Sentenza n. 251/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 34/2025 in data 16 gennaio 2025 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro che imponeva l’attribuzione di € 500,00 sulla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 34/2025 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza del giudice ordinario aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire alla docente, tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo di € 500,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. 724/1994. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione, nonostante la notificazione della sentenza al Ministero in data 23 gennaio 2025 e il suo passaggio in giudicato, comprovato dalla certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma del 4 dicembre 2025. Ha chiesto l’ordine di esecuzione entro sessanta giorni, l’accredito dell’importo sulla Carta del docente e la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l’inadempimento. Il TAR ha inoltre rilevato il decorso del termine di centoventi giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Parma, provvedendo agli adempimenti ivi imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia di ottemperanza. In caso di ulteriore inottemperanza, decorso inutilmente tale termine e ricevuta specifica comunicazione della ricorrente, dovrà intervenire, entro i sessanta giorni successivi, il Commissario ad acta individuato nel Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o in un dirigente o funzionario delegato. Non è stato previsto alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
per l’esecuzione del giudicato
Prevede il rimedio dell’ottemperanza, utilizzabile per ottenere l’esecuzione da parte dell’amministrazione di un giudicato anche formatosi su una sentenza del giudice ordinario.
artt. 112 ss. c.p.a.
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’esperimento del giudizio di ottemperanza a fronte della mancata esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997
termine di centoventi giorni
Il termine concesso alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali era decorso senza che il Ministero desse esecuzione alla sentenza.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato dalla sentenza del giudice ordinario quale parametro per la corresponsione degli interessi o della rivalutazione sull’importo dovuto.
artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016
Sono indicati dalla ricorrente come disposizioni che disciplinano modalità e funzionalità della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando l’amministrazione destinataria non abbia adempiuto agli obblighi ivi stabiliti.
- La mancata costituzione dell’amministrazione e l’assenza di contestazioni, unitamente alla documentazione del giudicato e della sua notificazione, consentono di ritenere comprovata l’inottemperanza quando sia decorso anche il termine legale previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali.
- In accoglimento del ricorso per ottemperanza, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un Commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’ulteriore inutile decorso del termine e a una specifica comunicazione del ricorrente.
- Quando il Commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già appartenente alla struttura dell’amministrazione inadempiente, l’attività commissariale può essere svolta senza liquidazione di compenso.
- La condanna dell’amministrazione inadempiente alle spese del giudizio di ottemperanza segue la soccombenza, con eventuale rifusione del contributo unificato.
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