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Legge

L.R. Veneto 46/2018

Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2010/31/UE in materia di energia, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE in materia ...

Normativa regionaleL.R. Veneto 46/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale del Veneto adegua l’ordinamento regionale agli obblighi UE in materia di energia, appalti pubblici e partecipazione ai processi dell’Unione. Introduce regole su efficienza energetica, impianti termici, APE e prezziari dei lavori pubblici in formato elettronico, oltre a modifiche organizzative sulla partecipazione regionale all’UE. Nessun limite temporale specifico, salvo le comunicazioni annuali previste.

Adeguamento regionale a norme UE su energia, appalti e partecipazione all'UE

Adeguamento dell’ordinamento regionale agli obblighi UE

La legge regionale del Veneto interviene per adeguare l’ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Coordina la disciplina regionale in materia di energia, lavori pubblici e partecipazione ai processi dell’Unione europea, modificando alcune leggi regionali già vigenti.

Disposizioni in materia di energia

La Giunta regionale è chiamata ad adottare provvedimenti per la promozione dell’efficienza energetica, dell’uso di fonti rinnovabili e della sensibilizzazione degli utenti e degli operatori del settore. La disciplina regionale comprende anche l’organizzazione dei controlli sugli impianti termici e sulla prestazione energetica degli edifici.

In particolare, la Giunta può definire:

  • misure per l’efficienza energetica negli usi finali;
  • iniziative per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nel rispetto delle caratteristiche del territorio;
  • attività di accertamento e ispezione degli impianti termici;
  • informazione, sensibilizzazione, formazione e aggiornamento degli operatori del settore;
  • modalità di trasmissione alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, dei dati sui distributori di combustibile relativi agli impianti riforniti nell’anno solare precedente e alle forniture annuali;
  • disposizioni attuative per gli impianti termici per climatizzazione invernale ed estiva e per la prestazione energetica degli edifici;
  • modalità per il controllo della qualità degli attestati di prestazione energetica (APE) rilasciati dai certificatori.

I proventi delle sanzioni per violazioni in materia di controllo e manutenzione degli impianti termici e di certificazione energetica degli edifici sono attribuiti agli enti locali competenti e destinati alle attività di accertamento, ispezione e controllo.

Disposizioni in materia di lavori pubblici

La legge introduce misure di adeguamento al Codice dei contratti pubblici nella disciplina regionale dei lavori pubblici.

I prezziari regionali devono essere resi disponibili esclusivamente in modalità elettronica, per garantire maggiore efficienza, economicità e semplificazione per operatori economici ed enti.

La Giunta regionale, nel disciplinare gli incentivi previsti dal Codice dei contratti pubblici, definisce anche i criteri per l’utilizzo delle risorse destinate a progetti innovativi collegati alla gestione dei prezziari elettronici.

È inoltre previsto che la Giunta possa adottare atti di indirizzo vincolanti per i beneficiari dei contributi regionali, riguardo alle modalità di realizzazione dei lavori di interesse regionale finanziati con tali contributi.

Partecipazione della Regione ai processi dell’Unione europea

La disciplina sulla partecipazione regionale al processo normativo europeo viene rafforzata, anche mediante la possibilità di costituire nuclei regionali di valutazione degli atti dell’Unione europea.

La Regione orienta la propria azione verso una partecipazione più efficace alla formazione e all’attuazione del diritto dell’Unione europea. Viene inoltre precisato che la legge regionale sulla partecipazione europea non si limita al recepimento, ma comprende anche l’attuazione degli atti dell’Unione.

Disposizioni finali

La legge è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in applicazione della normativa statale e regionale sulla partecipazione dell’Italia e della Regione ai processi europei.

L’attuazione deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, nell’ambito delle risorse già disponibili.

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