L.R. Calabria 25/2011
Modificazioni all'articolo 49 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge consente alla Regione Calabria di qualificare i servizi aeroportuali per passeggeri e merci del sistema aeroportuale calabrese come servizio di interesse economico generale, imponendo obblighi di servizio pubblico a tutela della collettività regionale. La convenzione con le società di gestione è approvata dalla Giunta, nel rispetto della normativa UE e nazionale, previo nulla osta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Servizi aeroportuali calabresi e obblighi di servizio pubblico
Servizi aeroportuali calabresi e obblighi di servizio pubblico
La legge regionale interviene sul sistema aeroportuale calabrese, attribuendo alla Regione la possibilità di qualificare determinati servizi aeroportuali come servizio di interesse economico generale. L’obiettivo è consentire l’imposizione di obblighi di servizio pubblico a favore della collettività regionale, nel quadro della disciplina europea e nazionale.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda i servizi aeroportuali connessi al trasporto aereo di passeggeri e merci svolti nell’ambito del sistema aeroportuale calabrese. La previsione opera quindi solo nel territorio della Regione Calabria e solo per i servizi ricompresi in tale sistema aeroportuale.
Missione di servizio di interesse economico generale
La Regione Calabria può attribuire ai servizi aeroportuali interessati la qualifica di missione di servizio di interesse economico generale, ai sensi dell’articolo 106, comma 2, del TFUE. Tale qualificazione consente l’applicazione di obblighi di servizio pubblico, finalizzati a garantire benefici alla collettività regionale.
Procedura per l’imposizione degli obblighi
Per imporre gli obblighi di servizio pubblico, la Giunta regionale deve approvare la convenzione da stipulare tra la Regione e le rispettive società di gestione. L’approvazione deve avvenire nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale e richiede il previo nulla osta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Attualità della disciplina
La norma non contiene termini di efficacia limitati né disposizioni transitorie; disciplina un meccanismo organizzativo e autorizzatorio che, in linea generale, conserva utilità applicativa per la gestione dei servizi aeroportuali regionali.
Testo integrale
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