L.R. Liguria 6/2007
Regolamento di attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007 n. 22 (norme in materia di energia)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamento ligure del 2007 che disciplina il sistema di certificazione energetica degli edifici, i requisiti minimi di prestazione, le modalità di calcolo e rilascio dell’attestato, nonché ispezioni e verifiche. È stato però abrogato dal R.R. 22 gennaio 2009, n. 1, quindi non è più applicabile.
Certificazione energetica degli edifici in Liguria
Certificazione energetica degli edifici in Liguria
Il regolamento attua l’art. 29 della l.r. Liguria 22/2007 e, in coerenza con la disciplina europea e nazionale dell’epoca, definisce il sistema regionale di certificazione energetica degli edifici. La disciplina è oggi priva di utilità pratica perché il regolamento è stato abrogato dal R.R. 22 gennaio 2009, n. 1.
Finalità e ambito di applicazione
Il provvedimento è finalizzato alla riduzione dei consumi energetici nel settore civile mediante la definizione di criteri tecnici, requisiti minimi e procedure per la certificazione energetica degli edifici. Si applica alle fattispecie richiamate dall’art. 28 della l.r. 22/2007 e disciplina, in particolare, contenimento dei consumi, requisiti prestazionali, metodologia di calcolo, certificazione, accertamenti, ispezioni e rilascio dell’attestato.
Definizioni e riferimenti tecnici
Per le definizioni si rinvia alla normativa statale di riferimento, in particolare al d.lgs. 192/2005 e alle definizioni contenute nell’allegato A del regolamento. Le fonti tecniche principali per la certificazione sono individuate nello stesso allegato A.
Requisiti minimi di prestazione energetica
I requisiti minimi riguardano l’involucro edilizio, il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale, l’energia per l’acqua calda sanitaria, la climatizzazione estiva e l’illuminazione artificiale. Per gli edifici di nuova costruzione e per gli edifici esistenti vengono richiamati i limiti e le gradualità previsti dal d.lgs. 192/2005 e dagli allegati del regolamento, con valori di trasmittanza limite per l’involucro e limiti impiantistici conformi alla disciplina statale.
Raccolta dei dati e basi di calcolo
La stima del fabbisogno energetico si fonda su dati relativi a tipologia edilizia, caratteristiche termiche e costruttive, clima, uso dell’edificio e impianti. Per gli edifici con informazioni insufficienti, soprattutto se anteriori al 1978, si ricorre a tabelle di trasmittanza convenzionali; per quelli successivi si utilizzano schede specifiche e, se necessario, il sopralluogo. Per gli impianti si acquisiscono dati tramite schede dedicate e documentazione della caldaia e degli eventuali interventi di ristrutturazione o ammodernamento.
Metodologia di calcolo del rendimento energetico
Il calcolo deve rispettare la normativa UNI EN 832 e le regole tecniche richiamate. Il metodo è basato su un bilancio energetico in regime stazionario, con riferimento a temperature di progetto, apporti solari e apporti interni. Il procedimento distingue il calcolo stagionale e quello annuale, considerando il fabbisogno di riscaldamento e quello per acqua calda sanitaria; il fabbisogno complessivo di energia primaria si ottiene applicando i rendimenti globali.
Classificazione energetica degli edifici
La classificazione del certificato si fonda su tre indicatori: fabbisogno di energia primaria per riscaldamento e ACS, dispersioni dell’involucro e rendimento globale degli impianti. Le classi previste sono A, B, C, D, E, F, G e una classe aggiuntiva NQE per edifici con prestazioni molto scarse. Le soglie sono parametrate al rapporto S/V e ai gradi giorno della località e sono ancorate ai valori EPLi del d.lgs. 192/2005, con passaggi di soglia legati alle scadenze normative del 2005, 2008 e 2010.
Certificato energetico: contenuti e struttura
L’attestato energetico, redatto secondo l’allegato G, contiene un frontespizio con dati identificativi dell’edificio, data di rilascio e scadenza, e la valutazione del fabbisogno energetico e dei benefici ambientali. Il retro riporta la classificazione dell’involucro, del rendimento globale degli impianti, gli interventi migliorativi consigliati, il tempo di ritorno degli investimenti e una valutazione qualitativa dell’impianto di condizionamento, se presente. Il certificato indica anche l’ente certificatore.
Procedura di rilascio e oneri
Il certificato o il suo aggiornamento è richiesto dal proprietario, progettista, direttore dei lavori o amministratore condominiale a un professionista abilitato iscritto nell’elenco regionale. Il professionista calcola gli indici, compila e rilascia l’attestato e ne trasmette copia alla Regione Liguria e al Comune competente. Tutti gli oneri della certificazione sono a carico del richiedente.
Ispezioni e verifiche
Le ispezioni devono essere svolte nel rispetto della normativa di settore e nella misura del 5% annuo delle certificazioni effettuate. Per i Comuni, ARPAL effettua controlli almeno sul 5% degli edifici di nuova costruzione o in ristrutturazione, verificando documentazione progettuale, coerenza dell’esecuzione e aspetti tecnici dell’impianto termico. Le verifiche di idoneità comprendono controlli documentali, valutazioni di congruità e sopralluoghi, sempre nella misura del 5% annuo delle certificazioni.
Regime temporale ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria. Tuttavia è stato successivamente abrogato dal R.R. 22 gennaio 2009, n. 1, per cui non produce effetti applicativi attuali.
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