Cassazione Penale, Ordinanza n. 36223/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Bologna del 4 novembre 2025, che lo aveva condannato per dichiarazioni accusatorie ritenute consapevolmente false. Con il primo e il terzo motivo ha contestato la ricostruzione dei fatti e l’accertamento della consapevolezza della falsità e dell’elemento soggettivo; con il secondo ha censurato la valutazione del referto del pronto soccorso, sostenendo che documentasse un’aggressione da lui subita. Ha inoltre contestato la quantificazione della pena.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati il primo e il terzo motivo perché non si confrontavano con la ricostruzione dei giudici di merito, che desumevano la consapevolezza della falsità e l’elemento soggettivo da dati fattuali incompatibili con il verificarsi delle condotte denunciate nel modo riferito dall’imputato. Ha giudicato manifestamente infondato anche il secondo motivo: il referto del pronto soccorso, considerata la marginalità dei segni sul braccio, era stato motivatamente reputato inidoneo a dimostrare l’aggressione; la possibile ipotesi dell’autolesionismo non modificava il quadro complessivo. La motivazione sulla quantificazione della pena è stata ritenuta sintetica ma esaustiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Sono manifestamente infondati i motivi di ricorso che non si confrontano con la ricostruzione fattuale posta a fondamento della decisione impugnata.
- La consapevolezza della falsità di dichiarazioni accusatorie e l’elemento soggettivo del reato possono essere desunti da dati di fatto che rendano incompatibile la condotta denunciata con il contesto e le modalità riferiti dall’imputato.
- Un referto medico non dimostra necessariamente l’aggressione allegata: la sua efficacia probatoria va valutata in rapporto ai segni riscontrati e al quadro complessivo. La mera possibilità di una spiegazione alternativa non impone una diversa conclusione se non muta la valutazione complessiva delle risultanze.
- La motivazione sulla quantificazione della pena può essere sintetica, purché risulti esaustiva.
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