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Legge

L.R. Liguria 6/2007

Regolamento di attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007 n. 22 (norme in materia di energia)

Normativa regionaleL.R. Liguria 6/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Regolamento ligure del 2007 che disciplina il sistema di certificazione energetica degli edifici, i requisiti minimi di prestazione, le modalità di calcolo e rilascio dell’attestato, nonché ispezioni e verifiche. È stato però abrogato dal R.R. 22 gennaio 2009, n. 1, quindi non è più applicabile.

Certificazione energetica degli edifici in Liguria

Certificazione energetica degli edifici in Liguria

Il regolamento attua l’art. 29 della l.r. Liguria 22/2007 e, in coerenza con la disciplina europea e nazionale dell’epoca, definisce il sistema regionale di certificazione energetica degli edifici. La disciplina è oggi priva di utilità pratica perché il regolamento è stato abrogato dal R.R. 22 gennaio 2009, n. 1.

Finalità e ambito di applicazione

Il provvedimento è finalizzato alla riduzione dei consumi energetici nel settore civile mediante la definizione di criteri tecnici, requisiti minimi e procedure per la certificazione energetica degli edifici. Si applica alle fattispecie richiamate dall’art. 28 della l.r. 22/2007 e disciplina, in particolare, contenimento dei consumi, requisiti prestazionali, metodologia di calcolo, certificazione, accertamenti, ispezioni e rilascio dell’attestato.

Definizioni e riferimenti tecnici

Per le definizioni si rinvia alla normativa statale di riferimento, in particolare al d.lgs. 192/2005 e alle definizioni contenute nell’allegato A del regolamento. Le fonti tecniche principali per la certificazione sono individuate nello stesso allegato A.

Requisiti minimi di prestazione energetica

I requisiti minimi riguardano l’involucro edilizio, il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale, l’energia per l’acqua calda sanitaria, la climatizzazione estiva e l’illuminazione artificiale. Per gli edifici di nuova costruzione e per gli edifici esistenti vengono richiamati i limiti e le gradualità previsti dal d.lgs. 192/2005 e dagli allegati del regolamento, con valori di trasmittanza limite per l’involucro e limiti impiantistici conformi alla disciplina statale.

Raccolta dei dati e basi di calcolo

La stima del fabbisogno energetico si fonda su dati relativi a tipologia edilizia, caratteristiche termiche e costruttive, clima, uso dell’edificio e impianti. Per gli edifici con informazioni insufficienti, soprattutto se anteriori al 1978, si ricorre a tabelle di trasmittanza convenzionali; per quelli successivi si utilizzano schede specifiche e, se necessario, il sopralluogo. Per gli impianti si acquisiscono dati tramite schede dedicate e documentazione della caldaia e degli eventuali interventi di ristrutturazione o ammodernamento.

Metodologia di calcolo del rendimento energetico

Il calcolo deve rispettare la normativa UNI EN 832 e le regole tecniche richiamate. Il metodo è basato su un bilancio energetico in regime stazionario, con riferimento a temperature di progetto, apporti solari e apporti interni. Il procedimento distingue il calcolo stagionale e quello annuale, considerando il fabbisogno di riscaldamento e quello per acqua calda sanitaria; il fabbisogno complessivo di energia primaria si ottiene applicando i rendimenti globali.

Classificazione energetica degli edifici

La classificazione del certificato si fonda su tre indicatori: fabbisogno di energia primaria per riscaldamento e ACS, dispersioni dell’involucro e rendimento globale degli impianti. Le classi previste sono A, B, C, D, E, F, G e una classe aggiuntiva NQE per edifici con prestazioni molto scarse. Le soglie sono parametrate al rapporto S/V e ai gradi giorno della località e sono ancorate ai valori EPLi del d.lgs. 192/2005, con passaggi di soglia legati alle scadenze normative del 2005, 2008 e 2010.

Certificato energetico: contenuti e struttura

L’attestato energetico, redatto secondo l’allegato G, contiene un frontespizio con dati identificativi dell’edificio, data di rilascio e scadenza, e la valutazione del fabbisogno energetico e dei benefici ambientali. Il retro riporta la classificazione dell’involucro, del rendimento globale degli impianti, gli interventi migliorativi consigliati, il tempo di ritorno degli investimenti e una valutazione qualitativa dell’impianto di condizionamento, se presente. Il certificato indica anche l’ente certificatore.

Procedura di rilascio e oneri

Il certificato o il suo aggiornamento è richiesto dal proprietario, progettista, direttore dei lavori o amministratore condominiale a un professionista abilitato iscritto nell’elenco regionale. Il professionista calcola gli indici, compila e rilascia l’attestato e ne trasmette copia alla Regione Liguria e al Comune competente. Tutti gli oneri della certificazione sono a carico del richiedente.

Ispezioni e verifiche

Le ispezioni devono essere svolte nel rispetto della normativa di settore e nella misura del 5% annuo delle certificazioni effettuate. Per i Comuni, ARPAL effettua controlli almeno sul 5% degli edifici di nuova costruzione o in ristrutturazione, verificando documentazione progettuale, coerenza dell’esecuzione e aspetti tecnici dell’impianto termico. Le verifiche di idoneità comprendono controlli documentali, valutazioni di congruità e sopralluoghi, sempre nella misura del 5% annuo delle certificazioni.

Regime temporale ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria. Tuttavia è stato successivamente abrogato dal R.R. 22 gennaio 2009, n. 1, per cui non produce effetti applicativi attuali.

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