L.R. Emilia-Romagna 10/2002
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA "FONDAZIONE NAZIONALE DELLA DANZA"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge autorizza la Regione Emilia-Romagna a partecipare come socio fondatore alla Fondazione Nazionale della Danza, destinata a produzione, distribuzione, promozione e formazione in materia di danza. Prevede contributi annuali e una tantum, obblighi di relazione della Fondazione e norme transitorie per il trasferimento dei beni del Centro Regionale della Danza, con efficacia delle abrogazioni subordinata al riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione.
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Nazionale della Danza
Partecipazione regionale alla Fondazione Nazionale della Danza
La legge disciplina la partecipazione della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dello Statuto regionale, alla costituzione della Fondazione Nazionale della Danza. Il provvedimento definisce finalità, condizioni di ingresso, contributi regionali, obblighi informativi e regime transitorio collegato alla soppressione del precedente assetto associativo.
Finalità della Fondazione
La Fondazione è istituita per perseguire attività di:
- produzione di danza;
- distribuzione delle attività;
- promozione della danza;
- studio, ricerca e formazione professionale connessi alla danza.
L’impianto normativo è rivolto esclusivamente all’ordinamento della Regione Emilia-Romagna.
Condizioni della partecipazione e poteri del Presidente
La partecipazione della Regione è subordinata a due condizioni:
- il riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione;
- il perseguimento, senza fini di lucro, delle finalità indicate dalla legge.
Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per perfezionare la partecipazione. Il Presidente, o un suo delegato, esercita inoltre i diritti spettanti alla Regione quale socio fondatore.
Rappresentanza negli organi della Fondazione
La Giunta regionale nomina i rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione, secondo quanto previsto dallo statuto della medesima.
Contributi regionali e programmazione delle attività
La Regione può sostenere la Fondazione con due tipi di intervento finanziario:
- un contributo annuale, il cui importo è stabilito dalla legge di bilancio;
- contributi una tantum per iniziative e progetti speciali nell’ambito della programmazione in materia di spettacolo, anch’essi quantificati dalla legge di bilancio.
Per i contributi una tantum, i criteri e le modalità di concessione ed erogazione sono stabiliti dalla Giunta con proprio provvedimento.
La Fondazione deve trasmettere:
- entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di competenza, una relazione artistica e un programma di attività con il relativo piano finanziario;
- entro il 30 maggio dell’anno successivo a quello di competenza, una relazione illustrativa sulla realizzazione del programma, con tutti gli elementi utili alla valutazione.
Il contributo annuale è erogato in un’unica soluzione per assicurare continuità ai programmi della Fondazione.
Obblighi di rendicontazione e controllo informativo
La Giunta regionale deve presentare al Consiglio, ogni due anni, una relazione sulle attività svolte dalla Fondazione. Il sistema della legge è quindi improntato a un controllo periodico sull’andamento dell’ente partecipato.
Norme finanziarie
Gli oneri derivanti dalla legge sono coperti mediante l’istituzione di appositi capitoli nelle unità previsionali di base della spesa regionale, da finanziare in sede di approvazione annuale della legge di bilancio, secondo la disciplina contabile regionale richiamata nel testo.
Regime transitorio e trasferimento dei beni
In fase di passaggio dal precedente assetto alla nuova Fondazione, sono trasferiti al fondo di dotazione della Fondazione Nazionale della Danza:
- i beni mobili e immobili;
- i beni immateriali; di proprietà dell’Associazione Centro Regionale della Danza.
Abrogazioni e disciplina transitoria collegata
La legge dispone modifiche alla L.R. 18 aprile 1992, n. 20, eliminando i riferimenti all’“Associazione Centro Regionale della Danza” nel titolo e nel terzo alinea del comma 1 dell’art. 1.
Tuttavia, tali disposizioni continuano ad applicarsi fino al riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione Nazionale della Danza. Di conseguenza, la disciplina previgente resta operativa solo per il periodo necessario al completamento della costituzione della nuova Fondazione.
Valutazione di attualità della norma
La legge ha un contenuto sostanzialmente istitutivo e transitorio, legato alla costituzione e al primo funzionamento della Fondazione Nazionale della Danza e al trasferimento da un precedente ente associativo. Per tale ragione, pur non essendo necessariamente formalmente abrogata, risulta oggi di utilità molto limitata e sostanzialmente superata nei suoi effetti originari.
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