Messaggio numero 20539 del 30-6-2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’INPS chiarisce che la domanda di integrazione al trattamento minimo può essere presentata anche dagli eredi del pensionato deceduto, in assenza di superstiti aventi diritto. Il diritto agli arretrati relativi alle quote di integrazione, avendo natura patrimoniale, entra nell’asse ereditario; per i ratei arretrati viene richiamato il messaggio n. 202 del 29/7/2002.
Pensioni in regime CEE: richiesta di integrazione al trattamento minimo da parte di eredi
Pensioni in regime CEE: integrazione al trattamento minimo e legittimazione degli eredi
Il documento esamina il caso di una domanda di integrazione al trattamento minimo su una pensione di invalidità liquidata con il cumulo dei contributi italiani e belgi, presentata dal figlio di un pensionato deceduto in stato vedovile. L’INPS chiarisce la possibilità di presentare la domanda anche da parte degli eredi, quando manchino superstiti aventi diritto.
Caso esaminato
È stata sottoposta all’esame una richiesta di integrazione al trattamento minimo relativa a una pensione di invalidità in regime CEE, liquidata con i contributi italiani e belgi. La domanda è stata proposta dal figlio di un pensionato deceduto. Il richiedente ha sostenuto che il dante causa fosse titolare di una pensione belga concessa per invalidità riconosciuta dall’istituzione estera competente per malattia professionale, in quanto minatore, con riferimento al relativo "titre de pension".
Principio richiamato sulla trasmissibilità del diritto
Il messaggio richiama la circolare n. 60082 A.G.O. del 20 ottobre 1982, punto 4, secondo cui, nel caso di pensionati deceduti senza aver presentato domanda di liquidazione degli arretrati relativi alle quote di integrazione, tale domanda può essere avanzata dagli eredi. Il motivo è che il diritto alle quote di integrazione, avendo contenuto patrimoniale, entra a far parte del patrimonio ereditario ed è quindi pienamente trasmissibile agli eredi.
Soggetti legittimati a presentare la domanda
L’INPS afferma espressamente che la domanda di integrazione al minimo può essere presentata:
- dai superstiti aventi diritto alla pensione;
- in mancanza di superstiti aventi diritto, dagli eredi.
Ratei arretrati
Per quanto riguarda l’attribuzione dei ratei arretrati, il documento non fornisce una disciplina autonoma ma rinvia a quanto già specificato nel messaggio n. 202 del 29/7/2002.
Rilevanza operativa
Il chiarimento è rilevante per la gestione delle pensioni in regime comunitario, poiché conferma che l’assenza di una domanda presentata in vita dal pensionato non preclude la tutela economica dei diritti maturati, che possono essere fatti valere dagli eredi nei limiti e secondo i criteri già indicati dalla disciplina richiamata.
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