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Legge

L.R. Emilia-Romagna 7/2002

PROMOZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA INDUSTRIALE, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 7/2002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina gli interventi della Regione Emilia-Romagna a sostegno di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico, definendo programmi, azioni, soggetti ammissibili, forme di finanziamento e un fondo regionale dedicato. Prevede anche la promozione dei Clust-ER. Alcune disposizioni transitorie erano limitate alla prima applicazione; l’abrogazione di norme pregresse decorre dal 1° gennaio 2004.

Promozione della ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico in Emilia-Romagna

Promozione del sistema regionale della ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico

La legge istituisce e coordina, per la Regione Emilia-Romagna, un quadro organico di interventi a sostegno della ricerca industriale, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico verso il sistema produttivo. L’obiettivo è favorire competitività, qualificazione produttiva, sostenibilità ambientale e collaborazione stabile tra imprese, università e centri di ricerca.

Finalità e ambito degli interventi

La Regione promuove e può realizzare direttamente interventi diretti a:

  • sviluppare il sistema produttivo regionale verso ricerca industriale, trasferimento tecnologico e innovazione, con attenzione alla sostenibilità ambientale e alla qualificazione della produzione e dei consumi energetici;
  • favorire l’accesso delle imprese, soprattutto piccole e medie e loro aggregazioni, alle attività e strutture di ricerca regionali, nazionali e internazionali, nonché la valorizzazione dei risultati della ricerca per la nascita di nuove imprese;
  • trasferire conoscenze e competenze tecnologiche tra università, centri di ricerca e imprese;
  • sviluppare una rete coordinata di iniziative, attività e strutture per la ricerca di interesse industriale e l’innovazione tecnologica, anche in attuazione della strategia regionale di specializzazione intelligente.

La disciplina regionale ricomprende tutti gli interventi regionali sul sostegno a ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, compresi quelli già previsti dalla normativa regionale richiamata. Per la formazione generale delle persone resta applicabile la normativa regionale in materia di formazione professionale.

Definizioni rilevanti

La legge definisce i principali concetti operativi utilizzati nella disciplina:

  • ricerca fondamentale: ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche;
  • ricerca industriale: ricerca pianificata e applicazioni sperimentali orientate a nuove conoscenze utili per nuovi prodotti, processi o servizi o per il loro notevole miglioramento, inclusa l’attenzione alla sostenibilità ambientale;
  • sviluppo precompetitivo: traduzione della ricerca industriale in piani, progetti o prototipi per nuovi prodotti, processi o servizi o per il miglioramento di quelli esistenti, con esclusione delle ordinarie modifiche periodiche;
  • innovazione: rinnovo e ampliamento di prodotti e servizi, nuovi metodi di produzione, approvvigionamento e distribuzione, e mutamenti organizzativi e gestionali;
  • trasferimento tecnologico: circolazione di conoscenze e tecnologie tra enti di ricerca e sistema industriale;
  • laboratori di ricerca e trasferimento tecnologico: strutture per progetti di ricerca industriale, innovazione e funzioni specialistiche di trasferimento tecnologico;
  • centri per l’innovazione: strutture dedicate a servizi di trasferimento tecnologico;
  • Clust-ER: comunità di soggetti pubblici e privati che condividono idee, competenze, strumenti e risorse per sostenere la competitività dei principali sistemi produttivi regionali.

Programmazione regionale degli interventi

L’Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta, il Programma regionale per la ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico, nell’ambito del Programma triennale per le Attività Produttive. Il Programma individua le azioni regionali e deve essere coerente con la strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente.

Sulla base del Programma approvato, la Giunta adotta un Programma operativo che specifica, per ciascuna azione:

  • riparto degli stanziamenti;
  • tipologie di contributi ammissibili;
  • modalità di concessione ed erogazione;
  • soggetti ammissibili.

Azioni per ricerca industriale, innovazione e sviluppo precompetitivo

Per sostenere il sistema produttivo regionale, la Regione può finanziare attività imprenditoriali di imprese singole o loro consorzi orientate a:

  • ricerca industriale e sviluppo per l’innovazione tecnologica e di prodotto;
  • progetti preliminari ed esecutivi per sviluppo precompetitivo, innovazione o trasferimento tecnologico;
  • sviluppo di laboratori di ricerca industriale su temi di interesse territoriale, anche in cooperazione tra PMI, imprese, università, centri di ricerca, laboratori e centri per l’innovazione;
  • studi di fattibilità per accedere a programmi e finanziamenti comunitari, nazionali e privati.

La legge consente inoltre di valorizzare i risultati della ricerca per creare nuove attività imprenditoriali e professionali ad alto contenuto tecnologico tramite:

  • contributi a programmi promossi da università, enti di ricerca o altri enti costituiti appositamente, per servizi specialistici e assistenza scientifica, inclusi oneri per borse di ricerca;
  • contributi e garanzie per spese di avviamento e primo investimento;
  • partecipazione al finanziamento di fondi chiusi destinati a investire in tali imprese.

Azioni per il trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche

Per il trasferimento di conoscenze e competenze tecniche, la Regione sostiene programmi proposti da università, enti di ricerca o richiesti da imprese singole o associate e associazioni di imprese presenti in Emilia-Romagna. Gli strumenti previsti sono:

  • cofinanziamento di contratti per trasferimento tecnologico tra università/enti di ricerca e imprese o loro associazioni o consorzi, con possibile partecipazione di enti accreditati per la formazione professionale;
  • contributi per spese relative a borse di ricerca per attività e progetti svolti in collaborazione con le imprese;
  • programmi per favorire mobilità o distacco temporaneo di personale universitario e degli enti di ricerca presso le imprese, secondo la normativa statale richiamata.

Sviluppo della rete regionale di laboratori e centri per l’innovazione

La legge promuove nel territorio regionale una rete di laboratori di ricerca e trasferimento tecnologico e di centri per l’innovazione. La Giunta regionale stabilisce con successivo atto i requisiti necessari per l’accesso alle agevolazioni regionali.

Sono sostenuti progetti dei laboratori o centri di ricerca per:

  • ricerca industriale o sviluppo precompetitivo;
  • trasferimento o diffusione di conoscenze tecnologiche;
  • realizzazione in collaborazione con imprese, associazioni di imprese o altri soggetti pubblici e privati interessati.

È inoltre prevista, tramite accordo tra Regione, università ed enti di ricerca insediati nel territorio regionale, la promozione di azioni comuni di rilievo generale, tra cui:

  • costituzione e gestione di una strumentazione integrata con banca dati, anche telematica, per valorizzare le competenze scientifiche e tecnologiche disponibili;
  • facilitazione dell’accesso delle imprese ad apparecchiature scientifiche e tecniche presenti nelle università e negli enti di ricerca;
  • promozione delle prestazioni svolte presso le imprese da personale universitario o degli enti di ricerca;
  • strumenti di supporto per programmi dedicati al trasferimento tecnologico e alla diffusione di conoscenze;
  • assistenza tecnica per l’accesso a programmi comunitari o nazionali di ricerca;
  • iniziative di ricerca in ambiti di interesse industriale a rilevante impatto per il sistema produttivo regionale, anche in collaborazione con imprese.

Tipologie di finanziamento e strumenti di sostegno

Per attuare gli interventi la Regione può concedere:

  • contributi in conto capitale;
  • contributi in conto interessi;
  • crediti d’imposta o bonus fiscali previsti dalla legislazione vigente;
  • garanzie, tramite agevolazione all’accesso ai fondi di garanzia.

La Regione può anche realizzare progetti di iniziativa diretta nei casi previsti dalla normativa regionale richiamata.

Promozione dei Clust-ER

La Regione promuove l’attività delle associazioni Clust-ER per rafforzare il raccordo tra mondo produttivo, ricerca, innovazione e alta formazione, riconoscendo il coordinamento in capo ad ART-ER s.c.p.a.

I programmi e i progetti dei Clust-ER sono sostenuti negli ambiti prioritari individuati dalla strategia di specializzazione intelligente, con riferimento alle aree ad alto potenziale di sviluppo.

Soggetti ammissibili

Possono accedere agli interventi, nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato, i seguenti soggetti, purché con stabile organizzazione nel territorio regionale:

  • imprese industriali, commerciali e di servizi rientranti nelle categorie codicistiche richiamate, nonché imprese artigiane di produzione;
  • centri di ricerca dotati di personalità giuridica autonoma promossi da tali soggetti;
  • consorzi e società consortili costituiti da soggetti ammissibili;
  • società di servizi alle imprese, studi o società professionali finalizzati a servizi per innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa;
  • università, enti di ricerca pubblici, centri di ricerca pubblici e privati con finalità statutarie coerenti;
  • consorzi e società consortili tra università, enti di ricerca, imprese e loro associazioni o centri di ricerca;
  • fondi chiusi destinati all’acquisizione di partecipazioni in società finalizzate all’utilizzazione industriale di nuove iniziative ad alto contenuto tecnologico.

Attività di indirizzo, valutazione e monitoraggio

La Giunta regionale nomina un Comitato di esperti con funzioni di valutazione dei progetti presentati nell’ambito dei programmi regionali e di monitoraggio dei risultati conseguiti. Il Comitato opera tramite una rete di valutatori disciplinata da apposito regolamento della Giunta, ispirato alle procedure comunitarie per la valutazione dei progetti di ricerca e innovazione.

Il Comitato formula anche proposte alla Giunta per la predisposizione dei programmi regionali.

La Regione inoltre convoca periodicamente rappresentanti delle organizzazioni più rappresentative dei settori industriale, artigianale, del terziario, dei servizi e delle organizzazioni sindacali, per acquisire elementi utili al monitoraggio e alla definizione degli indirizzi sugli interventi e sui programmi di attività di ART-ER.

Fondo regionale per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico

È istituito il Fondo Regionale per la Ricerca, l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico (FRRITT), che raccoglie le risorse finanziarie destinate agli interventi previsti dal Programma regionale. Il Fondo è integrato con il Fondo Unico Regionale per le attività produttive industriali istituito dalla normativa regionale richiamata.

Disposizioni finanziarie

Gli oneri derivanti dall’attivazione del FRRITT e dalle attività di valutazione e monitoraggio sono coperti tramite apposite unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, alimentati secondo le regole contabili regionali richiamate.

Gli oneri per la partecipazione regionale alla società prevista dalla disciplina originaria sono coperti mediante specifica unità previsionale di base e capitolo di bilancio; il finanziamento delle attività affidate dalla Regione avviene nei limiti degli stanziamenti del Fondo.

Regime transitorio

In prima applicazione:

  • il Programma regionale per la ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico è stato approvato come integrazione del Programma triennale per le Attività Produttive;
  • l’accordo tra Regione, università ed enti di ricerca previsto per le azioni comuni è stato costituito dall’accordo sottoscritto il 19 febbraio 2001 tra le principali università emiliano-romagnole, CNR, ENEA, Regione Emilia-Romagna, ERVET e aperto alla sottoscrizione di altre università.

Abrogazioni

Dal 1° gennaio 2004 sono abrogate le lettere e) ed f) dell’articolo 3 della legge regionale 13 maggio 1993, n. 25, relativa alla riorganizzazione di ERVET.

Disposizioni non più operative

Una disposizione relativa alle azioni comuni delle università e degli enti pubblici di ricerca risulta abrogata nel testo consolidato e non ha più contenuto precettivo applicabile.

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