Salta al contenuto
Legge

L.R. Toscana 82/2014

Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale).

Normativa regionaleL.R. Toscana 82/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. Toscana 4/2008 sull’autonomia dell’Assemblea legislativa regionale, ampliando e precisando l’organizzazione interna, i rapporti con la Giunta per servizi e personale, e l’accesso alle banche dati regionali. Entra in vigore alla data di insediamento del Consiglio regionale della X legislatura, quindi ha oggi rilievo solo come testo storico.

Modifiche all’autonomia organizzativa e ai rapporti con la Giunta dell’Assemblea legislativa regionale

Modifiche all’autonomia organizzativa dell’Assemblea legislativa regionale

La legge regionale interviene sulla l.r. Toscana 5 febbraio 2008, n. 4, rafforzando la disciplina dell’autonomia dell’Assemblea legislativa regionale e precisando i rapporti organizzativi e funzionali con la Giunta regionale. Il testo riguarda esclusivamente il Consiglio regionale della Toscana e la sua struttura amministrativa.

Struttura organizzativa e direzioni di area

Il provvedimento rende più flessibile l’assetto interno dell’Assemblea legislativa, prevedendo che le direzioni di area possano essere costituite solo eventualmente e in numero massimo di due, con determinazione delle rispettive competenze. Analogamente, viene precisato che tali direzioni possono essere istituite solo ove previste dall’ordinamento interno.

Rapporti con la Giunta regionale per le attività amministrative

Per l’esercizio delle competenze amministrative di carattere gestionale non direttamente connesse alle funzioni istituzionali, l’Assemblea può avvalersi degli uffici della Giunta regionale sulla base di atti di intesa che definiscono modi e tempi dei servizi da assicurare al Consiglio, oppure di altri enti regionali mediante convenzioni. L’esecuzione degli atti di intesa diventa dovere d’ufficio per le strutture della Giunta regionale e il mancato o ritardato adempimento è qualificato come violazione delle prerogative statutarie dell’Assemblea. Inoltre, per le spese del bilancio di previsione del Consiglio, l’operatività è espressamente subordinata ai limiti della normativa vigente.

Coordinamento interno e ruolo del segretario generale

Viene introdotta la previsione secondo cui il segretario generale convoca e presiede riunioni periodiche dei dirigenti, con finalità di coordinamento e indirizzo delle attività. La disciplina delle strutture interne è resa più elastica anche con riferimento alle eventuali direzioni e ai rapporti tra segretario generale e dirigenti.

Responsabilità dirigenziale e strutture coinvolte

Il testo amplia i presupposti della responsabilità dirigenziale, includendo anche l’ipotesi di mancata osservanza delle direttive espresse dagli organi di indirizzo politico. Viene inoltre esteso il riferimento alle strutture interessate, comprendendo non solo le eventuali direzioni di area ma anche le strutture dirigenziali, nonché i rapporti tra dirigenti.

Mobilità e intese sul personale

Per i trasferimenti o gli impieghi di personale disciplinati dagli articoli modificati, la legge sostituisce il precedente meccanismo basato sulla richiesta del direttore generale competente con un modello fondato sull’intesa con il direttore generale della Giunta regionale. La modifica riguarda sia la disciplina dell’articolo 25-bis sia quella dell’articolo 27-bis della l.r. 4/2008, con indicazione del dirigente interessato nei casi previsti.

Accesso alle banche dati della Giunta regionale

Viene inserita una nuova disposizione che riconosce al Consiglio regionale l’accesso alle banche dati della Giunta regionale per acquisire in modo ordinario e costante dati e informazioni utili alle funzioni consiliari di legislazione, indirizzo politico, controllo e valutazione delle politiche regionali. Le banche dati interessate devono essere individuate con apposita intesa tra Ufficio di Presidenza e Giunta entro 90 giorni dall’inizio di ciascuna legislatura, con possibilità di aggiornamento nel corso della legislatura. La mancata sottoscrizione dell’intesa da parte della Giunta è considerata violazione delle prerogative statutarie dell’Assemblea.

Entrata in vigore e attualità della norma

La legge entra in vigore alla data di insediamento del Consiglio regionale della X legislatura regionale. Poiché è una legge di modifica riferita a quella fase istituzionale e al quadro organizzativo dell’Assemblea, ha oggi prevalentemente rilievo storico e sistematico.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.