organi del nuovo Consorzio la gestione ai fini del risanamento resta all’organismo collegiale.
Disposizioni transitorie
Per il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno e per i Consorzi con consigli in scadenza nel 2025 che abbiano provvedimenti di ampliamento del comprensorio, la legge prevede una disciplina transitoria una tantum per le elezioni: per garantire la rappresentatività, votano anche i proprietari dei territori di ampliamento. I territori ampliati iscritti nel catasto e beneficiari di opere e attività consortili sono convenzionalmente iscritti per una volta nella prima fascia elettorale.
Norme finanziarie, abrogazioni ed entrata in vigore
Gli oneri della legge sono quantificati in 21,5 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, con copertura su diverse missioni e programmi di bilancio, in particolare per energia elettrica, interventi urgenti, fondo di rotazione, piani comprensoriali e catasto.
È abrogata la legge regionale 25 febbraio 2003, n. 4. Per quanto non disciplinato dalla nuova legge si applicano il regio decreto 215/1933 e il d.lgs. 152/2006.
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURC. Le modifiche successive richiamate nel testo consolidato includono la rettifica del prospetto finanziario, l’inserimento dell’art. 38-bis e la clausola sulla modifica della delimitazione degli ambiti territoriali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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