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Legge

L.R. Calabria 21/2011

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 4/2007 "Cooperazione e relazioni

Normativa regionaleL.R. Calabria 21/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Calabria n. 4/2007 su cooperazione e relazioni internazionali, precisando il rispetto delle competenze statali, ridefinendo le attività internazionali e gli interventi di emergenza, abrogando alcune disposizioni e adeguando la composizione di un organismo consultivo e la copertura finanziaria. Prevede oneri di 200.000 euro per il 2011 e a regime, con entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche alla disciplina calabrese sulla cooperazione e le relazioni internazionali

Modifiche alla legge regionale Calabria sulla cooperazione e le relazioni internazionali

La legge regionale Calabria 18 luglio 2011, n. 21 interviene sulla l.r. 10 gennaio 2007, n. 4, aggiornandone la disciplina in materia di cooperazione e relazioni internazionali. Il testo rafforza il raccordo con la competenza statale in politica estera, ridefinisce le attività di rilievo internazionale della Regione, disciplina gli interventi di emergenza e adegua aspetti organizzativi e finanziari.

Ambito delle attività di rilievo internazionale

La Regione Calabria, nell’esercizio delle proprie attività internazionali, opera nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione e riconosciuti con leggi dello Stato. Le attività possono articolarsi in:

  • azioni promozionali in materia di marketing territoriale, commercio, collaborazione industriale, turismo, agroalimentare, cultura e sport;
  • missioni, studi ed eventi promozionali;
  • scambi di esperienze con amministrazioni regionali ed enti esteri;
  • sostegno ai gemellaggi tra Comuni e Province calabresi e enti europei o di altri Paesi, nonché iniziative collegate alla diffusione di una cultura di pace;
  • politiche per i cittadini emigrati all’estero;
  • creazione di strutture all’estero a supporto delle attività internazionali regionali.

Politiche a favore degli emigrati

La legge dettaglia le iniziative regionali rivolte ai concittadini emigrati all’estero, che possono consistere in:

  • promozione di iniziative all’estero per diffondere la conoscenza del patrimonio storico, artistico, economico, ambientale e sociale;
  • misure per mantenere l’identità regionale e migliorare la conoscenza della cultura d’origine;
  • iniziative per facilitare il rientro e l’inserimento nel territorio regionale;
  • informazione sugli sviluppi regionali di natura sociale, culturale, produttiva e occupazionale;
  • assistenza all’estero in situazioni di eccezionalità sociopolitica ed economica.

Interventi di emergenza e rapporto con lo Stato

Gli interventi di emergenza possono essere realizzati previa intesa con il Governo nazionale. La Regione destina una parte delle proprie risorse di bilancio a eventuali contributi per interventi di emergenza promossi o partecipati dallo Stato, in caso di:

  • conflitti bellici ed etnici;
  • catastrofi naturali;
  • pandemie;
  • situazioni eccezionali di denutrizione e carenze igienico-sanitarie. Gli interventi sono disposti con atto della Giunta regionale, previa intesa col Governo nazionale, e devono essere comunicati al Consiglio regionale, che può deliberare il concorso con risorse del proprio bilancio nel rispetto della stessa intesa.

Organismi e composizione

La composizione dell’organismo previsto dalla l.r. n. 4/2007 viene integrata: al comma relativo alla disciplina dell’articolo 12, oltre ai componenti già previsti dal Consiglio regionale, sono aggiunti tre esperti nominati dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di cooperazione e internazionalizzazione.

Abrogazioni e semplificazioni normative

Sono abrogate alcune parti della disciplina previgente, in particolare:

  • il comma 7 dell’articolo 8 della l.r. n. 4/2007;
  • le lettere d), e) ed f) del comma 3 dell’articolo 6;
  • i commi 2 e 3 dell’articolo 13.

Copertura finanziaria

Per il 2011 gli oneri sono quantificati in 200.000 euro e sono coperti con le risorse allocate all’U.P.B. 2.4.02.02, capitolo 24020201, destinato alle spese per la realizzazione di attività di cooperazione nazionale e internazionale, nell’ambito del bilancio 2011. Per gli anni successivi, gli oneri a regime, pari a 200.000 euro, sono finanziati con risorse regionali, nazionali e comunitarie iscritte nelle pertinenti unità previsionali di base, in relazione alle effettive esigenze determinate ogni anno dalla legge di bilancio e dalla legge finanziaria di accompagnamento.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

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