Cassazione Civile, Sentenza n. 23669/2022 del 28/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente lavorò per la Cooperativa Elleuno dal 1/9/2006 al 31/3/2013 come Assistente tutelare IV livello ma svolgendo mansioni superiori di Operatore Socio Sanitario; ha agito chiedendo la riclassificazione al livello OSS BS fin dall'inizio del rapporto e il pagamento delle differenze retributive secondo il CCNL sanità pubblica. Sosteneva inoltre l'illegittimità dell'appalto come mera fornitura di manodopera e chiedeva che il rapporto fosse qualificato come somministrazione irregolare con conseguente responsabilità dell'ASL committente. In primo grado il Tribunale dell'Aquila ritenne l'appalto illecito e condannò l'ASL; in appello la Corte d'appello di L'Aquila, accogliendo il gravame, rigettò la domanda della lavoratrice. In cassazione la ricorrente denunciava violazioni in tema di interposizione di manodopera (art. 29 d.lgs. n.276/03 e art. 1655 c.c.) e omesso esame di fatto decisivo sulla genuinità del contratto di appalto (art. 360, n.5 c.p.c.). La Corte di legittimità, però, ha esaminato preliminarmente la regolarità del contraddittorio, rilevando che la Cooperativa, chiamata in causa dal Tribunale, aveva partecipato al primo grado ma non al gravame, con la conseguente formazione di un litisconsorzio necessario processuale tra Cooperativa e ASL circa l'individuazione dell'obbligato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso per vizi del contraddittorio: ha ritenuto sussistente la nullità della sentenza impugnata per mancata integrazione del contraddittorio in appello nei confronti della Cooperativa chiamata in causa in primo grado, con conseguente applicazione dell'art. 331 c.p.c. (litisconsorzio necessario processuale). Per tale motivo la sentenza della Corte d'appello è cassata e la causa è rinviata alla Corte d'appello di L'Aquila, che dovrà previamente integrare il contraddittorio nei confronti della parte pretermessa e decidere la lite nel merito anche verso la Cooperativa; il giudice di rinvio deciderà inoltre sulle spese di legittimità
Norme richiamate
d.lgs. n. 276/2003
Riferimento alla disciplina contro l'interposizione di manodopera; la ricorrente invocava questa norma per sostenere l'illegittimità dell'appalto come mezzo di interposizione e la responsabilità del committente
codice civile
Richiamato in relazione alla qualificazione del contratto di appalto e alla disciplina della prestazione d'opera: la ricorrente contestava la genuinità dell'appalto e richiedeva la qualificazione alternativa della prestazione come rapporto di lavoro subordinato o somministrazione irregolare
codice di procedura civile
art. 360, n. 3 (e n.5 richiamato nei motivi)
Articoli richiamati come mezzi di impugnazione in cassazione (vizi di motivazione e omesso esame di fatto) dalle parti; la Corte però ha deciso il ricorso per nullità processuale connessa al contraddittorio
codice di procedura civile
Richiamato dal ricorrente in relazione all'omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha valutato invece la regolarità del contraddittorio ai sensi dell'ordinamento processuale
codice di procedura civile
Fondamentale nella decisione: la chiamata in causa del terzo ha creato un litisconsorzio necessario processuale tra Cooperativa e ASL, per cui la mancata partecipazione della Cooperativa in appello determina la nullità della sentenza appellata e impone la rinnovazione del giudizio con integrazione del contraddittorio
codice di procedura civile
Richiamato nel ragionamento sul potere del giudice di chiamare in causa il terzo iussu iudicis; la Corte ha osservato che la chiamata ha determinato la dipendenza delle cause processuali e l'obbligo di partecipazione nei gradi successivi
codice di procedura civile
Richiamato in sede di analisi sulla forma dell'ordine di integrazione del contraddittorio (art. 102 o 107), ma la Corte ha precisato che, comunque, una volta instaurata pluralità di parti non è possibile estromettere il terzo se non nelle ipotesi previste dalla legge
codice di procedura civile
Richiamato nel contesto della rilevabilità della nullità: la Corte ha escluso l'operatività dell'art. 157(3) perché la nullità per mancata integrazione del contraddittorio era rilevabile d'ufficio e collegata a un difetto di attività del giudice
Massime di principio
- Se in primo grado un giudice chiama in causa un terzo (iussu iudicis) e il terzo partecipa al processo, la sua mancata partecipazione in appello può determinare una nullità per violazione del contraddittorio se tra le posizioni processuali sussiste dipendenza reciproca (litisconsorzio necessario): la sentenza impugnata deve essere cassata e il giudizio rinviato dopo integrazione del contraddittorio
- Quando la domanda è proposta alternativamente nei confronti di due soggetti e sussiste contestazione su chi sia il reale obbligato, le relative cause sono tra loro dipendenti e devono rimanere riunite anche in fase di impugnazione; l'omessa integrazione del contraddittorio in appello espone la sentenza a nullità rilevabile d'ufficio
- La Corte può rilevare d'ufficio la violazione del diritto di difesa/contraddittorio e non è richiesto che la parte dimostri il danno concreto derivante dalla violazione: la mera privazione della possibilità di esporre difese o partecipare al contraddittorio può essere sufficiente alla nullità
- L'eventuale estromissione implicita di un chiamato in causa in sentenza di primo grado non sottrae l'obbligo di integrazione del contraddittorio in appello quando la legge non prevede la formale estromissione o quando dalla vicenda processuale risulta la persistenza della dipendenza delle cause
- In controversie che coinvolgono rapporto committente-appaltatore con contestazione di interposizione di manodopera, è essenziale valutare non solo la genuinità formale del contratto di appalto ma anche l'effettività delle prestazioni e la posizione sia del datore apparente sia del committente, assicurando che tutte le parti coinvolte partecipino al processo per evitare giudicati contraddittori
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