Cassazione Penale, Sentenza n. 10801/2025 del 18/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per presunta violazione di legge e vizio di motivazione per omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione. Il ricorrente contestava la condanna per il reato previsto dagli artt. 83 e 95 d.P.R. n. 380/2001 (realizzazione di manufatto con violazione delle norme tecniche per le zone sismiche), sostenendo che l'opera fosse stata ultimata già nel settembre 2013 (o comunque non successivamente al sopralluogo del 14/01/2015) e che, pertanto, il termine prescrizionale quinquennale o quadriennale si sarebbe estinto prima della sentenza di condanna di primo grado; inoltre la difesa sosteneva che, trattandosi di struttura lignea e di basamento preesistente, la fattispecie non rientrerebbe nella disciplina antisismica o sarebbe cessata la permanenza dell'illecito prima della sentenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che le disposizioni degli artt. 83 e 95 d.P.R. n. 380/2001 si applicano anche alle costruzioni in legno in zona sismica e che il reato contestato ha natura permanente; la cessazione della permanenza va collegata all'ultimazione delle opere, che nel caso non risultava dimostrata prima del sopralluogo del 30/06/2015 né successivamente (assenza di sequestro e prosecuzione dei lavori), per cui il termine prescrizionale non era maturato. La Corte ha inoltre ritenuto inosservato il principio di autosufficienza del ricorso perché la difesa non ha allegato integralmente gli atti e le deposizioni invocate. Condanna il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - artt. 83 e 95
Le disposizioni si applicano a tutte le costruzioni in zone sismiche anche se realizzate in legno o con carattere precario; la violazione delle norme tecniche per le zone sismiche configura un reato di natura permanente, la cui cessazione coincide con l'ultimazione delle opere.
Codice penale - art. 157
comma 2 (richiamato dalla difesa)
Previsione del termine prescrizionale per reati contravvenzionali (richiamata dalla difesa per sostenere la prescrizione); la Corte richiama però che, essendo il reato permanente, il decorso della prescrizione va fatto decorrere dall'ultimazione della condotta.
Disp. att. cod. proc. pen. - art. 165-bis
Regola gli adempimenti relativi alla trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione e la formazione di un fascicolo separato; comunque resta in capo al ricorrente l'onere di indicare gli atti da inserire per rispettare il principio di autosufficienza del ricorso.
Codice di procedura civile - art. 360, n. 5 (richiamato in dottrina giurisprudenziale)
art. 360, n. 5 (richiamo giurisprudenziale in tema di autosufficienza)
Principio di autosufficienza del ricorso: chi impugna deve allegare o indicare puntualmente gli atti che comprovano la doglianza, pena l'impossibilità per la Corte di esaminarli.
Massime di principio
- Le costruzioni realizzate in zona sismica sono assoggettate alle norme tecniche di cui al d.P.R. n. 380/2001 indipendentemente dal materiale (anche il legno è compreso).
- La violazione delle norme tecniche antisismiche è reato permanente: la prescrizione decorre dall'ultimazione effettiva dei lavori (momento consumativo), non dal momento dell'inizio dell'attività.
- Spetta all'accusa provare la data di inizio della decorrenza della prescrizione, ma l'imputato che invoca la prescrizione deve allegare e dimostrare gli elementi in suo possesso idonei a fissare un dies a quo diverso; semplici affermazioni difensive non sono sufficienti.
- Se dagli atti processuali risulta che l'opera non era ultimata al momento del sopralluogo e non è intervenuto sequestro che impedisse la prosecuzione dei lavori, è legittimo ritenere che la permanenza perduri fino ad evento giudiziale/ultimazione non provata (e dunque la prescrizione può non essere maturata).
- In Cassazione il principio di autosufficienza impone che il ricorrente indichi e faccia allegare gli atti e le deposizioni rilevanti; il mancato assolvimento di tale onere può determinare l'inammissibilità del ricorso.
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