Sentenza del 25/05/2016 n. 4651 - Comm. Trib. Prov. Milano
REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE - Atti di ricognizione di debito - Natura dichiarativa - Sussiste - Applicabilità dell'imposta di registro nella misura dell'1% - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta corretta. La ricognizione del debito è stata considerata un atto di natura dichiarativa e, pertanto, assoggettabile all'imposta di registro proporzionale dell'1% ai sensi dell'art. 3 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986. Il ricorso del contribuente è quindi risultato infondato o comunque non accolto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la qualificazione fiscale di una scrittura privata di ricognizione o riconoscimento di debito. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che l'atto non dovesse essere assoggettato all'imposta di registro proporzionale. L'Ufficio, invece, lo ha qualificato come atto di natura dichiarativa relativo a rapporti di qualsiasi natura, soggetto all'imposta di registro nella misura dell'1%.
Norme richiamate
Art. 3 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986
Atti di natura dichiarativa relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura
La disposizione comprende gli atti di ricognizione o riconoscimento di debito, qualificati come dichiarativi, e ne comporta l'assoggettamento all'imposta di registro nella misura proporzionale dell'1%.
d.P.R. n. 131/1986, Testo unico dell'imposta di registro
Costituisce il quadro normativo di riferimento per l'applicazione dell'imposta di registro agli atti negoziali e dichiarativi.
Massime di principio
- Una scrittura privata con cui una parte riconosce l'esistenza di un debito può essere considerata un atto di natura dichiarativa, anche se non costituisce una nuova obbligazione.
- La qualificazione dell'atto ai fini dell'imposta di registro dipende dal suo contenuto e dalla sua funzione giuridica, non soltanto dal nome attribuito dalle parti.
- Quando l'atto documenta o riconosce un rapporto patrimoniale preesistente, può trovare applicazione l'art. 3 della Tariffa, parte I, del d.P.R. n. 131/1986, con imposta proporzionale dell'1%.
- La mera natura ricognitiva dell'atto non esclude l'imposizione: il riconoscimento di un debito può comunque essere fiscalmente rilevante come atto dichiarativo.
- In situazioni analoghe occorre verificare se la scrittura si limiti a dichiarare un rapporto già esistente oppure introduca una nuova obbligazione o una diversa operazione, poiché la qualificazione giuridica può incidere sul regime impositivo.
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