Sentenza n. 9060/2026 - Roma, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro n.5064/2024, pubblicata il 30 aprile 2024, resa all’esito del giudizio iscritto al n.r.g. 870/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto della docente alla Carta elettronica per un importo di euro 1.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione Lavoro, n. 5064/2024, con la quale era stato dichiarato il suo diritto a fruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, con condanna del Ministero all'adempimento in forma specifica mediante l'accesso alla piattaforma informatica e al sistema di provvista per gli acquisti, per l'importo di euro 1.000,00. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione, nonostante il passaggio in giudicato e la notificazione della sentenza. Il Ministero si è costituito con una memoria di pura forma, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'esecuzione. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha verificato che la sentenza civile fosse passata in giudicato, regolarmente notificata all'amministrazione e che fosse decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Considerato l'inadempimento allegato e l'assenza di contestazioni o chiarimenti da parte del Ministero, il Collegio ha ritenuto fondata la pretesa della ricorrente anche alla luce dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. In sede di ottemperanza non possono essere nuovamente sindacati i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato; il Ministero è stato quindi condannato a dare integrale esecuzione alla sentenza civile entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza amministrativa. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, incaricato di provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00 per le spese del giudizio, oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il TAR ha disposto anche la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero, in ragione della rilevata inerzia amministrativa e della reiterazione di analoghi giudizi.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche
Prevede la Carta elettronica cui il giudicato civile ha riconosciuto il diritto della docente, per l'importo di euro 1.000,00.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine di 120 giorni il cui decorso è stato ritenuto necessario prima di agire in esecuzione nei confronti dell'amministrazione.
art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
Modifica la disciplina del termine dilatorio di 120 giorni richiamato dal giudice.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato, regolarmente notificata all'amministrazione, riconosce al privato una prestazione specifica, il giudice amministrativo può ordinare l'esecuzione del giudicato decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'adempimento delle obbligazioni dell'amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza, i presupposti della pretesa già accertata con efficacia di giudicato non possono essere nuovamente sindacati; il giudice deve limitarsi a verificare l'inadempimento e a imporre l'attuazione del comando giudiziale.
- L'amministrazione che, nel giudizio di ottemperanza, non fornisca chiarimenti o documenti idonei a dimostrare l'avvenuta esecuzione del giudicato non supera l'allegazione di inadempimento formulata dal creditore, secondo la ripartizione dell'onere della prova nei rapporti obbligatori.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta dell'interessato, in caso di inutile decorso del termine.
- La reiterata inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di obblighi derivanti dalla legge o da giudicati può giustificare la trasmissione della pronuncia agli organi di controllo, tra cui la Procura regionale della Corte dei conti e l'Organismo indipendente di valutazione.
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