Cassazione Civile, Sentenza n. 16454/2025 del 18/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva annullato le sanzioni irrogate a carico di Cheti Franceschi per il concorso nelle violazioni fiscali della TEJAS s.p.a. relative a fatture per operazioni inesistenti emesse da società riconducibili al nucleo familiare (anni 2004-2008). L'Agenzia deduceva errata applicazione delle norme sanzionatorie (artt. 5, 9 e 11 d.lgs. n. 472/1992 e art. 7 d.l. n. 269/2003) e omesso esame di fatti decisivi (es. assenza di compenso all'amministratore, inserimento della TEJAS in uno schema evasivo familiare) atti a dimostrare che la società fosse mero schermo e che l'amministratrice avesse perseguito un vantaggio proprio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia. Ha confermato la sentenza della CTR che aveva ritenuto la TEJAS s.p.a. una società effettiva e, pertanto, applicabile il principio di cui all'art. 7 d.l. n. 269/2003 secondo cui le sanzioni fiscali relative al rapporto fiscale proprio di società con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica. La Corte ha ritenuto infondate sia la censura di errata applicazione delle norme sia quella di omesso esame di fatti decisivi, osservando che l'onere dell'Amministrazione sarebbe stato dimostrare, anche indiziariamente, la totale fittizietà o l'asservimento della società all'interponente; ciò non è avvenuto nel caso concreto. Di conseguenza le sanzioni sono rimaste annullate nei confronti della Franceschi.
Norme richiamate
art. 7, d.l. n. 269/2003
Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di societa' o enti con personalita' giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica
Deroga eccezionale al principio di responsabilità personale: le sanzioni fiscali vanno poste esclusivamente a carico della società che ha tratto vantaggio dall'illecito, con esclusione della responsabilità sanzionatoria dell'intraneus (es. amministratore) salvo che la società sia mero schermo/fictio o soggetto interposto.
art. 9, d.lgs. n. 472/1997
Norma generale sulla responsabilità per concorso nelle violazioni fiscali; tuttavia la sua applicabilità è derogata dall'art. 7 per le società di capitali effettive: non può convivere responsabilità sanzionatoria propria dell'amministratore quando opera la disciplina esclusiva prevista dall'art. 7, salvo il caso di società fittizia o interposizione.
artt. 5, 9 e 11, d.lgs. n. 472/1992
Richiamate dall'Agenzia come basi normative generali per la contestazione delle sanzioni; la Corte ha ritenuto però che l'art. 7 del 2003 operi come deroga speciale nel campo delle sanzioni fiscali per le persone giuridiche, limitando l'applicazione di tali norme generali quando la società è effettiva.
art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
Norma sull'interposizione: se provata l'asservimento totale della società interposta all'interponente e che questi sia l'effettivo percettore dei redditi, il profilo sanzionatorio può essere ricondotto all'interponente (escindendo l'effetto dell'art. 7). L'onere probatorio spetta all'Amministrazione, anche in via indiziaria.
d.lgs. n. 231/2001
Richiamato nella motivazione per spiegare l'origine e l'intento dell'art. 7 (conformazione del sistema sanzionatorio fiscale ai principi di responsabilità degli enti), ma non incide direttamente sul criterio di imputazione delle sanzioni fiscali qui discusso.
d.lgs. n. 87/2024
Citato a titolo di contesto normativo recente: pur avendo introdotto novità sulla responsabilità esclusiva delle società personali, conferma che eventuali modifiche rimangono ancorate al principio della distinzione tra soggetti effettivi e fittizi e alla responsabilità dei soci illimitatamente responsabili.
Massime di principio
- Art. 7 d.l. n. 269/2003 fa sorgere, in via ordinaria, l'obbligo di imputare le sanzioni fiscali alla società di capitali che ha beneficiato dell'illecito, escludendo la responsabilità sanzionatoria personale dell'amministratore (intraneus) quando la società è effettiva.
- L'amministratore risponde in proprio delle sanzioni fiscali solo se la società è un mero schermo/fictio o è stata utilizzata come soggetto interposto asservito all'interponente: in tal caso le violazioni si riferiscono all'interesse personale del soggetto fisico.
- L'onere di provare che la società è mera apparenza o totalmente asservita a un interponente (interposizione) grava sull'Amministrazione, e può essere assolto anche mediante elementi indiziari solidi che dimostrino la totale subordinazione e il possesso effettivo dei redditi dall'interponente.
- La percezione di utili o l'assenza di compenso per l'amministratore non sono di per sé sufficienti a dimostrare la fittizietà della società: è necessario un quadro probatorio complessivo che dimostri l'assenza di attività d'impresa reale o l'asservimento totale.
- La deroga contenuta nell'art. 7 riguarda esclusivamente il profilo sanzionatorio amministrativo-tributario; restano impregiudicati eventuali profili di responsabilità civile e penale a carico degli amministratori o terzi.
- Per gli extraneus (consulenti, professionisti non intranei) la giurisprudenza è più divisa: alcuni orientamenti estendono l'esenzione ex art. 7 anche a loro, altri applicano la regola generale di responsabilità concorrente ex art. 9; occorre valutare caso per caso la natura del vantaggio personale e il ruolo effettivo nell'illecito.
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