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Legge

L.R. Emilia-Romagna 12/2002

INTERVENTI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E I PAESI IN VIA DI TRANSIZIONE, LA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE E LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 12/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina gli interventi della Regione Emilia-Romagna a sostegno della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e di transizione, degli interventi umanitari ed emergenziali, della promozione della pace e della formazione. Prevede programmazione triennale, soggetti ammessi, contributi, coordinamento e un osservatorio regionale. È ormai in larga parte superata dai successivi programmi e dalla programmazione già avviata per il 2002.

Interventi regionali per la cooperazione internazionale, la solidarietà e la pace

Interventi regionali per la cooperazione internazionale, la solidarietà internazionale e la promozione della pace

La legge definisce il quadro degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di cooperazione internazionale, solidarietà con popolazioni in difficoltà e diffusione di una cultura di pace. L’azione regionale si svolge nel rispetto delle competenze statali in materia di politica estera e rapporti internazionali, operando nel territorio regionale ma con proiezione verso Paesi in via di sviluppo, Paesi in transizione e aree colpite da calamità o crisi.

Finalità e principi generali

La Regione riconosce la cooperazione allo sviluppo come strumento essenziale di solidarietà tra i popoli, finalizzato alla pace e alla piena realizzazione dei diritti umani. In tale prospettiva:

  • promuove e attua interventi di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo e in transizione, come definiti in ambito OCSE;
  • interviene anche nella ricostruzione dei Paesi colpiti da calamità;
  • valorizza le esperienze dei soggetti attivi sul territorio regionale;
  • opera, per quanto possibile, in collaborazione con enti locali, soggetti pubblici e privati, istituzioni nazionali, internazionali e comunitarie.

L’azione regionale è orientata al coordinamento delle iniziative, alla diffusione della conoscenza dei soggetti operanti nel settore e al sostegno di interventi che favoriscano sviluppo umano, partecipazione democratica, diritti fondamentali e pari opportunità.

Ambito di intervento e obiettivi specifici

La Regione interviene nelle proprie competenze promuovendo, sostenendo, coordinando o realizzando iniziative di cooperazione, umanitarie, educative e formative. Gli obiettivi prioritari riguardano:

  • soddisfacimento dei bisogni primari, autosufficienza alimentare e tutela della vita;
  • valorizzazione delle risorse umane, ambiente e biodiversità;
  • sviluppo endogeno e crescita democratica, economica, sociale e culturale;
  • miglioramento della condizione femminile e dell’infanzia, contrasto allo sfruttamento minorile e promozione delle pari opportunità;
  • ricostruzione e stabilizzazione in situazioni di crisi, assistenza nei Paesi colpiti da calamità e tutela delle minoranze etniche;
  • protezione civile all’estero e messa in sicurezza dei territori colpiti da eventi calamitosi o emergenziali.

La legge privilegia il rapporto diretto con le popolazioni dei territori interessati e attribuisce rilievo al coinvolgimento della popolazione femminile e alle politiche di genere. Per gli interventi verso i Paesi in via di sviluppo, la priorità è data ai Paesi con i più bassi indici di sviluppo elaborati dagli organismi internazionali.

Soggetti della cooperazione internazionale

Sono considerati soggetti della cooperazione, ai fini della legge:

  • enti locali;
  • ONG, ONLUS, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali e associazioni di promozione sociale con previsione statutaria di attività di cooperazione e solidarietà internazionale, e loro forme associative;
  • università, istituti di formazione accreditati, soggetti culturali, di ricerca e informazione, fondazioni con finalità coerenti;
  • imprese di pubblico servizio;
  • altri enti pubblici;
  • organizzazioni sindacali e di categoria;
  • comunità di immigrati;
  • istituti di credito, cooperative e imprese, in particolare artigiane, piccole e medie.

Per accedere alle azioni regionali, tali soggetti devono avere sede legale o operativa e una presenza attiva in Emilia-Romagna; fanno eccezione gli organismi internazionali con cui collabora il Ministero degli affari esteri.

Tipologie di intervento finanziabili o sostenibili

Gli interventi regionali riguardano in particolare:

  • progetti di cooperazione internazionale con Paesi in via di sviluppo, sia di attuazione sia di studio di fattibilità e assistenza istituzionale;
  • iniziative straordinarie di carattere umanitario a favore di popolazioni colpite da calamità, conflitti armati, denutrizione e gravi carenze igienico-sanitarie;
  • iniziative di educazione, sensibilizzazione, cultura, ricerca e informazione su solidarietà internazionale, interculturalità, pace e diritti umani;
  • iniziative di formazione di personale destinato alla cooperazione allo sviluppo e attività per favorire l’accesso a finanziamenti europei e internazionali.

L’intervento può avvenire tramite iniziative proprie della Regione oppure mediante sostegno alle iniziative dei soggetti territoriali, nazionali e internazionali previsti dalla legge, anche con contributi.

Cooperazione internazionale e strumenti operativi

Per le iniziative di cooperazione la Regione può operare anche d’intesa con il Ministero degli affari esteri, altre istituzioni statali, organismi comunitari e internazionali, altre Regioni italiane e loro consorzi, nonché con Stati ed enti territoriali esteri.

I progetti possono comprendere:

  • supporto informativo e di coordinamento alle attività dei soggetti della cooperazione;
  • sostegno, anche finanziario, alle attività delle organizzazioni indicate dalla legge.

La Regione favorisce inoltre:

  • la cessione gratuita di beni mobili propri, delle aziende sanitarie e degli enti dipendenti non più destinati a finalità pubbliche, a favore dei soggetti del terzo settore impegnati in attività umanitarie e di cooperazione;
  • il trasferimento di conoscenze e l’assistenza tecnica alle pubbliche amministrazioni dei Paesi destinatari, anche mediante personale regionale o di enti dipendenti.

Il personale impiegato in tali progetti può essere collocato in aspettativa senza assegni; il servizio è riconosciuto ai fini della carriera e del trattamento previdenziale e di quiescenza. I criteri applicativi sono demandati alla Giunta, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

La Giunta può inoltre costituire uffici di raccordo e collegamento operativo nei Paesi interessati, anche per garantire il coordinamento con le autorità locali, le rappresentanze italiane e altre Regioni europee. Per il personale assegnato a tali strutture è prevista, fino a diversa disciplina del contratto collettivo nazionale, un’indennità mensile speciale come rimborso forfettario delle spese di permanenza all’estero.

Interventi di emergenza e protezione civile

In caso di calamità, conflitti armati, epidemie, denutrizione o gravi carenze igienico-sanitarie, la Regione può promuovere, realizzare, coordinare o cofinanziare interventi di emergenza, anche in collaborazione con protezione civile regionale, ONG e altri soggetti pubblici o privati competenti.

Gli ambiti comprendono:

  • protezione civile all’estero e messa in sicurezza dei territori colpiti;
  • soccorso e assistenza alle popolazioni colpite;
  • soccorso e assistenza a profughi o rifugiati presenti in Emilia-Romagna a seguito degli eventi indicati.

Gli interventi sono deliberati dalla Giunta al di fuori della programmazione ordinaria e possono derogare alla disciplina regionale in materia di forniture e servizi richiamata dalla legge. I finanziamenti possono coprire fino al 100% della spesa; sono possibili anticipi fino all’80% della spesa presunta, con saldo dopo l’approvazione del rendiconto.

Per interventi indifferibili e urgenti, il Presidente della Giunta può autorizzare spese fino a 200.000 euro, sentite le autorità statali competenti, con obbligo di comunicazione a Giunta e Consiglio e di rendiconto finale. La Giunta può istituire un’apposita unità di crisi.

Educazione allo sviluppo, pace, interculturalità e diritti umani

La Regione promuove iniziative per rendere effettivi i principi costituzionali di ripudio della guerra e può realizzare attività culturali, di ricerca, educazione, informazione, cooperazione e formazione per sensibilizzare la comunità regionale, soprattutto i giovani, ai valori di pace, interculturalità, solidarietà e tutela dei diritti umani.

Le iniziative possono essere svolte in collaborazione con i soggetti della cooperazione di cui alla legge e sono orientate anche a prevenire e contrastare discriminazioni fondate su razza, origine etnica, religione, opinioni politiche o condizioni personali e sociali.

La Regione favorisce inoltre la nascita e lo sviluppo di una cultura di pace nella scuola, valorizzando le Scuole di pace presenti sul territorio, e promuove attività di aggiornamento degli insegnanti su pedagogia della pace e gestione non violenta dei conflitti. Per sostenere queste iniziative può concedere contributi ai soggetti della cooperazione, con priorità ad università, volontariato, cooperative sociali e associazioni di promozione sociale che includano nei propri statuti attività di pace, nonviolenza, intercultura, diritti umani, dialogo interreligioso e cittadinanza globale.

Formazione nel campo della cooperazione internazionale

La Giunta favorisce e finanzia iniziative di formazione per operatori, volontari e cooperanti internazionali, anche mediante convenzioni con enti e soggetti pubblici e privati competenti. La Regione promuove inoltre assistenza tecnica e informazione ai soggetti della cooperazione, con particolare attenzione all’accesso ai finanziamenti comunitari e internazionali.

Programmazione, partecipazione e coordinamento

L’attuazione della legge avviene attraverso un documento di indirizzo programmatico triennale approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta e comunicato al Ministero degli affari esteri. Il documento definisce obiettivi generali, priorità e, per ciascun ambito, obiettivi triennali, criteri di selezione dei soggetti, limiti e priorità dei contributi, modalità di monitoraggio e valutazione, nonché forme di coordinamento con altre politiche regionali e programmi integrati d’area.

La Giunta consulta preventivamente i soggetti della cooperazione e presenta annualmente una relazione sullo stato di attuazione. È inoltre prevista una Consulta regionale sulla cooperazione decentrata, presieduta dall’assessore competente e composta dai soggetti del terzo settore indicati dalla legge; la Consulta collabora alla organizzazione della Conferenza regionale sulla cooperazione internazionale.

Organismo gestionale, Tavoli-Paese e osservatorio regionale

La Giunta, sentita la competente Commissione consiliare, istituisce un organismo regionale dotato di autonomia organizzativa e gestionale per aumentare efficacia, tempestività e flessibilità operativa, anche in relazione alle attività all’estero.

Per favorire il coordinamento territoriale e la programmazione per area geografica o tematica sono istituiti i Tavoli-Paese, composti dai soggetti interessati agli interventi; essi coordinano i programmi, armonizzano le iniziative e, se possibile, definiscono un programma-Paese. La Regione può avvalersi anche della collaborazione delle amministrazioni provinciali, soprattutto per gli enti locali di minori dimensioni.

La Regione svolge infine funzioni di osservatorio regionale sulle politiche di cooperazione, con compiti di raccolta informazioni, alimentazione di una banca dati delle attività di cooperazione internazionale e decentrata promosse dalla Regione e dagli enti locali dell’Emilia-Romagna, nonché di informazione e divulgazione.

Regime finanziario e disposizioni transitorie

Le spese derivanti dalla legge trovano copertura nei fondi iscritti nelle unità previsionali di base e nei relativi capitoli del bilancio regionale, da adeguare secondo la normativa contabile regionale richiamata.

In via transitoria, a decorrere dall’approvazione del primo programma triennale, sono abrogate le precedenti leggi regionali in materia richiamate dalla norma. Per garantire la continuità dell’azione regionale, gli interventi relativi all’esercizio 2002 restano programmati e realizzati secondo la disciplina previgente indicata dalla legge stessa.

Attualità della disciplina

La legge configura un assetto organico di programmazione e sostegno alla cooperazione internazionale regionale. Tuttavia contiene una disposizione transitoria specifica per l’esercizio 2002 e rinvia a strumenti programmatori triennali successivi, sicché la parte più datata dell’impianto normativo risulta oggi poco utile nella pratica, pur restando rilevante come quadro generale della materia regionale in Emilia-Romagna.

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