L.R. Toscana 21/2017
Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Modifiche alla l.r. 82/2009 e alla l.r. 51/2009.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana ridefinisce requisiti, controlli e procedure per l’accreditamento di strutture e servizi alla persona del sistema sociale integrato, rafforza il ruolo della Giunta regionale e istituisce organismi tecnici regionali. Modifica anche la disciplina dell’accreditamento sanitario. Contiene norme transitorie per l’adeguamento di strutture e servizi già accreditati.
Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato e della qualità/sicurezza delle strutture sanitarie
Accreditamento di strutture e servizi alla persona nel sistema sociale integrato
La legge regionale Toscana 4 maggio 2017, n. 21 interviene sulla disciplina dell’accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato, ridefinendo requisiti, procedimenti di accreditamento, controlli e organismi tecnici. Modifica inoltre la legge regionale sulla qualità e sicurezza delle strutture sanitarie, introducendo una commissione regionale unica articolata in sezioni.
Ambito e funzione dell’accreditamento
L’accreditamento è qualificato come condizione preliminare e necessaria per la stipula di accordi contrattuali con soggetti pubblici e privati del sistema sociale integrato, nei limiti delle risorse disponibili. La disciplina riguarda sia le strutture sia i servizi alla persona e si applica esclusivamente nel territorio della Regione Toscana.
Requisiti per l’accreditamento e indicatori di verifica
I requisiti sono riferiti all’intero processo di produzione, erogazione e fruizione dei servizi e sono differenziati per tipologia.
- Per le strutture: organizzazione del servizio, aspetti tecnico-professionali e formativi degli operatori, rilevazione della soddisfazione di utenti e operatori.
- Per i servizi di assistenza domiciliare: elementi organizzativi, professionalità ed esperienza adeguate ai bisogni di cura nel domicilio, oltre alla rilevazione della soddisfazione di utenti e operatori, con esclusione degli operatori individuali.
- Per gli altri servizi alla persona: capacità organizzativa di risposta tempestiva e modalità adeguate di erogazione, competenza professionale ed esperienza socio-assistenziale, oltre alla rilevazione della soddisfazione di utenti e operatori.
I requisiti devono essere coerenti con le norme regionali sulla sicurezza e regolarità del lavoro e tengono conto anche della promozione dei diritti di cittadinanza, della solidarietà, della coesione e della qualità della vita delle comunità di riferimento. I requisiti generali sono definiti dal regolamento di attuazione; i requisiti specifici e gli indicatori per la verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, che relaziona annualmente alla commissione consiliare competente.
Organismi tecnici di valutazione e supporto
Per il controllo delle strutture opera il Gruppo tecnico regionale di valutazione per le strutture del sistema sociale integrato, posto presso il competente settore regionale e preposto a supportare la Giunta regionale nei sopralluoghi e nelle verifiche. Il direttore della direzione competente lo costituisce con proprio decreto.
Il gruppo è formato da esperti in qualità e valutazione delle prestazioni del sistema sociale integrato. Il regolamento disciplina numero dei componenti, modalità di scelta, incompatibilità, costituzione e funzionamento. Al coordinatore spetta un’indennità di carica e il rimborso spese; agli altri componenti spetta il solo rimborso spese, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.
Procedimento di accreditamento delle strutture
L’accreditamento delle strutture è rilasciato dalla Giunta regionale, non più dal comune, sulla base del possesso dei requisiti previsti dal regolamento e dalla deliberazione regionale sui requisiti specifici. La Giunta comunica l’avvenuto rilascio al comune competente per territorio e istituisce l’elenco delle strutture accreditate, assicurandone pubblicità e aggiornamento.
Verifica dell’attività e controlli sulle strutture
La verifica dell’attività svolta dalle strutture e dei risultati raggiunti avviene sulla base degli indicatori fissati dalla deliberazione della Giunta regionale. Il controllo è affidato alla Giunta regionale, che si avvale del Gruppo tecnico regionale di valutazione e opera tramite sopralluoghi:
- entro un anno dall’accreditamento, verifica il possesso dei requisiti;
- ogni due anni, verifica a campione il mantenimento dei requisiti e la conformità agli indicatori.
In caso di esito negativo, viene assegnato un termine di adeguamento non inferiore a 30 giorni. Se l’adeguamento non avviene, segue un formale sollecito; in mancanza di risposta, la Giunta revoca l’accreditamento, che non può essere nuovamente concesso prima di sei mesi dalla revoca. L’accreditamento decade automaticamente se viene meno il provvedimento di autorizzazione.
Accreditamento dei servizi e controllo
Per i servizi, i requisiti e i criteri di verifica richiamano il regolamento di attuazione e la deliberazione della Giunta regionale sui requisiti specifici. Anche le attività di controllo dei servizi sono disciplinate sulla base del regolamento e della deliberazione regionale.
Regolamento di attuazione
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, la Giunta regionale disciplina con regolamento:
- requisiti generali di accreditamento per tipologia di servizio;
- modalità di concessione, gestione ed erogazione dei titoli di acquisto;
- composizione e funzionamento del Gruppo tecnico regionale di valutazione;
- modalità e criteri dei controlli e dei controlli a campione biennali;
- modalità attuative dei processi informativi, comprese quelle di trasmissione degli elenchi delle strutture accreditate.
Commissione regionale per la qualità e la sicurezza
Presso la Giunta regionale è istituita la Commissione regionale per la qualità e la sicurezza, articolata in due sezioni: una per l’accreditamento sanitario e una per l’accreditamento sociale integrato. La Commissione svolge funzioni tecnico-scientifiche, consultive e di garanzia, tra cui consulenza alla Regione, pareri sui requisiti e sui criteri di valutazione, proposte per i controlli e l’indirizzo dei gruppi regionali di valutazione, promozione di azioni formative e relazione annuale sull’attività svolta. La sezione sanitaria esprime anche il parere per l’accreditamento di eccellenza e promuove il coordinamento delle iniziative in materia di qualità e sicurezza delle cure. La composizione è definita dalla Giunta regionale, garantendo la presenza di esperti in qualità, rischio clinico, performance sanitarie, valutazione del sistema sociale integrato e rappresentanti dei produttori pubblici e privati. La Giunta disciplina anche i rimborsi spese per i componenti non dipendenti della Regione, del servizio sanitario regionale o del sistema sociale integrato.
Norme transitorie per strutture e servizi già accreditati
Le strutture e i servizi già accreditati devono adeguarsi ai nuovi requisiti e indicatori entro un anno dall’approvazione della deliberazione regionale sui requisiti specifici, comunicando l’adeguamento alla Regione e al comune entro lo stesso termine. Entro un anno da tale comunicazione, Giunta regionale, tramite il Gruppo tecnico e il comune, verificano l’effettivo adeguamento.
Le strutture che chiedono l’accreditamento prima dell’approvazione della deliberazione sui requisiti specifici presentano domanda al comune, che rilascia l’accreditamento secondo la normativa previgente; successivamente dovranno anch’esse adeguarsi secondo la disciplina transitoria. Il termine annuale per la verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti decorre dall’approvazione della deliberazione regionale sui requisiti specifici.
Profili finanziari
Gli oneri connessi al Gruppo tecnico regionale di valutazione e alla nuova Commissione regionale per la qualità e la sicurezza sono quantificati in 80.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sul bilancio regionale della Missione 13, Programma 01, Titolo 1. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
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