Cassazione Penale, Sentenza n. 26643/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con due motivi per vizio di motivazione: il ricorrente contestava il mancato perfezionamento della procedura di convocazione per il contraddittorio, sostenendo di non essere venuto a conoscenza dell'obbligo di esibire le scritture contabili e quindi di non aver avuto la possibilità di ottemperare; affermava inoltre di aver già esibito le scritture all'Agenzia delle Dogane nel 2012 (argomento documentale prodotto in copia nella memoria difensiva) e deduceva la mancanza del dolo specifico richiesto per il reato contestato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il reato di occultamento delle scritture contabili (art. 10 d.lgs. n. 74/2000) sia reato permanente, con l'obbligo di esibizione dei documenti che perdura fino alla conclusione del controllo fiscale; pertanto la consumazione si verifica con la conclusione dell'accertamento e non con il solo avvio. Anche ammettendo irregolarità nella notifica, il ricorrente era comunque tenuto ad esibire le scritture e non lo ha fatto neanche nel giudizio tributario, conclusosi con esito favorevole all'Ufficio. I giudici hanno rilevato che Busto era a conoscenza della pretesa tributaria (pari ad euro 8.505.375,57), non ha mai prodotto le scritture complete e ha trasferito la sede legale della società in Danimarca; la produzione antecedente presso l'Agenzia delle Dogane risultava generica e parziale agli atti. È stata altresì ritenuta integrata la coscienza e volontà specifica (dolo specifico), anche in considerazione del superamento della soglia di punibilità e del volume d'affari. Il ricorso è dunque rigettato e il ricorrente è condannato a sostenere le spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000
Il capo relativo a questa disposizione è stato dichiarato estinto per prescrizione; la sentenza di merito ha quindi escluso la prosecuzione per tale fattispecie per scadenza del termine di prescrizione
art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000
Rilevata come norma che configura il reato di occultamento delle scritture contabili; la Corte interpreta tale reato come permanente, con l'obbligo di esibizione che perdura fino alla conclusione del controllo fiscale, e richiede il dolo specifico che può essere desunto anche dal consistente superamento della soglia di punibilità e dal volume d'affari
art. 616 cod. proc. pen.
Norma processuale che consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in caso di rigetto del ricorso; qui applicata per addebitare le spese al ricorrente
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 11469 del 07/03/2025 (Barrasso)
Richiamata come recente pronuncia che conferma la natura permanente del reato di occultamento delle scritture contabili e la necessità che l'obbligo di esibizione duri fino alla conclusione del procedimento ispettivo
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 38802 del 25/09/2024 (Nuzzolese)
Richiamata per sostenere che il dolo specifico può essere desunto dal rilevante superamento della soglia di punibilità e dall'entità del volume d'affari, a supporto della valutazione della coscienza e volontà dell'imputato
Massime di principio
- Il reato di occultamento delle scritture contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000) va considerato reato permanente: l'obbligo di esibire documenti permane fino alla conclusione del controllo fiscale, quindi l'omissione si consuma con la chiusura dell'accertamento
- L'irregolarità o il mancato perfezionamento della notifica della convocazione non elimina automaticamente l'obbligo di esibizione delle scritture contabili durante una verifica fiscale; la mancata esibizione può integrare il reato anche se la notifica è discutibile
- La prova della precedente produzione di documenti a terzi (es. Agenzia delle Dogane) deve essere precisa e documentale: dichiarazioni generiche o copie parziali agli atti non sono sufficienti a smentire l'accusa di occultamento
- Il dolo specifico richiesto per il reato può essere desunto dalle circostanze fattuali, come l'entità della pretesa tributaria, il superamento delle soglie di punibilità e il consistente volume d'affari; trasferimenti della sede all'estero possono rafforzare l'elemento soggettivo
- In contenziosi tributari e penali collegati, il comportamento processuale (ad es. mancata esibizione anche davanti al giudice tributario) è valutato come elemento probatorio rilevante ai fini penali
- Chi impugna per vizi di notifica o di convocazione deve documentare in modo preciso e completo le proprie eccezioni e la concreta ottemperanza agli obblighi, altrimenti il ricorso rischia di essere rigettato e il ricorrente condannato alle spese
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