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Legge

L.R. Veneto 44/2018

Legge di stabilità regionale 2019.

Normativa regionaleL.R. Veneto 44/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Legge di stabilità della Regione Veneto per il 2019: rifinanzia e rimodula spese regionali per il triennio 2019-2021; introduce, dal 1° gennaio 2019, l’esenzione dalla tassa automobilistica per specifici veicoli di enti del volontariato e delle APS; modifica per il solo periodo 1° gennaio 2019-31 dicembre 2020 i canoni sulle acque minerali e termali.

Legge di stabilità regionale 2019 del Veneto

Legge di stabilità regionale 2019 del Veneto

La legge disciplina gli interventi di stabilità finanziaria della Regione Veneto per il triennio 2019-2021, con rifinanziamento e rimodulazione di spese regionali e con alcune misure settoriali in materia tributaria e di canoni per le acque minerali e termali.

Rifinanziamento e rimodulazione della spesa regionale

Per il triennio 2019-2021 è autorizzato il rifinanziamento delle spese indicate nell’Allegato 1 della legge, con esclusione delle spese obbligatorie e continuative. Inoltre, per gli anni 2019, 2020 e 2021 gli importi da iscrivere in bilancio per leggi regionali che prevedono spese pluriennali sono quelli fissati nell’Allegato 2, secondo la disciplina contabile richiamata dal decreto legislativo n. 118 del 2011.

Esenzione dalla tassa automobilistica per veicoli destinati al trasporto di persone disabili e anziane

Dal 1° gennaio 2019 sono esentati dalla tassa automobilistica regionale i veicoli adibiti al trasporto di persone disabili e anziane che siano di proprietà di organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale o di associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale.

Per ottenere l’esenzione, i soggetti interessati devono comunicare alla struttura regionale competente in materia di servizi sociali i dati identificativi dei veicoli. L’esenzione decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo alla comunicazione, si rinnova automaticamente negli anni successivi finché restano i requisiti, e cessa in caso di radiazione, vendita o altro atto che comporti la perdita della proprietà.

La perdita dei requisiti va comunicata tempestivamente alla Regione. In sede di prima applicazione, la comunicazione iniziale va presentata entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge. La Giunta regionale può stabilire modalità semplificate per il riconoscimento dell’agevolazione.

Canoni per acque minerali e termali: disciplina transitoria 2019-2020

Per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 viene sostituita la disciplina dell’articolo 15 della legge regionale n. 40 del 1989 sui canoni dovuti dai concessionari di acque minerali e termali.

Il concessionario deve corrispondere un canone annuo di superficie per ogni ettaro o frazione di ettaro ricompreso nella concessione, con importi differenziati tra acque minerali e di sorgente destinate all’imbottigliamento, acque minerali ad uso curativo e acque termali. È inoltre previsto un canone annuo di consumo per le acque minerali imbottigliate e i relativi derivati.

Sono previste riduzioni e maggiorazioni del canone di consumo in funzione del rapporto tra acqua imbottigliata/prodotti derivati e acqua prelevata, con obbligo di installare un misuratore di portata nel punto di prelievo e di comunicare annualmente i dati alla Regione. Ulteriori riduzioni sono riconosciute per l’imbottigliamento in contenitori riutilizzati o in materiali riciclati in misura almeno pari al 75 per cento.

L’acqua minerale somministrata agli enti locali per uso potabile pubblico è esente dal canone di consumo. La Giunta regionale determina le modalità di pagamento e gli adempimenti dei concessionari e aggiorna biennalmente i canoni secondo gli indici ISTAT; alla prima applicazione si usano gli indici riferiti al 31 dicembre dell’anno di entrata in vigore della legge.

Il concessionario deve inoltre contribuire agli oneri sostenuti dal comune per le opere e le attività connesse a estrazione, adduzione, imbottigliamento e trasporto. L’importo è definito in una convenzione tra concessionario e comune, che disciplina anche termini e modalità di pagamento.

Entrata in vigore e ambito temporale

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Le disposizioni sui canoni delle acque minerali e termali hanno efficacia limitata al periodo 1° gennaio 2019-31 dicembre 2020.

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