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Legge

L.R. Emilia-Romagna 16/2002

NORME PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI STORICO-ARTISTICI E LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ ARCHITETTONICA E PAESAGGISTICA DEL TERRITORIO

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 16/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Emilia-Romagna disciplina un sistema di programmazione e contributi per il recupero di immobili e luoghi di interesse storico-artistico, la promozione dell’architettura contemporanea e l’eliminazione di opere incongrue. Prevede programmi regionali, bandi, studi di fattibilità, controlli e alcune misure transitorie; abroga la L.R. 6/1989 salvo i procedimenti già avviati.

Recupero di edifici storico-artistici e promozione della qualità architettonica e paesaggistica

Recupero del patrimonio storico-artistico e qualità architettonica e paesaggistica

La legge regionale dell’Emilia-Romagna istituisce un quadro organico per il recupero degli edifici e dei luoghi di interesse storico-artistico, il miglioramento della qualità architettonica e il ripristino del valore paesaggistico del territorio. La disciplina opera nel solo ambito regionale e si coordina con la normativa statale sui beni culturali, prevedendo anche forme di concertazione con il Ministero competente.

Finalità e strumenti generali

L’intervento regionale mira a:

  • valorizzare edifici e contesti storico-artistici;
  • elevare la qualità architettonica degli interventi;
  • recuperare e riqualificare il paesaggio anche mediante l’eliminazione di opere incongrue.

Per perseguire tali obiettivi la Regione programma e finanzia interventi pubblici e privati, definendo criteri, priorità e modalità di assegnazione dei contributi.

Tipologie di intervento finanziabili

La Regione può sostenere, tramite finanziamenti e contributi, diverse categorie di interventi, tra cui:

  • piani di recupero di singoli immobili, complessi edilizi, isolati o parti di tessuti urbani di limitata estensione fortemente caratterizzati;
  • programmi unitari di manutenzione del patrimonio edilizio e degli spazi pubblici, con integrazione tra risorse pubbliche e private;
  • opere di ridisegno degli spazi liberi e delle aree di pertinenza di complessi storici, nonché interventi di ripristino naturale e paesaggistico;
  • manutenzione, restauro e risanamento conservativo di edifici storico-artistici e relative pertinenze, pubblici o privati, con priorità per quelli destinati a funzioni sociali o culturali;
  • procedure concorsuali per progettazione di nuove edificazioni e interventi di recupero;
  • opere di elevato interesse architettonico o destinate ad attività di particolare interesse sociale o culturale;
  • inserimento di opere d’arte in infrastrutture, edifici pubblici e aree di pertinenza;
  • acquisto da parte dei Comuni di aree ed edifici storico-artistici, anche solo per parti o diritti reali;
  • studi, ricerche e iniziative culturali o divulgative sul patrimonio architettonico;
  • interventi urgenti su edifici di valore storico-architettonico, culturale o testimoniale in dissesto o con degrado strutturale;
  • eliminazione di opere incongrue secondo la disciplina specifica del titolo dedicato.

Gli interventi finanziati da questa legge non possono coincidere con quelli già sovvenzionati ai sensi della L.R. 19/1998 sulla riqualificazione urbana.

Programma regionale e programmazione pluriennale

Il Consiglio regionale approva un programma regionale pluriennale per la promozione della qualità architettonica e paesaggistico-ambientale. Il programma:

  • definisce obiettivi e politiche generali;
  • coordina le attività dei diversi settori regionali e degli enti locali;
  • stabilisce linee di azione prioritarie, con particolare attenzione ai Comuni meno popolosi;
  • individua criteri generali di riparto delle risorse;
  • fissa requisiti di ammissibilità e criteri di valutazione delle domande;
  • determina tipologie di contributo e percentuali massime finanziabili.

La Giunta predispone la proposta di programma, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali. Durante la formazione del programma la Regione può stipulare accordi con Ministero, altre amministrazioni pubbliche, fondazioni bancarie e soggetti privati, anche per definire contenuti discrezionali del programma in caso di cofinanziamento, con conferma finale nella delibera di approvazione.

Il programma può inoltre:

  • consentire ai Comuni di ridurre gli oneri di urbanizzazione per interventi valutati positivamente ma non finanziati;
  • accantonare risorse per interventi urgenti e per specifici interventi promossi dalla Regione.

Bandi, domande e studio di fattibilità

L’attuazione avviene mediante bandi periodici della Giunta regionale, che specificano:

  • requisiti degli interventi finanziabili;
  • soggetti legittimati a presentare domanda;
  • termini e modalità di presentazione;
  • criteri di selezione;
  • risorse disponibili.

Le domande devono essere corredate, di regola, da uno studio di fattibilità contenente:

  • descrizione dell’intervento, caratteristiche progettuali, tempi e fasi;
  • analisi dello stato degli immobili e del contesto urbano o rurale;
  • valutazione degli effetti attesi e coerenza con gli obiettivi del programma;
  • risorse pubbliche e private attivabili;
  • forme di gestione delle opere realizzate.

Copia della domanda e dello studio va trasmessa al Comune competente, che valuta la conformità urbanistica e la coerenza con le politiche locali di tutela e valorizzazione. Per alcuni interventi, anche la Provincia esprime un parere sulla coerenza con la pianificazione territoriale e ambientale. Gli enti locali si pronunciano entro 60 giorni dalla scadenza delle domande; decorso tale termine, la Regione procede comunque alla valutazione.

Il programma regionale può prevedere interventi per i quali la domanda sia presentabile anche senza studio di fattibilità, sostituito da altri elaborati indicati nel programma. L’IBACN fornisce supporto tecnico e conoscitivo alla Regione.

Programma attuativo, valutazione e controlli

La Giunta approva un programma attuativo per finanziare gli interventi ammessi. La selezione è svolta dalle strutture regionali con il supporto di un nucleo di valutazione, composto secondo i criteri del programma regionale; può esservi anche un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali.

Il programma attuativo disciplina:

  • modalità di erogazione dei contributi;
  • rendicontazione finanziaria;
  • casi e modalità di revoca.

La Giunta può revisionare annualmente i programmi attuativi, integrando i finanziamenti, spostando o rinviando gli interventi, o modificandoli per sopravvenute ragioni. La Regione monitora l’esecuzione degli interventi tramite la documentazione dei beneficiari e può effettuare controlli in loco, anche a campione.

Regole particolari per alcuni contributi

Per i contributi relativi al restauro di immobili privati di interesse storico-artistico, l’assegnazione è subordinata a convenzione con il proprietario, che deve garantire al Comune l’accessibilità ai visitatori per una parte significativa dell’edificio e delle pertinenze. Per gli immobili tutelati partecipa alla convenzione anche il Ministero competente; la convenzione definisce durata del vincolo e limiti temporali dell’apertura al pubblico e va trascritta nei registri immobiliari.

Nei casi di particolare interesse pubblico individuati dal programma, la Regione può proporre contributi per il recupero di edifici storico-artistici previa convenzione che definisca puntualmente gli interventi e regoli le procedure di rendicontazione e controllo. In caso di cofinanziamento privato, la convenzione può prevedere forme di pubblicità della sponsorizzazione; il contributo regionale resta subordinato all’accettazione di tali previsioni.

Promozione dell’architettura contemporanea e delle opere d’arte

La Regione sostiene anche la progettazione e realizzazione di architetture contemporanee e opere d’arte di elevata qualità architettonica, funzionale, strutturale e gestionale, nel rispetto della pianificazione comunale. I contributi possono riguardare sia la progettazione sia l’esecuzione degli interventi, compreso l’inserimento di opere d’arte nel contesto urbano.

I Comuni possono prevedere semplificazioni procedurali per l’acquisizione dei titoli abilitativi, da disciplinare nel RUE. Le opere architettoniche devono garantire standard almeno pari a quelli richiamati dalla legge e vengono valutate mediante pubblico concorso. La Regione promuove anche l’applicazione della normativa sulle opere d’arte negli edifici pubblici.

Salvaguardia del patrimonio architettonico esistente

Per edifici degradati o per il ripristino del decoro e dell’ornato pubblico, il Sindaco può ordinare ai proprietari:

  • interventi di recupero;
  • recupero di facciate, muri di cinta o recinzioni prospicienti spazi pubblici;
  • rimozione di strutture precarie incompatibili con il contesto storico-architettonico.

I proprietari devono presentare gli eventuali titoli edilizi e realizzare i lavori entro il termine fissato nell’ordinanza. In caso di inerzia, il Comune può intervenire direttamente e recuperare le spese. Per opere di particolare interesse pubblico, il Comune può assumere in tutto o in parte l’onere economico, ferma restando la possibilità di accedere ai contributi regionali.

Opere incongrue e riqualificazione del paesaggio

La legge introduce una disciplina specifica per le cosiddette opere incongrue, cioè costruzioni o esiti di trasformazioni territoriali che, per impatto visivo, dimensioni o caratteristiche tipologiche e funzionali, alterano in modo permanente l’identità storica, culturale o paesaggistica dei luoghi. Restano esclusi gli immobili abusivi, che seguono la normativa propria delle opere realizzate senza titolo o in difformità.

La Regione, con atto di indirizzo e coordinamento, può definire ulteriori criteri di qualificazione delle opere incongrue. Il Comune può individuarle nel PSC e stabilire obiettivi di qualificazione territoriale; nel POC disciplina invece gli interventi di trasformazione necessari per l’eliminazione totale o parziale delle opere e per il ripristino paesaggistico, architettonico o ambientale.

Per attuare tali interventi il Comune deve prioritariamente attivare una procedura negoziale con i proprietari e può coinvolgere altri soggetti tramite procedura ad evidenza pubblica. L’approvazione del POC comporta vincolo preordinato all’esproprio sulle opere e sulle aree di ripristino, oltre alla dichiarazione di pubblica utilità. In alternativa o in mancanza di acquisizione consensuale, il Comune procede secondo la disciplina delle opere pubbliche e, se necessario, avvia l’esproprio.

In via transitoria, nei Comuni ancora dotati degli strumenti urbanistici della L.R. 47/1978, l’individuazione delle opere incongrue avviene nei limiti indicati dalla L.R. 20/2000 e gli interventi di ripristino sono soggetti a piano particolareggiato di iniziativa pubblica. L’individuazione può anche essere realizzata tramite accordo di programma promosso da Regione, Provincia o Comune.

Contributi per l’eliminazione delle opere incongrue

Possono accedere ai contributi regionali i Comuni che abbiano adottato o approvato, prima del bando attuativo, lo strumento urbanistico contenente l’individuazione delle opere incongrue e la previsione degli interventi di ripristino.

La domanda va corredata dalla documentazione urbanistica e, di regola, dallo studio di fattibilità; nei casi previsti, può essere trasmesso il POC o il piano particolareggiato adottato o approvato. I contributi finanziano:

  • l’acquisizione delle opere incongrue e delle aree da ripristinare, oppure le indennità e le spese espropriative;
  • la realizzazione degli interventi di ripristino, comprese le spese di progettazione.

L’erogazione è subordinata alla conclusione dell’iter di approvazione degli strumenti urbanistici entro il termine perentorio fissato dal piano attuativo.

Regime transitorio e abrogazioni

I procedimenti di concessione dei contributi previsti dalla previgente L.R. 6/1989, già in corso alla data di entrata in vigore della nuova legge, restano disciplinati dalla legge precedente. Il procedimento si considera avviato, ai fini transitori, per:

  • interventi di restauro e risanamento conservativo già inclusi in programmi di riparto deliberati prima dell’entrata in vigore;
  • studi di fattibilità e piani di recupero per i quali i Comuni abbiano deliberato l’affidamento degli incarichi prima dell’entrata in vigore, purché la documentazione pervenga alla Regione entro 120 giorni.

La L.R. 6/1989 è abrogata, salvo il regime transitorio appena descritto.

Copertura finanziaria

Gli oneri della legge sono coperti con gli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale, eventualmente modificati o integrati mediante l’istituzione di nuove unità previsionali di base e relativi capitoli, secondo la disciplina contabile regionale richiamata dalla legge.

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