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Legge

L.R. Liguria 34/2007

Istituzione del Parco naturale regionale delle Alpi Liguri

Normativa regionaleL.R. Liguria 34/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Liguria il Parco naturale regionale delle Alpi Liguri, ne delimita il territorio, ne fissa le finalità di tutela e valorizzazione e prevede l’Ente Parco con organi, statuto, piano e personale. Contiene norme transitorie e misure di salvaguardia fino all’approvazione del Piano. Parte della disciplina sul “paesaggio protetto” è stata poi abrogata.

Istituzione del Parco naturale regionale delle Alpi Liguri e disciplina dell’ente gestore

Istituzione del Parco naturale regionale delle Alpi Liguri

La legge istituisce il Parco naturale regionale delle Alpi Liguri nel territorio della Regione Liguria, in attuazione della normativa statale e regionale sulle aree protette e nel rispetto della disciplina paesaggistico-culturale. Il provvedimento definisce perimetro, finalità, assetto gestionale e norme transitorie fino alla piena operatività dell’ente.

Ambito territoriale e classificazione

Il Parco comprende i territori dei comuni di Cosio d’Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pigna, Rezzo, Rocchetta Nervina e Triora, come individuati nelle planimetrie allegate in scala 1:25.000. I territori ricompresi sono classificati come “parco naturale regionale”. Alcuni ambiti di paesaggio protetto richiamati nella cartografia originaria sono stati successivamente eliminati.

Finalità del Parco

Il Parco è orientato alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, etno-antropologico, storico, culturale e paesaggistico dell’area. La disciplina mira anche a favorire studio, divulgazione e fruizione pubblica dei valori del territorio, oltre a promuovere sviluppo culturale, sociale ed economico delle comunità locali. Tra gli obiettivi rientrano iniziative coordinate in campo naturalistico, forestale, agricolo, culturale, turistico, artigianale, commerciale, di riqualificazione ambientale e di miglioramento dei servizi, anche in collaborazione con regioni limitrofe del medesimo areale alpino.

Ente di gestione e organi

La gestione del Parco è affidata all’Ente Parco delle Alpi Liguri, ente pubblico dotato di autonomia amministrativa e funzionale e di personalità giuridica di diritto pubblico. All’ente si applicano le regole della legge regionale sul riordino delle aree protette, con particolare riferimento a organi, funzioni, controlli, vigilanza, regime finanziario e patrimoniale. Gli organi sono il Presidente, il Consiglio e la Comunità del Parco.

Statuto, piano del parco e personale

Lo statuto dell’Ente deve definire obiettivi, organizzazione, attribuzioni degli organi e ordinamento degli uffici. Nella fase iniziale è approvato dal Consiglio provvisorio entro 180 giorni dall’insediamento del Presidente; in caso di inerzia, interviene la Giunta regionale con poteri sostitutivi. Il Piano del Parco è lo strumento di disciplina e indirizzo per gestione, valorizzazione e fruizione dell’area protetta, e definisce norme d’uso e criteri d’intervento secondo la procedura prevista dalla legge regionale quadro. L’ente si avvale di personale proprio; la dotazione organica iniziale è stabilita secondo la tabella allegata alla legge regionale di riordino e le successive modifiche seguono la medesima disciplina.

Disciplina del “paesaggio protetto”

La parte della legge dedicata al paesaggio protetto è stata abrogata successivamente. In ogni caso, il testo consolidato evidenzia che il Titolo III non è più vigente.

Regime transitorio e gestione provvisoria

Fino all’insediamento del Consiglio provvisorio, la Provincia di Imperia esercita le funzioni dell’Ente Parco, cura la relazione annuale e applica, per i profili economico-finanziari, contabili e fiscali, le regole degli enti locali. Nel periodo transitorio può anche predisporre e attuare un programma preliminare di attività e interventi, previa intesa con gli enti locali, per accedere a finanziamenti regionali, statali o comunitari. Dopo l’insediamento del Consiglio provvisorio, la Provincia fornisce supporto logistico-operativo fino alla costituzione della struttura tecnica e amministrativa dell’ente.

Organi provvisori: composizione e funzionamento

Nella fase iniziale il Consiglio provvisorio è composto da rappresentanti dei comuni e delle comunità montane del parco, della Provincia di Imperia, della Regione Liguria, dell’Università, delle associazioni ambientaliste e del Comprensorio alpino. I componenti sono nominati dal Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni degli enti e delle associazioni; se le designazioni non arrivano entro 60 giorni, la nomina avviene comunque. Il Consiglio è valido con la nomina della metà più uno dei componenti e il Presidente della Giunta regionale convoca la prima seduta. Il Presidente del Consiglio è eletto a scrutinio segreto; è prevista una procedura di ballottaggio interno e, in caso di assenza o impedimento, le funzioni sono svolte dal consigliere più anziano. Il Consiglio e il Presidente provvisori restano in carica fino alla nomina degli organi definitivi secondo lo statuto.

Comunità del Parco provvisoria

La Comunità del Parco provvisoria comprende, oltre al Presidente della Provincia di Imperia o suo delegato, i sindaci dei comuni ricompresi nel Parco, i presidenti delle comunità montane interessate, i rappresentanti del Comprensorio alpino e dell’Ambito territoriale di caccia, un rappresentante del Corpo forestale dello Stato, due rappresentanti degli agricoltori, rappresentanti del sistema turistico locale, delle categorie del turismo, della pesca sportiva, delle associazioni ambientaliste e delle associazioni escursionistiche. I componenti sono nominati dal Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni; anche qui opera il termine di 60 giorni con possibilità di nomina in via sostitutiva. La Comunità è validamente costituita con la metà più uno dei componenti e, nella prima seduta, elegge Presidente e Vicepresidente. Alle sue sedute partecipano senza voto il Presidente e i componenti del Consiglio.

Misure di salvaguardia fino al Piano del Parco

Fino all’approvazione del Piano del Parco, nelle aree ricomprese nel Parco operano i divieti generali previsti dalla legge regionale sulle aree protette e, in particolare, non possono essere assentite nuove costruzioni, trasformazioni delle esistenti o cambiamenti di destinazione d’uso dei terreni diversi da quella agro-silvo-pastorale. Sono consentiti soltanto gli interventi sul patrimonio edilizio esistente riconducibili alle categorie edilizie ordinarie previste dal testo unico dell’edilizia. La Giunta regionale può autorizzare deroghe per opere o interventi pubblici o di interesse pubblico, previa intesa tecnica e con prescrizioni volte alla tutela dell’integrità dei luoghi, dell’ambiente naturale e dell’identità locale.

Rinvio, abrogazioni e disciplina non più vigente

Per quanto non espressamente disciplinato, si applicano le norme regionali generali sulle aree protette, se compatibili. La legge abroga l’articolo 2 della legge regionale 13/2002. Risultano inoltre intervenute successive abrogazioni e declaratorie di illegittimità costituzionale su singole parti del testo; in particolare, la disciplina del Titolo III sul paesaggio protetto è stata abrogata e alcune lettere delle finalità sono state dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale.

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