Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 154 del 28-10-2013

- Premessa - Aspetti procedurali - Descrizione della modalità Sistema Informativo dei Percettori - Descrizione della modalità Cooperazione Applicativa

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina l’integrazione tra INPS e Centri per l’Impiego per la ricezione, la trasmissione e la consultazione delle dichiarazioni di immediata disponibilità rese dai richiedenti ASpI e Mini-ASpI. Vengono descritte le nuove funzionalità della Banca dati percettori/Sistema Informativo dei Percettori, le modalità di accesso per i Centri per l’Impiego e gli altri soggetti istituzionali, nonché gli aggiornamenti della modulistica e della procedura telematica di domanda. È inoltre prevista, in prima applicazione, la sospensione del decorso del termine di presentazione delle domande ASpI/mini-ASpI dal giorno di pubblicazione della circolare fino al 30 novembre 2013.

Gestione telematica della dichiarazione di immediata disponibilità per ASpI e Mini-ASpI

Gestione telematica della dichiarazione di immediata disponibilità per ASpI e Mini-ASpI

La circolare definisce le modalità con cui l’INPS riceve, gestisce e mette a disposizione dei Centri per l’Impiego la dichiarazione di immediata disponibilità resa dai lavoratori che presentano domanda di indennità ASpI o Mini-ASpI. L’obiettivo è semplificare il procedimento, rafforzando al contempo il coordinamento tra Istituto, servizi competenti e altri soggetti istituzionali coinvolti nelle politiche attive e passive del lavoro.

Quadro normativo e finalità della procedura

La circolare richiama innanzitutto lo stato di disoccupazione involontaria, inteso come condizione del soggetto privo di lavoro e immediatamente disponibile a svolgere e cercare un’attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti. Tale condizione impone al lavoratore di presentarsi al Centro per l’Impiego del domicilio per rendere la dichiarazione di immediata disponibilità prevista dall’art. 1, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 181 del 2000.

Lo status di disoccupazione costituisce uno dei requisiti per la concessione dell’indennità di disoccupazione nell’ambito ASpI, insieme ai requisiti assicurativi e contributivi richiamati dall’art. 2, comma 4, della legge 28 giugno 2012, n. 92. In attuazione dell’art. 4, comma 38, della legge di riforma del mercato del lavoro, il lavoratore disoccupato può però rilasciare la dichiarazione direttamente all’INPS al momento della presentazione della domanda di prestazione.

Ruolo dell’INPS e dei Centri per l’Impiego

L’INPS è incaricato di ricevere le dichiarazioni e di renderle disponibili ai Centri per l’Impiego territorialmente competenti in base al domicilio del richiedente, tramite il Sistema informativo della Banca dati percettori previsto dall’art. 4, comma 35, della medesima legge. La circolare evidenzia che i Centri per l’Impiego accedono già alla Banca dati percettori, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del D.L. n. 185 del 2008 convertito dalla legge n. 2 del 2009, per finalità di politica attiva e per la comunicazione delle cause di decadenza dagli ammortizzatori sociali.

L’INPS ha quindi integrato la Banca dati con funzionalità specifiche per la ricezione delle dichiarazioni di immediata disponibilità, dopo aver censito i Centri per l’Impiego sul territorio nazionale in assenza di un elenco anagrafico aggiornato. Questo censimento consente alla procedura telematica di individuare il Centro per l’Impiego competente e, quindi, di rendere più agevole la compilazione della domanda da parte dell’utente o del patronato.

Aggiornamento della modulistica e presentazione telematica della domanda

Per dare attuazione alla disciplina, l’Istituto ha aggiornato la modulistica per la domanda ASpI e Mini-ASpI, rispettivamente i modelli SR134 e SR133, pubblicati sul sito INPS e allegati alla circolare. Contestualmente è stata implementata la procedura di presentazione telematica della domanda da parte di cittadini, patronati e contact center integrato.

Attraverso i canali telematici, l’utente deve indicare alternativamente:

  • di essersi già recato al Centro per l’Impiego per attestare lo stato di disoccupato;
  • oppure di rendere direttamente all’INPS la dichiarazione di immediata disponibilità, compilando gli appositi campi della domanda.

Funzioni del Sistema Informativo dei Percettori

Per la trasmissione delle dichiarazioni sono state predisposte diverse funzionalità nel Sistema Informativo dei Percettori:

  • F1: notifica al Centro per l’Impiego territorialmente competente della presenza di nuove dichiarazioni, tramite invio di e-mail agli indirizzi presenti nell’anagrafica dei Centri censiti;
  • F2: possibilità di modificare l’anagrafica del Centro per l’Impiego attraverso l’applicazione intranet;
  • F3: consultazione e download delle dichiarazioni e delle informazioni utili alla certificazione dello stato di disoccupazione, con esportazione in formato xls e pdf nella sezione dedicata allo stato di disoccupazione;
  • F4: archiviazione delle dichiarazioni già prese in carico;
  • F5: ricerca delle dichiarazioni già archiviate;
  • F6: segnalazione della non competenza territoriale rispetto alla dichiarazione notificata;
  • F7: segnalazione all’INPS degli eventi che determinano la decadenza dal diritto alle prestazioni di sostegno al reddito.

La circolare specifica che le comunicazioni relative alla decadenza devono essere trasmesse tramite i servizi messi a disposizione nella Banca dati percettori.

Dati resi disponibili e supporto alla certificazione dello stato di disoccupazione

Per agevolare l’attività dei Centri per l’Impiego, oltre ai dati ricavabili dalla domanda ASpI/Mini-ASpI, il sistema mette a disposizione ulteriori informazioni estratte dagli archivi INPS. In particolare, sono indicati:

  • dati anagrafici: generalità, residenza e contatti;
  • autodichiarazioni contenute nel modulo: domicilio eletto, contatti, dichiarazione di disoccupazione e di immediata disponibilità, eventuale attività lavorativa in corso e reddito presunto;
  • data di inizio dell’eventuale attività lavorativa subordinata in corso, e la data di fine se a tempo determinato;
  • esperienze professionali pregresse, con riferimento ad azienda, settore, durata e qualifica;
  • prestazioni percepite, con tipo, durata e importo;
  • informazioni sulla dote/incentivi disponibili, con riferimento normativo, tipologia di assunzione e riduzioni contributive previste.

Tale patrimonio informativo è finalizzato a supportare la verifica e la certificazione dello stato di disoccupazione e, più in generale, l’attivazione delle politiche attive.

Accesso ai servizi, PIN e cooperazione applicativa

L’accesso ai nuovi servizi del Sistema Informativo dei Percettori è subordinato al possesso di un PIN identificativo rilasciato dall’INPS. Per i Centri per l’Impiego già accreditati è obbligatorio richiedere l’aggiornamento del PIN inviando una e-mail a dichiarazioni.DCPrestazioni@inps.it, con l’indicazione di:

  • denominazione del Centro per l’Impiego;
  • indirizzo;
  • contatti, comprensivi di telefono ed e-mail presso cui ricevere le notifiche;
  • elenco dei codici fiscali degli operatori titolari di PIN da aggiornare.

La richiesta di un nuovo PIN segue invece le consuete modalità INPS. Per i soggetti che abbiano stipulato un protocollo di cooperazione, la dichiarazione viene fornita anche tramite cooperazione applicativa, all’interno del pacchetto di Dati di Sintesi del Percettore, con voci aggiuntive rispetto allo standard.

Competenza residuale dei Centri per l’Impiego e altri soggetti istituzionali

La circolare ribadisce che l’accertamento dello stato di disoccupazione e la verifica del suo mantenimento restano di competenza dei Centri per l’Impiego nei limiti in cui tali controlli non possano essere effettuati dall’INPS con i dati già in suo possesso. Inoltre, i Centri per l’Impiego devono comunicare tempestivamente gli eventi che determinano la decadenza dalla prestazione, in base al combinato disposto dell’art. 2, comma 40, lettera a), e dell’art. 4, commi 41-44, della legge di riforma del mercato del lavoro.

L’accesso al servizio è esteso anche al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, alle Regioni e agli altri soggetti istituzionali in base alle competenze previste dalla normativa vigente.

Supporto operativo e sospensione temporanea dei termini

Per agevolare l’implementazione della procedura è stata istituita una casella di posta istituzionale, dichiarazioni.DCPrestazioni@inps.it, destinata a comunicazioni e richieste di informazioni. L’INPS segnala inoltre che l’imminente rilascio degli aggiornamenti procedurali sarà oggetto di apposito messaggio.

In fase di prima applicazione, e per consentire il pieno utilizzo della nuova procedura, la circolare dispone la sospensione della decorrenza del termine di presentazione delle domande di disoccupazione ASpI e Mini-ASpI nel periodo compreso tra la data di pubblicazione della circolare e il 30 novembre 2013.

Punti principali

Premessa normativa e funzione della dichiarazione di disponibilità

La circolare richiama lo stato di disoccupazione involontaria e l’obbligo per il lavoratore di presentarsi al Centro per l’Impiego del domicilio per rendere la dichiarazione di immediata disponibilità. Tale stato costituisce requisito per l’indennità di disoccupazione nell’ambito ASpI, insieme ai requisiti assicurativi e contributivi.

Ruolo dell’INPS nella raccolta e trasmissione delle dichiarazioni

In attuazione dell’art. 4, comma 38, della legge di riforma del mercato del lavoro, il lavoratore può rendere la dichiarazione all’INPS al momento della domanda ASpI. L’Istituto la riceve e la mette a disposizione dei Centri per l’Impiego territorialmente competenti tramite la Banca dati percettori, per le verifiche sullo stato di disoccupazione e per l’attivazione delle politiche attive.

Aggiornamento della modulistica e della domanda telematica

Sono stati aggiornati i modelli SR134 (ASpI) e SR133 (Mini-ASpI), pubblicati sul sito INPS e allegati alla circolare. È stata quindi implementata la procedura telematica di presentazione della domanda da parte di cittadini, patronati e contact center integrato.

Censimento dei Centri per l’Impiego e consultazione da parte degli utenti

Poiché non esisteva un elenco anagrafico aggiornato dei Centri per l’Impiego competenti, l’INPS ha proceduto a censirli sul territorio nazionale. Questo consente di individuare il centro competente in base al domicilio dell’utente e di agevolare la compilazione telematica della domanda, che può indicare se il soggetto si è già recato al Centro per l’Impiego oppure rendere direttamente all’INPS la dichiarazione di immediata disponibilità.

Accesso dei Centri per l’Impiego e competenze residue

I Centri per l’Impiego accedono alla Banca dati percettori per consultare le dichiarazioni dei beneficiari domiciliati nel territorio di competenza e per comunicare le cause di decadenza. Restano comunque di loro competenza l’accertamento e la verifica del mantenimento dello stato di disoccupato quando non controllabili dall’INPS con i dati disponibili.

Funzionalità del Sistema Informativo dei Percettori

La circolare elenca le principali funzioni: notifica di nuove dichiarazioni ai servizi competenti; aggiornamento dell’anagrafica dei Centri per l’Impiego; consultazione e download delle dichiarazioni in formato xls e pdf; archiviazione delle dichiarazioni già prese in carico; ricerca delle dichiarazioni archiviate; segnalazione di non competenza territoriale; segnalazione degli eventi di decadenza dalla prestazione.

Dati messi a disposizione dei Centri per l’Impiego

Oltre ai dati ricavabili dalla domanda ASpI/Mini-ASpI, vengono resi disponibili dati anagrafici, autodichiarazioni del modulo, dati su eventuali rapporti di lavoro in corso, esperienze professionali, prestazioni percepite e informazioni sugli incentivi/dote, così da supportare la certificazione dello stato di disoccupazione e le politiche attive.

PIN, aggiornamento credenziali e cooperazione applicativa

L’accesso ai nuovi servizi richiede un PIN identificativo INPS. I Centri per l’Impiego già accreditati devono chiedere l’aggiornamento del PIN via e-mail a dichiarazioni.DCPrestazioni@inps.it, indicando denominazione, indirizzo, contatti e codici fiscali degli operatori da aggiornare. È prevista anche la cooperazione applicativa per i soggetti che abbiano stipulato il relativo protocollo.

Supporto operativo e sospensione temporanea dei termini

È stata attivata la casella istituzionale dichiarazioni.DCPrestazioni@inps.it per richieste di supporto e chiarimenti. In fase di prima applicazione, per consentire il pieno utilizzo della procedura aggiornata, è sospesa la decorrenza del termine di presentazione delle domande di disoccupazione ASpI/mini-ASpI nel periodo compreso tra la pubblicazione della circolare e il 30 novembre 2013.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.