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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18092/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Torino del 23/04/2024 sollevando, in sintesi: 1) che la disposizione transitoria di cui all'art. 1, comma 1‑bis, del d.l. n. 132/2021 (che consente l'utilizzazione di tabulati telefonici acquisiti prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina) sia incompatibile con l'art. 15, par. 1, della direttiva 2002/58/CE, letta alla luce degli artt. 7, 8, 11 CDFUE e dell'art. 52 CDFUE, e chiedono rinvio pregiudiziale alla CGUE; 2) che la stessa norma transitoria sia incostituzionale (art. 3, 10, 11, 15, 24, 111, 117 Cost.) e irragionevole perché introduce disparità di trattamento e limita il diritto di difesa; 3) la nullità o vizio di motivazione della sentenza per l'utilizzo e la valutazione dei tabulati telefonici (violazione delle norme europee e processuali) e per carenza di motivazione su singoli capi; 4) doglianze circa la valutazione indiziaria ai sensi dell'art. 192 c.p.p. e la riconducibilità a ciascun capo d'imputazione; 5) censura del diniego delle circostanze attenuanti generiche per mancato esame delle argomentazioni difensive e di documentazione probatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondati o inammissibili i motivi di ricorso. In particolare ha affermato la compatibilità della disciplina transitoria dell'art. 1, comma 1‑bis, d.l. n. 132/2021 con l'art. 15 della direttiva 2002/58/CE (come interpretata dalla giurisprudenza della CGUE), richiamando la giurisprudenza di legittimità che consente l'utilizzazione di dati conservati a determinate condizioni (presenza di reati di significativa illiceità e sussistenza di "altri elementi di prova"). Ha inoltre ritenuto infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate e ha dichiarato inammissibili o manifestamente infondati i rilievi relativi alla valutazione della prova e alla motivazione della Corte d'appello, ritenendo che il giudice di merito avesse costruito un quadro probatorio complessivo e coerente (perquisizioni, sequestri, intercettazioni, dichiarazioni di coimputati, tabulati) sufficiente a sostenere le condanne e legittimo il diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente i ricorsi sono stati rigettati e confermate le decisioni di merito così come riformate dalla Corte d'appello.

Norme richiamate

  • Direttiva 2002/58/CE (e direttiva 2009/136/CE), art. 15, par. 1

    La Corte ha ritenuto che, alla luce della giurisprudenza della CGUE (C‑746/18 H.K. e seguenti), la disciplina transitoria che consente l'utilizzo di dati di traffico acquisiti prima dell'entrata in vigore della nuova normativa è compatibile se sottoposta a condizioni (predeterminate fattispecie di rilievo penale e sussistenza di altri elementi di prova) che compensino la mancanza del provvedimento giudiziale di autorizzazione previsto dalla disciplina a regime.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 7, 8, 11 e art. 52 par. 1

    Richiamata come parametro interpretativo per i diritti alla vita privata e alla protezione dei dati; la Corte ha ritenuto che il contemperamento operato dalla norma transitoria non violi tali diritti alla luce della giurisprudenza CGUE.

  • Art. 1, comma 1‑bis, d.l. 30/09/2021 n. 132 (conv. L. n.178/2021)

    Norma transitoria che consente, a determinate condizioni, l'utilizzo dei tabulati telefonici acquisiti prima della riforma; interpretata come compatibile con il diritto UE quando l'utilizzo è subordinato a gravi requisiti sostanziali (reati significativi) e a corroborazione con altri elementi di prova.

  • D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), art. 132 (comma 3 e riferimenti)

    Norme sul trattamento dei dati di traffico/esteriori: la Corte ha considerato legittima l'acquisizione ove sussistano sufficienti indizi dell'esistenza di reati presupposto, e ha chiarito che tali indizi attengono all'esistenza della notitia criminis e non necessariamente alla colpevolezza di uno specifico soggetto.

  • Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. b), c), e)

    Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (vizi di diritto, carenza di motivazione, violazioni processuali). La Corte ha ritenuto inesistenti o inammissibili i vizi denunciati.

  • Codice di procedura penale, art. 192

    Principi di valutazione dell'indizio: la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia adeguatamente motivato la valutazione indiziaria e che i rilievi prospettati fossero diretti a una rivalutazione non consentita in sede di legittimità.

  • Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3, 10, 11, 15, 24, 111, 117

    Parametro costituzionale invocato dai ricorrenti per censurare la norma transitoria; la Corte ha dichiarato inammissibili o manifestamente infondate le questioni, ritenendo che la transizione normativa rientri nei criteri di ragionevolezza e non violi i parametri invocati.

  • Giurisprudenza CGUE citata

    C‑746/18 (H.K.); C‑140/20 (G.D.); C‑162/22 (A.G.); sent. Grande Sezione 02/03/2021 e altre

    La Corte di cassazione ha applicato e interpretato la giurisprudenza della CGUE: ha richiamato l'orientamento che ammette limiti nazionali agli effetti delle sentenze europee quando necessario per certezza del diritto e ha individuato nei principi enunciati i parametri per valutare la compatibilità della norma transitoria.

  • Sentenze di Cassazione richiamate

    Sez. 3 n. 11991/2022 (Novellino); Sez. 6 n. 9204/2022 (Cannata); Sez. U n. 29541/2020 (Filardo) e altri

    Precedenti interni che hanno già affermato la compatibilità della disciplina transitoria e i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione della prova e della motivazione.

  • Codice penale, artt. 624, 625, 490, 648 bis e artt. 62‑bis, 133 (richiamati nel contesto)

    Articolazioni delle fattispecie penalmente rilevanti (furto, ricettazione, riciclaggio ecc.) e norme sulle attenuanti; la Corte ha ritenuto che i reati contestati rientrassero nelle ipotesi di significativa illiceità considerate dalla disciplina transitoria e che la valutazione delle attenuanti fosse fondata.

Massime di principio

  • Una norma transitoria che autorizza l'utilizzo di dati di traffico acquisiti prima della riforma può essere compatibile con il diritto UE se è circoscritta a fattispecie di rilevante illiceità e subordinata alla presenza di "altri elementi di prova" che compensino l'assenza del provvedimento giudiziale a regime.
  • Per contestare l'utilizzabilità dei tabulati telefonici in cassazione è essenziale dimostrare che, escludendo tali dati, residuerebbe insufficiente la prova (superamento della cosiddetta prova di resistenza); altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Le questioni di legittimità costituzionale devono essere formulate con precisione giuridica e con l'indicazione del profilo di illegittimità: affermazioni generiche sul diritto alla corrispondenza sono inammissibili.
  • La valutazione della prova e il giudizio sulle circostanze attenuanti costituiscono apprezzamenti di merito in larga parte insindacabili in sede di legittimità salvo vizio logico‑giuridico manifesto; le censure miranti a riassegnare diverso peso probatorio sono normalmente respinte.
  • La giurisprudenza della CGUE ammette che gli Stati limitino la retroattività degli effetti delle proprie sentenze europee quando la immediata applicazione comprometterebbe la certezza del diritto; ciò riduce la probabilità di successo di richieste di rinvio pregiudiziale quando la Cassazione ha già acquisito orientamenti consolidati.
  • In ipotesi di acquisizione di dati di traffico, il requisito dei 'sufficienti indizi' va interpretato come indici dell'esistenza di reati (notitia criminis) e non necessariamente come indizi di colpevolezza riferiti a una specifica persona.

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