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Legge

L.R. Veneto 45/2018

Bilancio di previsione 2019-2021.

Normativa regionaleL.R. Veneto 45/2018Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Approva il bilancio di previsione della Regione Veneto per il triennio 2019-2021, con autorizzazione di entrate, spese e allegati contabili. Disciplina inoltre il ricorso all’indebitamento per copertura del disavanzo e per specifici investimenti, le variazioni per la gestione sanitaria e i fondi speciali. La legge è applicabile per gli esercizi 2019-2021 ed entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Bilancio di previsione della Regione Veneto 2019-2021

Bilancio di previsione 2019-2021 della Regione Veneto

La legge approva il bilancio di previsione della Regione Veneto per il triennio 2019-2021, autorizzando entrate, spese, indebitamento e fondi di bilancio. Il provvedimento ha portata esclusivamente regionale e disciplina gli equilibri finanziari dell’esercizio 2019 e del biennio successivo.

Stati di previsione delle entrate e delle spese

Per il 2019 sono autorizzate entrate di competenza e impegni di spesa per 17.407.795.275,84 euro, nonché entrate di cassa e pagamenti per 21.803.765.954,97 euro. Per il 2020 le entrate di competenza e gli impegni di spesa sono pari a 15.815.630.727,01 euro; per il 2021 a 16.080.060.337,24 euro. Tali valori sono quelli risultanti dagli stati di previsione allegati alla legge.

Allegati al bilancio

Sono approvati gli allegati contabili e di verifica che compongono il bilancio regionale, tra cui nota integrativa, riepiloghi delle entrate e delle spese, prospetti per titoli, missioni, programmi, quadro generale riassuntivo, equilibrio di bilancio, risultato presunto di amministrazione, fondo crediti di dubbia esigibilità, spese obbligatorie, vincoli di indebitamento, fondo di riserva per spese impreviste, spese non obbligatorie continuative o ricorrenti autorizzate per il 2019, fondo pluriennale vincolato e verifica dei vincoli di finanza pubblica.

Ricorso all’indebitamento per esigenze di cassa e copertura del disavanzo

Per il 2019 è autorizzata la contrazione di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento fino a 1.059.223.371,63 euro, anche per far fronte a effettive esigenze di cassa e per coprire il disavanzo di amministrazione derivante da debito autorizzato e non contratto per spese di investimento. Il disavanzo è assunto sulla base del risultato presunto di amministrazione 2018, da aggiornare con la legge di assestamento del bilancio 2019-2021 in base al rendiconto 2018 definitivo.

L’indebitamento deve rispettare la normativa regionale e statale richiamata, inclusi i limiti sul debito pubblico e sulla finanza pubblica. La durata non può superare 30 anni e il tasso massimo è fissato al 6%; per i tassi variabili rileva il tasso iniziale alla stipula.

Il pagamento delle rate di ammortamento e degli eventuali interessi di preammortamento è garantito con appositi stanziamenti in bilancio per tutta la durata dell’operazione. In via sussidiaria la Giunta può conferire mandato irrevocabile al Tesoriere per i pagamenti alle scadenze e l’accantonamento delle somme necessarie con priorità sugli altri pagamenti. L’onere annuo previsto è pari a 57.096.808,17 euro, con copertura nella missione 50 per gli esercizi 2020 e 2021.

Indebitamento per specifiche spese di investimento

Nel triennio 2019-2021 è autorizzato ulteriore indebitamento per spese di investimento specifiche fino a 69.000.000,00 euro complessivi. Le erogazioni non possono superare 40.000.000,00 euro nel 2019, 14.500.000,00 euro nel 2020 e 14.500.000,00 euro nel 2021.

Anche in questo caso la durata massima è di 30 anni e il tasso massimo è del 6%, con le medesime regole per i tassi variabili. Il finanziamento può avvenire anche tramite ricorso diretto alla Banca europea per gli investimenti. Resta ferma la garanzia del pagamento delle rate e degli eventuali interessi di preammortamento mediante iscrizione delle somme necessarie nel bilancio regionale; in via sussidiaria può essere conferito mandato irrevocabile al Tesoriere. L’onere annuo è quantificato in 2.036.700,19 euro per il 2020 e in 2.823.206,48 euro per il 2021, con copertura nella missione 50.

Gestione sanitaria

Per l’attuazione del Titolo II del d.lgs. 118/2011, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, per il solo esercizio 2019 e nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, variazioni di bilancio relative alla gestione sanitaria per l’iscrizione delle entrate e delle corrispondenti spese.

Fondi speciali

Il fondo speciale per le spese correnti, destinato a coprire oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali approvati dopo il bilancio, è determinato in 1.935.000,00 euro per il 2019, 2.000.000,00 euro per il 2020 e 1.000.000,00 euro per il 2021.

Entrata in vigore e ambito temporale

La legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. La sua disciplina è riferita agli esercizi finanziari 2019-2021 e, per le disposizioni autorizzatorie specifiche, ai soli anni indicati nei singoli commi.

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