Sentenza del 30/11/2015 n. 6385 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Imposte sul reddito - IRES - Deducibilità minusvalenze da cessione di partecipazioni - Mancata comunicazione - Sanzione impropria - Nuova disciplina - Principio del favor rei - Applicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto che l'indeducibilità della minusvalenza costituisse una sanzione impropria. Pertanto, anche per le violazioni commesse in passato, la precedente conseguenza dell'indeducibilità deve essere sostituita dalla disciplina sopravvenuta più favorevole: la minusvalenza resta deducibile, mentre il contribuente è soggetto a una sanzione pari al 10% delle componenti negative non dichiarate.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il trattamento fiscale della minusvalenza da cessione di partecipazioni non comunicata all'Agenzia delle Entrate. In base all'art. 5-quinquies del D.L. n. 203/2005, la mancata comunicazione comportava l'indeducibilità della minusvalenza. Il contribuente ha contestato tale conseguenza, sostenendo che si trattasse sostanzialmente di una sanzione impropria e che, a seguito della nuova disciplina più favorevole introdotta dal D.L. n. 16/2012, dovesse applicarsi il principio del favor rei.
Norme richiamate
Art. 5-quinquies del D.L. n. 203/2005
La mancata comunicazione della cessione di partecipazioni all'Agenzia delle Entrate produceva l'indeducibilità della relativa minusvalenza. Tale effetto è stato qualificato come sanzione impropria.
Art. 11 del D.L. n. 16/2012
La nuova disciplina mantiene la deducibilità della minusvalenza e prevede, in caso di mancata comunicazione, una sanzione pari al 10% delle componenti negative non dichiarate.
Principio del favor rei
La disciplina sanzionatoria successiva più favorevole si applica anche alle violazioni commesse anteriormente, sostituendo la precedente conseguenza più gravosa dell'indeducibilità con la sanzione pecuniaria del 10%.
Massime di principio
- Quando una norma fiscale nega una deduzione come conseguenza automatica della violazione di un obbligo formale, tale effetto può essere qualificato come sanzione impropria, anche se formalmente non definito sanzione.
- Se una disciplina successiva rende il trattamento della violazione meno gravoso, il principio del favor rei può imporne l'applicazione retroattiva alle violazioni precedenti, purché si tratti di una misura sostanzialmente sanzionatoria.
- In situazioni analoghe, la deduzione o il beneficio fiscale non dovrebbe essere negato quando la nuova normativa prevede espressamente che la violazione sia punita con una sanzione pecuniaria sostitutiva.
- La mancata osservanza di un obbligo di comunicazione può comportare una sanzione, ma non necessariamente la perdita definitiva del componente fiscalmente deducibile, soprattutto quando la normativa successiva distingue chiaramente tra deducibilità e sanzione.
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