Sentenza n. 9029/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l’annullamento - del risultato della prova scritta (pubblicato il 5/12/2022) sostenuta nell’ambito del concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di complessivi n. 1758 (1318 uomini; 440 donne) allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, indetto con P.D.G. 31 marzo 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed esami n. 31 del 19 aprile 2022, nella parte in cui viene attribuito al ricorrente il punteggio di 9,700, nonché della conseguente posizione in graduatoria, non cognita; - e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ai provvedimenti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: risultato della prova scritta del concorso per allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, con attribuzione del punteggio di 9,700 e conseguente posizione in graduatoria
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il punteggio conseguito nella prova scritta e la conseguente posizione in graduatoria, deducendo la violazione degli artt. 3, 24, 35 e 97 della Costituzione, dell’art. 3 l. 241/1990 e del d.P.R. 487/1994, nonché eccesso di potere per errore sui presupposti, illogicità, contraddittorietà, sviamento, difetto e insufficienza di istruttoria, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento. Ha contestato le modalità di svolgimento della prova, sostenendo che la consegna anticipata dei plichi e l’intervallo prima dell’avvio avrebbero consentito ad alcuni candidati di leggere anticipatamente i quesiti e di disporre di più tempo. Ha inoltre lamentato di non avere avuto la disponibilità del questionario e del modulo risposte, con conseguente impossibilità di verificare eventuali errori nell’abbinamento tra quesiti e risposte o nella correzione mediante lettura ottica. Sono state dedotte disparità di trattamento tra candidati convocati in giorni diversi e rispetto ad altri concorsi svolti con strumenti informatici, nonché la violazione dei principi di trasparenza, par condicio, anonimato, legalità, favor partecipationis, imparzialità e buon andamento. Prima della decisione, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito le censure relative allo svolgimento della prova e alla correttezza del punteggio. Ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., rilevando che il ricorrente, con memoria depositata il 25 novembre 2025, aveva univocamente dichiarato di avere perso interesse alla decisione. Il giudice ha affermato che il processo amministrativo è nella disponibilità della parte che lo ha instaurato e che, fino a quando la causa è trattenuta in decisione, il ricorrente può dichiarare il venir meno dell’interesse; il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta perdita dell’interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso; il giudice non può procedere d’ufficio alla decisione nel merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento tra le disposizioni applicabili alla definizione del giudizio.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la parte che ha proposto l’azione mantiene la disponibilità dell’interesse alla decisione sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può dichiararne il sopravvenuto venir meno.
- Quando il ricorrente dichiara in modo univoco di non avere più interesse alla decisione della domanda di annullamento, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare il merito delle censure.
- In presenza della sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente, il giudice amministrativo non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
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