L.R. Abruzzo 24/2014
Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo fissa principi e misure per tutelare i terreni agricoli, ridurre il consumo di suolo e favorire il recupero di aree urbanizzate e di immobili rurali. Prevede limiti regionali al consumo di suolo, monitoraggio, incentivi e vincoli temporali per terreni beneficiari di aiuti. È però stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenze n. 44/2015 e n. 55/2015.
Valorizzazione delle aree agricole e contenimento del consumo di suolo
Valorizzazione delle aree agricole e contenimento del consumo di suolo in Abruzzo
La legge regionale Abruzzo n. 24 del 2014 disciplina la tutela e valorizzazione dei terreni agricoli e il contenimento del consumo di suolo. Il testo mira a coordinare politiche territoriali, paesaggistiche e agricole, ma risulta oggi privo di utilità pratica perché dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenze n. 44 del 2015 e n. 55 del 2015.
Finalità e ambito della disciplina
La legge enuncia principi fondamentali per:
- promuovere e tutelare l’attività agricola, il paesaggio e l’ambiente;
- contenere il consumo di suolo, considerato bene comune e risorsa non rinnovabile;
- coordinare tutela del paesaggio, contenimento del consumo di suolo e sviluppo territoriale sostenibile con la pianificazione territoriale e paesaggistica;
- favorire il riuso e il recupero delle aree urbanizzate rispetto a nuove trasformazioni di suolo agricolo;
- sostenere l’accesso dei giovani agricoltori ai terreni pubblici e il recupero produttivo di immobili a vocazione agricola.
Definizioni rilevanti
Ai fini della legge, rilevano in particolare:
- la nozione di superficie agricola, riferita ai terreni qualificati tali dagli strumenti urbanistici e, nel testo originario, anche alle aree di fatto utilizzate a scopi agricoli e a quelle libere da edificazioni e infrastrutture e suscettibili di utilizzazione agricola;
- la nozione di consumo di suolo, intesa come riduzione di superficie agricola per effetto di impermeabilizzazione, urbanizzazione ed edificazione non connesse all’attività agricola, con esclusione delle opere richiamate dalla disciplina regionale sui contributi edilizi e delle opere e interventi di interesse statale.
Programmazione del limite massimo di consumo di suolo
La disciplina prevede un sistema di programmazione regionale del consumo di suolo agricolo:
- il Consiglio regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, determina l’estensione massima di superficie agricola consumabile sul territorio regionale, nell’ottica di una progressiva riduzione del consumo;
- la Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per definire tale obiettivo, tenendo conto di caratteristiche territoriali, qualità e funzioni ecosistemiche dei suoli, sicurezza alimentare, tipicità agroalimentare, localizzazione rispetto ad aree urbane e periurbane, stato della pianificazione, esigenze infrastrutturali, suolo già edificato ed edifici inutilizzati;
- la medesima deliberazione deve anche stabilire criteri per determinare la superficie agricola esistente e per monitorarne il consumo;
- se la deliberazione non è adottata entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, provvede il Presidente della Giunta regionale su proposta dell’Assessore all’Agricoltura;
- la delibera del Consiglio regionale deve essere adottata entro un anno dall’entrata in vigore e aggiornata ogni 10 anni.
Osservatorio regionale sul consumo di suolo
È previsto un Osservatorio con funzioni di monitoraggio del consumo di superficie agricola e dell’applicazione della legge, istituito senza nuovi o maggiori oneri. La struttura:
- opera presso la direzione regionale dell’Assessorato all’Agricoltura;
- redige entro il 31 dicembre di ogni anno un rapporto sul consumo di suolo regionale;
- trasmette il rapporto all’Assessore all’Agricoltura, che lo presenta al Consiglio regionale entro il 31 marzo successivo;
- è composto da rappresentanti degli assessorati regionali competenti, da cinque rappresentanti designati dal Consiglio regionale, inclusi un rappresentante dell’UPI e uno dell’ANCI, e da un rappresentante dell’Assessorato all’Urbanistica;
- può vedere la partecipazione, previa intesa, di un rappresentante dell’ISTAT.
Limiti territoriali e pianificazione locale
La Giunta regionale stabilisce anche:
- l’estensione della superficie agricola consumabile a livello provinciale;
- i criteri e le modalità per definire i limiti d’uso del suolo agricolo nella pianificazione degli enti locali.
Il limite regionale rappresenta il tetto massimo delle trasformazioni edificatorie di aree agricole consentibili nel quadro del piano paesaggistico, fermo restando che tale strumento può prevedere consumi complessivamente inferiori. Se la Regione non provvede entro 180 giorni dall’adozione della deliberazione di cui al comma 6, le determinazioni sono assunte con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente.
Divieto temporaneo di mutamento di destinazione e regime sanzionatorio
Per le superfici agricole che hanno beneficiato di aiuti di Stato o comunitari, la legge prevede un vincolo di destinazione agricola per almeno cinque anni dall’ultima erogazione.
Sono comunque consentiti, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, gli interventi strumentali all’esercizio delle attività agricole, compreso l’agriturismo, fatte salve le norme più restrittive e le disposizioni in materia di incendi boschivi.
Negli atti di compravendita dei terreni gravati dal vincolo deve essere richiamato espressamente tale obbligo; in caso contrario è prevista la nullità dell’atto. La violazione del divieto comporta inoltre:
- sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 euro;
- demolizione delle opere eventualmente realizzate;
- ripristino dello stato dei luoghi.
Misure di incentivazione e priorità nei finanziamenti
La legge introduce misure premianti per interventi coerenti con il riuso del patrimonio esistente. In particolare:
- Comuni e Province che localizzano le nuove previsioni insediative prioritariamente nelle aree urbane dismesse e recuperano nuclei abitati rurali hanno priorità nell’accesso a eventuali finanziamenti regionali in materia edilizia;
- la stessa priorità è attribuita ai privati che recuperano edifici e infrastrutture rurali nei nuclei abitati rurali;
- la Regione può inoltre individuare misure di semplificazione e incentivi, anche fiscali, per il recupero dell’edilizia esistente.
Terreni pubblici destinati a giovani agricoltori
La legge prevede un programma di individuazione e messa a disposizione di terreni pubblici per giovani agricoltori:
- entro sei mesi dall’entrata in vigore e poi ogni anno entro il 31 dicembre, l’Assessorato all’Agricoltura individua l’elenco dei terreni agricoli o a vocazione agricola di proprietà regionale o di enti controllati, idonei alla locazione a giovani agricoltori;
- per la piena disponibilità degli immobili selezionati, l’Assessorato può attivare, se necessario, procedure di sgombero forzoso di attività improprie o svolte senza titolo;
- entro un anno dall’entrata in vigore, l’Assessorato predispone anche una mappatura regionale delle aree agricole pubbliche, resa disponibile in formato informatico sul sito istituzionale.
Conferimento in locazione e censimento comunale
Per i terreni di competenza regionale, il conferimento in locazione ai giovani agricoltori avviene tramite successivi atti della Giunta regionale, previa approvazione ed espletamento di bandi pubblici, con contratti agrari ai sensi della legge n. 203 del 1982 e con vincolo temporale di destinazione agricola pari alla durata del contratto.
I Comuni devono inoltre:
- entro sei mesi dall’entrata in vigore, censire i terreni agricoli o a vocazione agricola del proprio patrimonio da destinare annualmente, tramite bando pubblico, alla locazione a giovani agricoltori;
- pubblicare le risultanze del censimento all’Albo Pretorio.
Misure contro l’abbandono colturale
Entro sei mesi dall’entrata in vigore, un regolamento predisposto dalla Giunta regionale e approvato dalla Commissione consiliare Agricoltura deve individuare misure per:
- disincentivare l’abbandono colturale dei terreni agricoli previsti dagli strumenti urbanistici comunali;
- favorirne il recupero produttivo;
- sostenere in particolare l’accesso dei giovani agricoltori.
La disciplina è adottata nel rispetto delle norme comunitarie sugli aiuti di Stato e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.
Registro dei Comuni virtuosi
È istituito, senza nuovi oneri, un registro degli enti locali nel quale sono indicati, su richiesta, i Comuni che hanno adottato strumenti urbanistici senza previsioni di ampliamento delle aree edificabili.
Destinazione dei proventi edilizi
In fase di prima applicazione, la Giunta regionale determina una destinazione prioritaria dei proventi derivanti:
- dai titoli abilitativi edilizi;
- dalle sanzioni previste dalla legge;
- dalle sanzioni del DPR n. 380 del 2001.
Le risorse devono essere orientate soprattutto a opere di urbanizzazione primaria e secondaria, risanamento dei borghi rurali, qualificazione dell’ambiente e del paesaggio, nonché alla messa in sicurezza delle aree a rischio idrogeologico.
Regime transitorio
Fino all’adozione dei provvedimenti regionali previsti per la determinazione dei limiti e delle modalità di consumo del suolo, non è consentito consumare suolo agricolo, salvo:
- interventi già previsti da strumenti urbanistici approvati o adottati;
- lavori e opere già inseriti nei programmi delle stazioni appaltanti.
Aspetti finanziari
La legge dichiara di non comportare oneri aggiuntivi per il bilancio regionale e prevede più volte che gli organismi e le attività siano svolti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Esito di costituzionalità e attualità pratica
L’atto è espressamente indicato come costituzionalmente illegittimo e, per questo, non è oggi utilmente applicabile nella pratica professionale. Pur avendo avuto vigore dal 10 maggio 2014, la sua operatività è superata dalle pronunce della Corte costituzionale richiamate in intestazione e nelle note.
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