L.R. Calabria 26/2011
Modifica dell'articolo 30 della legge regionale n. 7 del 21 agosto 2006 e ss.mm.ii. ed
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica due precedenti leggi regionali prorogando i termini temporali previsti per determinati interventi: da 58 a 82 mesi in un caso e da 44 a 68 mesi nell’altro, con successivo adeguamento del 2013. Ha efficacia solo in Calabria ed è una norma di coordinamento su scadenze già definite, quindi oggi ha sostanzialmente rilievo storico e non operativo.
Proroga di termini in materia di fondi per l’editoria e l’informazione regionale
Proroga di termini in materia di editoria e informazione regionale
La legge regionale della Calabria n. 26 del 2011 interviene in modo puntuale su due disposizioni precedenti, modificando esclusivamente i termini temporali di applicazione di misure già previste dalla normativa regionale in materia di editoria e informazione. Il contenuto è limitato alla proroga di scadenze e non introduce una disciplina nuova di merito.
Modifiche ai termini previsti dalla normativa previgente
La legge sostituisce due espressioni temporali contenute in precedenti leggi regionali:
- nell’articolo 30, comma 4, della l.r. 21 agosto 2006, n. 7, come già modificato da successive leggi regionali, la formula “di ulteriori 58 mesi” viene sostituita con “di ulteriori 82 mesi”;
- nell’articolo 20, comma 2, della l.r. 5 ottobre 2007, n. 22, come già modificato da successive leggi regionali, la formula “entro 44 mesi” viene sostituita con “entro 68 mesi”.
Le note di coordinamento richiamano inoltre un successivo intervento della l.r. 12 aprile 2013, n. 17, che ha ulteriormente aggiornato tali termini, portandoli rispettivamente a “di ulteriori 82 mesi” e “entro 68 mesi”.
Ambito applicativo e disciplina risultante
La disciplina risultante riguarda solo i rapporti e i procedimenti già contemplati dalle due disposizioni regionali richiamate, senza estendere la portata della norma ad altri settori. In sostanza, la legge ha solo prorogato i termini entro i quali potevano operare le misure già previste dalla legislazione regionale di riferimento.
Decorrenza
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
Rilevanza attuale
Si tratta di una legge di modifica puntuale e legata a scadenze ormai risalenti. Per questo, pur non risultando formalmente priva di efficacia, ha oggi un rilievo essenzialmente storico e pratico molto limitato, perché riferita a termini già maturati e a una disciplina successivamente coordinata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 18 lug 2011L.R. Calabria 20/2011
- Legge · 18 lug 2011L.R. Calabria 21/2011
- Legge · 18 lug 2011L.R. Calabria 22/2011
- Legge · 18 lug 2011L.R. Calabria 23/2011
- Legge · 18 lug 2011L.R. Calabria 24/2011
- Legge · 18 lug 2011L.R. Calabria 25/2011
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →