L.R. Liguria 5/2007
Regolamento per la definizione dei requisiti e delle caratteristiche delle forme di ricettività diffusa previste all'articolo 2 comma 4, lettera b), della legge regionale 21 marzo 2007, n. 13 (disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle Enoteche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento ligure definisce requisiti, localizzazione, gestione, servizi e procedura autorizzativa di due forme di ricettività diffusa nei comuni non costieri: albergo diffuso e ospitalità diffusa. È stato abrogato dal R.R. 30 gennaio 2009, n. 2, quindi ha oggi solo valore storico e non applicativo.
Ricettività diffusa in Liguria (albergo diffuso e ospitalità diffusa)
Ricettività diffusa in Liguria: albergo diffuso e ospitalità diffusa
Il regolamento disciplina, per la Regione Liguria, le forme di ricettività diffusa previste dalla legge regionale n. 13/2007 nei comuni non costieri. La disciplina è stata pensata per valorizzare il patrimonio storico-culturale e le risorse territoriali locali, ma risulta oggi abrogata dal R.R. 30 gennaio 2009, n. 2.
Ambito di applicazione e finalità
La normativa si applica alle strutture di ricettività diffusa localizzate nei comuni il cui confine amministrativo non tocca la costa. La finalità è quella di integrare ospitalità turistica, tradizioni locali, promozione del territorio e recupero del patrimonio storico-ambientale, con una gestione unitaria dei servizi al cliente.
Requisiti comuni delle forme di ricettività diffusa
Le strutture devono presentare due elementi di base: un contesto territoriale con significative espressioni della tradizione e della cultura locali, e una volontà collettiva di valorizzazione, promozione e animazione del patrimonio storico-culturale.
Sul piano strutturale, la ricettività diffusa deve garantire:
- servizi di ricevimento, pernottamento e ospitalità in unità abitative collocate in più stabili separati;
- offerta al pubblico libera e indifferenziata;
- gestione unitaria dei servizi, pur potendo affidare singoli servizi a soggetti diversi.
La presenza del contesto culturale e degli atti di valorizzazione/promozione/animazione deve essere documentata dal proponente e verificata dalla Regione.
Tipologie: albergo diffuso e ospitalità diffusa
Il regolamento distingue due modelli:
- albergo diffuso, con unità abitative nello stesso centro storico o nelle immediate vicinanze;
- ospitalità diffusa, con unità ubicate in più borghi, nuclei o edifici singoli, nello stesso comune o in più comuni.
Albergo diffuso: caratteristiche essenziali
L’albergo diffuso è una struttura imprenditoriale che offre alloggio e servizi complementari, compresa la somministrazione di cibi e bevande, in almeno sette unità abitative. Sono previste camere o alloggi; gli alloggi con cucina o posto cottura possono superare il limite ordinario solo entro il 30% della capacità complessiva.
La gestione deve fare capo a un unico soggetto giuridico titolare dell’autorizzazione, che resta responsabile della conduzione complessiva. Alcuni servizi accessori possono essere affidati a terzi autorizzati, tramite convenzione.
Le unità devono essere localizzate in un centro storico o nelle immediate vicinanze, in contesti di pregio storico-ambientale e vitalità sociale. È ammesso che fino al 20% delle unità sia fuori dal centro storico, ma comunque vicino e nel rispetto della distanza massima dai servizi comuni.
La capacità minima è di 30 posti letto. I locali comuni devono essere collocati preferibilmente in un unico stabile o in locali contigui e, di norma, entro 250 metri lineari pedonali dalle unità abitative.
Sono previsti requisiti puntuali su superfici minime, altezze interne, dotazioni, servizi obbligatori, periodo di apertura annuale o stagionale e autorizzazione comunale previa verifica regionale.
Ospitalità diffusa: caratteristiche essenziali
L’ospitalità diffusa è una denominazione aggiuntiva che può essere utilizzata da alberghi, residenze turistico-alberghiere, locande, affittacamere, bed & breakfast, case e appartamenti per vacanze e agriturismi situati in borghi, nuclei storici o edifici isolati, purché raggiungano complessivamente almeno 60 posti letto. È ammessa anche l’organizzazione in forma consortile.
La gestione è unitaria e ruota attorno a un centro di ricevimento, che cura promozione, commercializzazione, prenotazioni, accoglienza e informazioni. Se non vi è un unico soggetto giuridico, i titolari devono costituire un consorzio o altro soggetto giuridico, disciplinato da convenzione.
Le strutture devono essere collocate in contesti di riconoscibile pregio storico-ambientale; per i borghi e i nuclei si richiede in particolare una localizzazione in zone urbanistiche o paesistiche qualificate, mentre per gli edifici singoli sono richiesti requisiti di antichità, tipologia tradizionale o pregio paesistico-architettonico.
La capacità minima complessiva è di 60 posti letto. Anche qui sono previsti servizi minimi, dotazioni, distanze funzionali tra strutture e centro di ricevimento, periodi di apertura annuale o stagionale e autorizzazione comunale per il soggetto titolare del centro di ricevimento.
Servizi, dotazioni e standard qualitativi
Entrambe le tipologie devono rispettare tabelle tecniche allegate con standard minimi di servizi e dotazioni. Tra questi rientrano, a seconda della tipologia: ricevimento e portineria, custodia valori, servizio notturno, colazione, bar, ristorazione, informazione turistica, organizzazione del tempo libero, esposizione e degustazione di prodotti tipici, televisione, linee telefoniche, internet, fax, sale comuni, servizi igienici accessibili e attrezzature per il tempo libero.
Per l’albergo diffuso sono previste anche prescrizioni dettagliate sulle camere, sugli alloggi con uso cucina e sulla presenza di locali comuni e segnaletica urbana. Per l’ospitalità diffusa, gli standard sono modulati sulle singole strutture componenti, con un centro di ricevimento che coordina i servizi comuni.
Autorizzazioni e rinvii normativi
L’apertura dell’albergo diffuso è subordinata ad autorizzazione comunale al titolare, previo accertamento regionale dei requisiti e possesso dei requisiti soggettivi, dell’iscrizione al registro imprese, dei nulla osta igienico-sanitari, delle certificazioni impiantistiche e di una polizza assicurativa.
Per l’ospitalità diffusa l’autorizzazione è rilasciata al soggetto giuridico titolare del centro di ricevimento, con verifica regionale dei requisiti e rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza impiantistica. Le singole strutture restano soggette alla normativa regionale di settore.
Durata di efficacia e stato dell’atto
Il regolamento è entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria, ma è stato successivamente abrogato. Pertanto non è oggi applicabile in concreto, se non come disciplina storica di riferimento.
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