L.R. Emilia-Romagna 9/2002
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO E DI ZONE DI MARE TERRITORIALE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Emilia-Romagna n. 9/2002 disciplina il riparto di funzioni tra Regione, Comuni e altri enti in materia di demanio marittimo e zone di mare territoriale, con regole su concessioni, piani dell’arenile, vigilanza, sanzioni, consultazione e canoni. Prevede direttive regionali vincolanti, norme transitorie per il trasferimento delle funzioni e disposizioni sulla classificazione delle aree e sulla proroga di alcune concessioni entro termini ormai scaduti.
Disciplina delle funzioni amministrative sul demanio marittimo e sul mare territoriale in Emilia-Romagna
Disciplina regionale del demanio marittimo e del mare territoriale in Emilia-Romagna
La legge detta il quadro organizzativo e procedurale per l’esercizio delle funzioni amministrative connesse al demanio marittimo e alle zone di mare territoriale nel territorio della Regione Emilia-Romagna. La disciplina è costruita sul principio di cooperazione tra Regione, Comuni ed enti interessati, con attenzione alla tutela ambientale, alla fruibilità dei beni e allo sviluppo delle attività compatibili.
Finalità e principi generali
L’intervento regionale è finalizzato a regolare la gestione dei beni demaniali marittimi e del mare territoriale nel rispetto delle competenze legislative regionali e delle funzioni conferite dalla normativa statale. L’azione amministrativa deve ispirarsi a sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, semplificazione, unicità della responsabilità, integrazione tra livelli di governo, accessibilità ai beni e salvaguardia ambientale.
La legge orienta l’uso delle aree demaniali verso:
- attività compatibili con tutela e conservazione dell’ambiente;
- pesca e acquacoltura, nonché attività correlate;
- conservazione e valorizzazione dell’integrità fisica e patrimoniale del bene pubblico;
- ripristino dei litorali nelle singole unità fisiografiche.
Resta ferma la disciplina regionale in materia di difesa del suolo e della costa, e per quanto non previsto si applicano la legge regionale n. 3 del 1999, il Codice della navigazione e il relativo regolamento.
Riparto delle funzioni tra Regione e Comuni
Alla Regione spettano funzioni di programmazione, indirizzo generale, monitoraggio e vigilanza sull’attività degli enti locali. In particolare, la Regione conserva competenze specifiche su:
- autorizzazione alla pesca del novellame selvatico;
- autorizzazione di impianti di acquacoltura in mare oltre un chilometro dalla costa;
- individuazione e disciplina delle aree di tutela biologica;
- controllo delle risorse alieutiche in tali aree;
- individuazione delle aree demaniali marittime su cui può essere esercitata la revoca per sopravvenuto pubblico interesse;
- concessioni relative ai luoghi e spazi funzionali agli impianti portuali di raccolta dei rifiuti delle navi;
- disciplina degli usi del demanio marittimo anche mediante ordinanze di polizia amministrativa.
Le funzioni amministrative non espressamente mantenute dalla Regione sono attribuite ai Comuni competenti per territorio.
Ai Comuni spettano, oltre alla formazione del Piano dell’arenile, il rilascio e la gestione di numerose concessioni e autorizzazioni, compresi:
- concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative;
- pulizia degli arenili;
- concessioni nei porti di interesse regionale e subregionale, salvo le competenze regionali sugli spazi per i rifiuti delle navi;
- concessioni e nullaosta per il commercio nelle aree demaniali marittime;
- autorizzazioni sull’arenile.
I Comuni aggiornano l’elenco delle concessioni di competenza, trasmettono i dati alla Regione in via telematica e inviano ogni anno una relazione sull’esercizio delle funzioni attribuite.
Direttive regionali vincolanti e pianificazione dell’arenile
La Giunta regionale adotta direttive vincolanti, sentiti gli organi e i soggetti interessati, per regolare gli usi del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative e, più in generale, l’esercizio delle funzioni amministrative affidate a Comuni e Regione.
Le direttive sono finalizzate a:
- tutelare gli ecosistemi costieri di foce e marini;
- armonizzare gli interventi per uno sviluppo sostenibile;
- promuovere la riqualificazione ambientale;
- migliorare la qualità degli stabilimenti balneari;
- garantire continuità tra arenile, cordone dunoso e corridoio ecologico-boscoso;
- favorire innovazione e diversificazione dell’offerta turistica;
- regolare e integrare le diverse attività sul litorale;
- fornire un quadro unitario per l’azione di soggetti pubblici e privati.
Per la classificazione turistica delle aree, la Regione individua le zone da classificare in categorie A, B e C sulla base della valenza turistica. Le direttive per le funzioni relative ai porti perseguono anche l’ottimale sviluppo del sistema portuale regionale.
Il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime deve essere conforme agli strumenti urbanistici vigenti e ai relativi strumenti attuativi.
I Comuni approvano il Piano dell’arenile secondo le procedure urbanistiche regionali e in conformità alle direttive regionali. Il piano disciplina:
- uso e trasformazioni dell’arenile;
- costruzioni esistenti;
- dotazioni per servizi pubblici;
- attrezzature necessarie per l’attività turistica.
Concessioni, revoca, decadenza e controlli
La Regione e i Comuni competenti possono revocare le concessioni secondo il Codice della navigazione e dichiararne la decadenza nei casi previsti dalla normativa statale.
La vigilanza sull’uso in concessione delle aree demaniali marittime e delle zone di mare territoriale, nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative, spettano a Regione e Comuni nell’ambito delle rispettive competenze. In caso di particolare gravità o recidiva, può essere disposta la sospensione della concessione da uno a sei mesi o la decadenza.
Se vengono accertate opere non autorizzate o l’uso senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, si applicano i provvedimenti previsti dal Codice della navigazione.
La Regione svolge inoltre attività di osservatorio:
- sull’uso dei beni demaniali marittimi a fini turistico-ricreativi;
- sull’uso dei beni demaniali marittimi e del mare territoriale per pesca, acquacoltura e tutela delle risorse alieutiche;
- sull’uso dei beni demaniali marittimi negli ambiti portuali e sul coordinamento del sistema portuale regionale.
Pubblicità dei prezzi nelle strutture balneari e sanzioni
Negli stabilimenti e nelle strutture balneari i prezzi dei servizi devono essere esposti al pubblico in una tabella conforme al modello regionale, in modo ben visibile, e si intendono comprensivi delle imposte salvo diversa esclusione espressa.
Se vengono pubblicizzati prezzi inferiori a quelli esposti, devono essere indicati chiaramente periodo di validità e condizioni di applicazione; in mancanza, l’offerta si considera valida per tutto l’anno solare. Il cliente può pretendere l’applicazione della tariffa inferiore pubblicizzata.
La violazione comporta sanzione amministrativa da 100 a 300 euro, applicata dal Comune secondo la disciplina regionale sulle sanzioni amministrative. Sono ammessi la diffida amministrativa e il pagamento in misura ridotta.
Concertazione, consultazione e organismi regionali
La Regione promuove la concertazione tramite comitati consultivi e organismi di confronto con enti locali, categorie economiche, organizzazioni sindacali, associazioni ambientaliste e soggetti della pesca e dell’acquacoltura.
Sono previste anche funzioni di osservatorio e raccordo con le strutture regionali decentrate, per monitorare l’utilizzo dei beni demaniali e coordinare le politiche di settore.
Classificazione delle aree e proroga delle concessioni
Le aree demaniali marittime turistico-ricreative dei comuni costieri sono classificate, ai fini della riscossione dei canoni, secondo l’allegato A della legge. Le aree ad alta valenza turistica sono individuate nei comuni di Ravenna, Cervia, Cesenatico, Rimini e Riccione.
I titolari di concessioni demaniali marittime potevano chiedere, entro il 31 dicembre 2009, la proroga della durata della concessione fino a un massimo di venti anni dalla data di rilascio, secondo la normativa statale richiamata e le direttive regionali attuative. Questa previsione ha oggi rilievo storico e non produce, in concreto, nuovi effetti per nuove istanze.
Regime tributario e riparto del gettito
Le concessioni sono soggette al canone statale e all’imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato.
Le funzioni di riscossione dell’imposta, controllo, accertamento, contenzioso tributario ed eventuale rappresentanza in giudizio sono attribuite agli enti competenti al rilascio delle concessioni.
Agli enti è assegnato l’80% dell’imposta regionale riscossa, oltre alle somme derivanti da sanzioni amministrative e interessi. Province e Comuni devono riversare alla Regione, entro il 28 febbraio di ogni anno, la quota di spettanza relativa all’imposta riscossa nell’anno precedente e trasmettere il rendiconto.
È inoltre prevista la possibilità di adeguare l’imposta per i beni del demanio marittimo nella misura del 35%, con riparto della riscossione tra Regione e Comuni costieri secondo le percentuali indicate dalla legge.
Cabina di regia per il distretto turistico della costa emiliano-romagnola
Per il Distretto turistico balneare della costa emiliano-romagnola è istituita una Cabina di regia con funzioni consultive e propositive in materia di semplificazione normativa e amministrativa, nonché di miglioramento dell’efficienza delle amministrazioni coinvolte.
La Cabina, presieduta dall’assessore regionale competente in materia di turismo, è composta dagli assessori regionali competenti, dai sindaci dei Comuni del distretto e dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative; i prefetti delle province costiere sono invitati permanenti.
La Giunta, su proposta della Cabina, individua un nucleo tecnico e una sede di confronto con categorie economiche, sociali e sindacali. La partecipazione non dà diritto a compensi o rimborsi.
Clausola valutativa
L’Assemblea legislativa controlla l’attuazione della legge e ne valuta i risultati. Ogni tre anni la Giunta presenta una relazione che deve riferire su:
- attività svolte;
- concessioni adottate;
- attività di consultazione e confronto;
- attività svolte in materia di funzioni comunali, revoca/decadenza, vigilanza e controlli sulle risorse alieutiche.
Disposizioni transitorie e avvio del trasferimento delle funzioni
Le funzioni comunali e connesse vengono progressivamente attuate secondo le direttive regionali.
Fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici alla disciplina regionale, i Comuni approvano il Piano dell’arenile con le modalità previste dalla normativa urbanistica previgente.
Il trasferimento delle funzioni comunali relative alle concessioni turistiche e delle funzioni connesse di vigilanza diventa efficace dopo l’approvazione delle direttive regionali e l’adeguamento dei piani dell’arenile, con trasferimento dei registri delle concessioni e delle domande pendenti. Fino al completamento del trasferimento, le funzioni restano in capo alla Regione.
Se i Comuni non hanno adeguato i Piani dell’arenile entro il 30 giugno 2005, l’attribuzione delle funzioni diviene efficace nei limiti fissati dalla legge, ma la Regione continua a esercitarle sino al completamento del trasferimento documentale.
In attesa delle direttive vincolanti, sono previste limitazioni al rilascio di nuove concessioni e regole particolari per subingressi, ripascimenti, opere pubbliche, spiagge libere e tutela della quota minima di litorale destinato a spiaggia libera.
Delega e organi transitori per il settore pesca
Fino all’attuazione della disciplina specifica sui comitati consultivi per pesca e acquacoltura, le relative funzioni sono svolte da un comitato provvisorio presieduto dall’assessore competente e composto dai soggetti indicati dalla legge, tra rappresentanti istituzionali, scientifici, professionali e delle categorie interessate.
Valutazione complessiva di attualità
La legge mantiene rilievo come quadro di organizzazione amministrativa regionale sul demanio marittimo, ma alcune previsioni hanno natura ormai storicizzata o transitoria, in particolare quelle con termini scaduti per l’adeguamento dei piani, il trasferimento iniziale delle funzioni e la richiesta di proroga delle concessioni entro il 31 dicembre 2009.
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