Deliberazione n. 253 del 24/04/2024
Provvedimento del 24 aprile 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato dal dirigente competente a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a contenuti sessualmente espliciti riconducibili all’ipotesi di revenge porn e destinati alla diffusione tramite Instagram. Nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited erano state disposte misure immediate per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash, e per la conservazione eventuale del contenuto acquisito in chiaro per finalità probatorie. Il provvedimento si limita alla ratifica dell’atto urgente, senza irrogare sanzioni.
Ratifica di un provvedimento d’urgenza nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione su Instagram di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Ratifica di provvedimento d’urgenza per la prevenzione della diffusione di contenuti sessualmente espliciti
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited in relazione a una segnalazione per possibile diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito tramite Instagram. Il procedimento si colloca nell’ambito dell’art. 144-bis del Codice privacy, introdotto per contrastare le ipotesi di c.d. revenge porn.
Origine del procedimento e base normativa
La persona interessata ha chiesto l’intervento dell’Autorità rappresentando una situazione rientrante nell’art. 144-bis del Codice, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni relative a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e potenzialmente diffusi senza consenso attraverso piattaforme digitali.
Il provvedimento richiama inoltre:
- l’art. 144-bis del Codice, che impone al Garante di decidere entro quarantotto ore;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in urgenza misure per impedire l’eventuale diffusione del materiale, salvo successiva ratifica.
Misure adottate in via d’urgenza
Con determinazione n. 157 del 16 aprile 2024, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited:
- l’immediata adozione di misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulla piattaforma;
- la trasmissione del materiale in formato hash;
- la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, solo a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- la comunicazione tempestiva all’Autorità delle misure adottate.
Esito: ratifica del provvedimento urgente
Il Garante, nella riunione del 24 aprile 2024, ha ratificato il provvedimento urgente ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento ha natura meramente confermativa dell’intervento d’urgenza e non contiene una contestazione sanzionatoria né una quantificazione di importi, limitandosi a confermare le misure volte a impedire la diffusione del materiale segnalato e a preservarnee l’eventuale valore probatorio.
Punti principali
Presupposto della segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
La persona interessata ha presentato una segnalazione al Garante, rappresentando di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, relativo alla possibile diffusione senza consenso di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati. La segnalazione riguardava la piattaforma Instagram.
Intervento urgente del dirigente competente
Con determinazione n. 157 del 16 aprile 2024, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato, in via d’urgenza, un provvedimento per impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto della segnalazione. L’intervento è stato disposto ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019.
Misure ordinate ai gestori della piattaforma
Nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited è stato ingiunto di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale segnalato, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 24 aprile 2024, ha ratificato il provvedimento d’urgenza adottato il 16 aprile 2024, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il testo non contiene ulteriori valutazioni istruttorie né l’applicazione di sanzioni amministrative.
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