Cassazione Penale, Sentenza n. 17920/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto che ha disposto la confisca di prevenzione di immobili, mobili registrati, quote societarie e rapporti finanziari ritenuti riconducibili al proposto Salvatore Randone e a terzi intestatari, sostenendo: 1) carenza di motivazione e violazione di legge nella dichiarata pericolosità generica (art. 1 lett. b) d.lgs. 159/2011) per mancanza dell'abitualità nel vivere dei proventi illeciti e per assenza di individuazione dei proventi; criticità nella valutazione dei singoli fatti (usura, estorsione, reati tributari, traffico di stupefacenti, trasferimento fraudolento di valori), anche in relazione a assoluzioni o prescrizioni; 2) violazione degli artt. 1, 4, 16, 18 e 24 d.lgs. 159/2011 per mancanza di correlazione temporale fra la pericolosità sociale riconosciuta (ampi periodi dal 1991 al 2015) e l'acquisizione dei beni confiscati, con allegato iato temporale e mancata considerazione di periodi di inattività.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Nel merito dell'atto la Corte ha ritenuto le censure generiche e non consentite, ha richiamato la possibilità per il giudice di prevenzione di utilizzare fatti anche se non valutati in termini di condanna penale (es. assoluzioni ex art. 530, comma 2, c.p.p.) ove i fatti siano delineati con sufficiente chiarezza, e ha confermato la valutazione di serialità, capacità intimidatoria, rilevanza dei reati tributari e degli acquisti immobiliari. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e misure di prevenzione)
art. 1 lett. b), art. 4 lett. b), art. 16, art. 18, art. 24, art. 26
La sentenza applica le disposizioni del codice antimafia per ritenere la pericolosità sociale e per giustificare la confisca di prevenzione; il giudice di prevenzione può valutare autonomamente fatti anche se non sfociati in condanna penale e richiede prova di collegamento fra attività illecita e acquisizione dei beni, nonchè dolo specifico per il trasferimento fraudolento di valori (art. 26) quando rilevante.
Art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
assoluzione perché il fatto non sussiste
La Corte richiama il principio secondo cui un'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, non impedisce al giudice di prevenzione di valutare i fatti ai fini della pericolosità, se questi sono delineati con sufficiente chiarezza e oggettività.
Ordinanza/Informazione provvisoria Sezioni Unite (Putignano) del 27/03/2025
In caso di confisca per beni ritenuti fittiziamente intestati a terzi, il terzo può contestare in sede di gravame esclusivamente l'effettiva titolarità dei beni confiscati e deve dedurre elementi probatori relativi al thema probandum della proprietà effettiva.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 15704 del 25/01/2023, Ruffini)
Richiamata per consolidare il principio che, nel procedimento di prevenzione, il giudice può autonomamente valorizzare elementi fattuali emersi nel processo penale anche se non idonei a una condanna, quando utili ai fini della pericolosità sociale.
Massime di principio
- Il giudice delle misure di prevenzione può fondare la pericolosità sociale anche su fatti non sfociati in condanna penale (inclusa assoluzione ex art. 530, comma 2 c.p.p.), purché tali fatti siano delineati con sufficiente chiarezza e oggettività.
- Le censure generiche o meramente assertive davanti alla Corte di Cassazione sono inammissibili: i motivi devono essere specifici, ben argomentati e aderenti ai limiti di ricorribilità.
- Nel caso di beni attribuiti a terzi (presunte intestazioni fittizie), il terzo ha onere probatorio in sede di gravame esclusivamente in ordine alla effettiva titolarità dei beni; non può contestare direttamente la pericolosità del soggetto principale quando il decreto colpisce beni ritenuti fittiziamente intestati.
- Per ottenere il successo nel contestare una confisca di prevenzione è necessario provare concretamente l'assenza di nesso tra le attività illecite ritenute e l'acquisizione dei beni: argomentazioni sulla mera sproporzione sono insufficienti da sole senza correlazione temporale e causale.
- Le contestazioni relative alla temporalità della pericolosità e degli acquisti richiedono prova specifica di interruzione dell'attività illecita o di avvenuta cessazione della pericolosità; semplici riferimenti a periodi di lontananza nel tempo, senza elementi probatori, saranno ritenuti generici.
- Quando la contestazione riguarda il trasferimento fraudolento di valori, occorre dimostrare l'elemento soggettivo (dolo specifico) volto a eludere misure di prevenzione; l'assenza di tale prova può legittimare la confisca.
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