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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 23749/2022 del 29/07/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del licenziamento disciplinare comunicato con missiva del 18.01.2017 per plurimi allontanamenti dal luogo di lavoro senza preventiva segnalazione; la ricorrente deduceva violazione dell'art. 55-bis d.lgs. n.165/2001 e dell'art.22 del regolamento comunale perché il provvedimento finale sarebbe dovuto essere sottoscritto da tutti i componenti dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD), mentre la lettera di licenziamento era firmata solo dal presidente, sicché la sanzione sarebbe inefficace

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per difetto di prova dell'avvenuta notificazione dell'atto introduttivo: negli atti è presente solo il messaggio di trasmissione via PEC, ma mancano le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna previste dal D.P.R. n.68/2005; la Corte ha dunque ritenuto che la notificazione non sia materialmente provata e ha dichiarato inammissibile il ricorso senza pronunciarsi nel merito sulla questione della sottoscrizione del provvedimento disciplinare. È stato altresì dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente; non pronuncia sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimato.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.165/2001, art.55-bis

    La norma disciplina l'individuazione, nell'ambito dell'ordinamento interno delle amministrazioni, dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari; la ricorrente invocava violazione di tale disposizione per la mancata firma di tutti i componenti, ma la Corte non ha deciso il merito per inammissibilità del ricorso.

  • Regolamento del Comune di Castel San Giorgio, art.22

    "Il presidente firma in nome e per conto dell'ufficio tutti gli atti del procedimento disciplinare, ad eccezione del provvedimento finale che viene sottoscritto da tutti i membri"

    Il regolamento prevedeva la sottoscrizione del provvedimento finale da parte di tutti i componenti dell'UPD; la ricorrente deduceva l'inefficacia del licenziamento per la mancata sottoscrizione sulla missiva, mentre la Corte territoriale aveva ritenuto che la delibera unanime e il verbale sottoscritto dessero pubblica fede, configurando al più una irregolarità formale.

  • Legge n.53/1994, artt. 3-bis, comma 3 e 6, comma 1 (come modificate)

    Richiamate in relazione alle regole sulla notifica telematica del ricorso per cassazione: non è sempre necessaria la firma digitale sulla copia telematica se è attestata conforme, ma è obbligatorio fornire prova idonea della notificazione (ossia le ricevute PEC richieste dalla normativa).

  • d.l. n.179/2012, art.16-quater (introdotto dalla legge n.228/2012)

    Norma richiamata come parte del quadro normativo che ha modificato le regole tecniche sulle notifiche telematiche e sulla prova della notifica; la Corte la utilizza per confermare i requisiti probatori richiesti.

  • D.P.R. n.68/2005, art.6, comma 2

    Prevede le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna per le notifiche via PEC; la Corte ha ritenuto che l'assenza di tali ricevute impedisca di provare l'avvenuta notificazione.

  • c.p.c. art.369

    Regola il deposito della documentazione relativa alla notifica: per le notifiche telematiche costituite da copie cartacee occorre depositare il messaggio di trasmissione, gli allegati e le ricevute; la mancata produzione di queste ultime comporta l'assenza di prova della notificazione.

  • c.p.c. art.291

    Richiamato nella distinzione tra nullità della notificazione (che può consentire la rinnovazione) e mancanza materiale della notificazione (equiparata all'inesistenza) per la quale non è concessa rinnovazione; la Corte ha qualificato la situazione come mancanza materiale della notificazione.

  • D.P.R. n.115/2002, art.13, comma 1-quater

    Richiamato per disporre il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, alla luce delle condizioni processuali riscontrate.

Massime di principio

  • Per i ricorsi in Cassazione notificati via PEC è indispensabile depositare le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna previste dal D.P.R. n.68/2005; la sola copia del messaggio di trasmissione non prova la notificazione e può determinare l'inammissibilità del ricorso.
  • La conformità della copia informatica all'originale e la presente attestazione non sostituiscono la necessità di provare materialmente la consegna (ricevute PEC): rispettare scrupolosamente le formalità tecniche è decisivo in sede di legittimità.
  • Quando si censura la validità di un provvedimento disciplinare per vizi formali (es. mancanza di firme richieste dal regolamento), occorre produrre tutta la documentazione formale (verbali, delibere, sottoscrizioni) e, se possibile, far emergere la portata e l'efficacia dell'atto interno rispetto ai terzi.
  • Distinguere sempre tra atti interni di deliberazione (verbali) e provvedimenti esterni opponibili ai terzi: la mera delibera interna può non essere sufficiente a sanare vizi nella forma del provvedimento notificato, salvo che il regolamento attribuisca poteri di rappresentanza al presidente.
  • Difetti procedurali formali (in particolare nella fase di notifica) possono precludere la decisione sul merito; pertanto, prima di dedicare risorse al merito, verificare e documentare la regolarità formale dell'introduzione dell'atto di impugnazione.
  • L'assenza di attività difensiva da parte dell'intimato non supplisce alla mancanza di prova della notificazione: la regolarità formale resta requisito imprescindibile per la validità del processo.

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