L.R. Abruzzo 23/2014
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 3 marzo 2005, n. 18, 21 febbraio 2011, n. 5, 16 luglio 2013, n. 19, 19 dicembre 2007, n. 44, 16 settembre 1998, n. 81 e ulteriori disposizioni normative.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge interviene su varie discipline regionali abruzzesi: distretti rurali e agroalimentari, consorzi di bonifica, difesa del suolo, referendum, emissioni e energia rinnovabile, oltre a contributi e spese una tantum per specifici organismi e interventi. È stata però dichiarata costituzionalmente illegittima, salvo l’art. 12; le previsioni dei restanti articoli hanno quindi rilievo solo storico.
Modifiche a distretti rurali, consorzi di bonifica, referendum, ambiente ed interventi finanziari regionali
Modifiche eterogenee alla normativa regionale abruzzese
La legge regionale Abruzzo 28 aprile 2014, n. 23 apporta modifiche puntuali a diverse leggi regionali in materia agricola, ambientale, elettorale e finanziaria. Il testo, tuttavia, è stato in larga parte dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale, con salvezza dell’art. 12, per cui oggi ha utilità pratica solo limitata a tale disposizione.
Distretti rurali e distretti agroalimentari
La disciplina dei distretti rurali viene aggiornata rafforzando gli obiettivi di valorizzazione delle filiere locali, con particolare attenzione alla filiera foresta-legno e all’agroenergia. Il distretto rurale si costituisce tramite protocollo d’intesa tra enti locali e soggetti privati rappresentativi del territorio; nel protocollo è individuato un referente/coordinatore. Il riconoscimento spetta alla Giunta regionale, previa valutazione tecnica.
Il referente del distretto elabora il piano di distretto entro 90 giorni dal riconoscimento, assicurando il coinvolgimento delle istituzioni locali e delle rappresentanze economiche e sociali attraverso strumenti permanenti di concertazione. Il piano è adottato dalla Regione d’intesa con le rappresentanze maggiormente rappresentative e deve contenere analisi della situazione produttiva, interrelazioni tra imprese, politiche di settore, progetti innovativi, un numero minimo di imprese aderenti non inferiore a dieci e proposte di intervento per l’ammodernamento produttivo. Il piano ha validità triennale ed è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, entro 60 giorni.
Viene inoltre istituito il distretto agroalimentare della pesca, da costituire con le stesse modalità e procedure previste per i distretti rurali.
Consorzi di bonifica e semplificazione amministrativa
Per i consorzi di bonifica viene disciplinato in modo più puntuale il reclutamento del personale. Il personale a tempo indeterminato è richiamato espressamente come oggetto della disciplina di reclutamento; il personale stagionale deve essere assunto sulla base di un elenco di idonei che comprende chi abbia già operato negli ultimi cinque anni nelle attività dei Consorzi o dell’A.R.S.S.A.
Sono inoltre regolate le funzioni di ufficiale rogante per gli atti in forma pubblica amministrativa, che possono essere attribuite a dipendenti consortili con profilo amministrativo e specifici titoli di laurea. Gli atti di frazionamento catastale relativi a immobili dei consorzi possono essere redatti e sottoscritti da dipendenti consortili in possesso di laurea in ingegneria o architettura, oppure del diploma di geometra o perito agrario.
Referendum consultivo e consultazioni accorpate
L’unica disposizione conservata è quella che interviene sulla legge regionale sul referendum abrogativo, consultivo e sull’iniziativa legislativa. Nei casi di accorpamento tra consultazioni elettorali e referendarie, il numero dei componenti degli uffici elettorali di sezione per il referendum consultivo è pari a quello previsto per le elezioni, in deroga alla regola ordinaria. La norma è stata dichiarata necessaria e urgente per allineare la composizione degli uffici nei casi di simultaneità delle consultazioni.
Emissioni in atmosfera e impianti sequestrati
La disciplina prevedeva che le industrie insalubri con emissioni in atmosfera, sottoposte a sequestro dell’impianto per violazioni ambientali o penali, dovessero essere sottoposte a nuova procedura autorizzativa per la riattivazione; nelle more, l’attività emissiva restava sospesa. La disposizione è però stata successivamente rimossa dal quadro normativo ed è oggi solo di rilievo storico.
Energie rinnovabili e tutela dell’avifauna
La legge prevedeva un piano regionale per le energie alternative da predisporre entro 180 giorni, con sospensione dell’iter autorizzativo per impianti fotovoltaici in zona agricola, eolici e centrali a biomasse sopra 1 MW fino all’approvazione del piano. Inoltre vietava l’installazione di aerogeneratori o gruppi di aerogeneratori oltre 0,500 MW in una serie di aree sensibili per avifauna, chirotteri e orso bruno. Anche questa disciplina non ha oggi applicazione pratica per effetto della successiva declaratoria di illegittimità/abrogazione intervenuta sulle norme richiamate.
Contributi e interventi finanziari straordinari
La legge stanziava un contributo straordinario di 100.000 euro alla società che gestisce il Centro Agroalimentare “La Valle della Pescara”, per consentire la prosecuzione delle attività ordinarie nelle more del piano di finanziamento e riequilibrio economico-finanziario. Il contributo era finanziato con variazione di bilancio per l’esercizio 2014 e concesso in regime de minimis.
Era inoltre autorizzato l’utilizzo di fino a 335.000 euro per una definizione bonaria relativa alla pregressa gestione dell’Interporto Val Pescara, nonché l’impiego di risorse del Fondo unico per il sostegno all’economia ittica fino a 650.000 euro, con una quota massima di 16.000 euro per specifiche finalità ulteriori connesse alla marineria di Pescara.
Partecipazione a comitati e Giochi del Mediterraneo sulla spiaggia
La Regione Abruzzo aderiva al Comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo sulla spiaggia 2015. La partecipazione veniva disposta senza oneri per il bilancio regionale e senza assunzione di garanzie sulle obbligazioni del Comitato.
Regime costituzionale e attualità della legge
La legge è stata impugnata dal Governo e la Corte costituzionale, con sentenza n. 55 del 2015, ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale salvo l’art. 12. Di conseguenza, l’unica previsione ancora concretamente rilevante è quella relativa alla composizione degli uffici elettorali di sezione nei casi di accorpamento tra consultazioni elettorali e referendarie; il resto ha essenzialmente valore storico o non è più applicabile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 28 apr 2014L.R. Abruzzo 22/2014
- Legge · 28 apr 2014L.R. Abruzzo 24/2014
- Legge · 28 apr 2014L.R. Abruzzo 25/2014
- Legge · 28 apr 2014L.R. Abruzzo 27/2014
- Legge · 28 apr 2014L.R. Abruzzo 28/2014
- Legge · 29 apr 2014L.R. Abruzzo 31/2014
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →