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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13392/2025 del 20/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina dalla domanda, presentata da una socia di una società estinta, di rimborso IVA per l’anno d’imposta 2011, fondata sull’assunto che il credito IVA fosse stato indicato in dichiarazione e inserito tra i crediti societari nel verbale di bilancio finale di liquidazione. L’Amministrazione finanziaria negava il rimborso per più ragioni: tardività dell’istanza, mancanza di documentazione idonea a provare la spettanza del credito e inapplicabilità del rimborso anche in ragione della disciplina sulle società non operative. In primo grado la contribuente otteneva accoglimento; in appello la CTR confermava la tempestività della domanda ma riteneva non provata la spettanza del credito e legittimo il diniego di rimborso. In cassazione la contribuente deduceva: 1) omesso esame di fatti decisivi e della documentazione prodotta a sostegno del diritto al rimborso; 2) falsa applicazione dell’art. 30, comma 4, d.P.R. n. 602/1973, ritenuto norma non pertinente; 3) violazione delle norme sulle spese di lite per la liquidazione effettuata dalla CTR. L’Agenzia resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato, lamentando a sua volta l’omesso esame del fatto relativo alla mancata presentazione di qualsiasi istanza di rimborso ai fini del termine applicabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva indicato in modo puntuale i fatti storici e il contenuto della documentazione asseritamente ignorata; ha ribadito che l’omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., se il fatto storico è stato comunque considerato e la motivazione supera il minimo costituzionale. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, poiché relativo a una distinta ratio decidendi della sentenza d’appello. Il terzo motivo è stato giudicato infondato: la censura non investiva specificamente la quantificazione delle singole voci di compenso, ma solo l’asserita onnicomprensività della liquidazione; pertanto non era configurato il vizio dedotto. Il ricorso incidentale condizionato dell’Agenzia è stato dichiarato assorbito. La ricorrente principale è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo e discusso, non la semplice mancata valutazione di elementi istruttori; il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura per falsa applicazione di legge richiede che sia individuata con precisione la norma applicata in modo errato e la concreta regola giuridica violata.

  • art. 30, comma 4, d.P.R. n. 602/1973

    La norma è richiamata nel merito come disposizione evocata dalla CTR per negare il rimborso in relazione alla disciplina delle società non operative.

  • art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992

    È richiamato nel precedente giudizio di merito come termine di decadenza per l’istanza di rimborso, ma la CTR lo ha ritenuto non ostativo nel caso concreto.

  • art. 15 D.Lgs. n. 546/1992

    Norma richiamata per la disciplina delle spese processuali nel processo tributario.

  • art. 4 D.M. n. 55/2014

    Norma richiamata per i parametri di liquidazione dei compensi professionali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione è sindacabile solo se mancante, apparente, perplessa o incomprensibile, secondo il parametro del minimo costituzionale.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione di un fatto storico decisivo e discusso; non è sufficiente lamentare la mancata valutazione di documenti o elementi istruttori se il fatto rilevante è stato comunque esaminato dal giudice di merito.
  • La motivazione della sentenza è censurabile in cassazione solo quando sia totalmente mancante, meramente apparente, affetta da contrasto irriducibile, oppure obiettivamente incomprensibile; non è più deducibile la semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
  • Chi impugna in cassazione la liquidazione delle spese deve contestare in modo analitico le singole voci e gli importi ritenuti errati; una doglianza generica sull’onnicomprensività o sull’eccessività della liquidazione non è sufficiente.
  • Quando una decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, l’infondatezza o l’inammissibilità del motivo che investe una sola di esse può comportare l’assorbimento delle censure rivolte alle altre.
  • In materia di rimborso tributario, la prova della spettanza del credito resta a carico del richiedente e il giudice può legittimamente negare il rimborso in assenza di documentazione idonea a dimostrare i presupposti sostanziali del diritto.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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