R.R. Liguria 5/2007
Regolamento per la definizione dei requisiti e delle caratteristiche delle forme di ricettività diffusa previste all'articolo 2 comma 4, lettera b), della legge regionale 21 marzo 2007, n. 13 (disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle Enoteche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamento ligure del 25 ottobre 2007 sui requisiti di albergo diffuso e ospitalità diffusa nei comuni non costieri, con definizione di localizzazione, capacità minima, servizi, gestione e autorizzazioni. È stato però abrogato dal R.R. 30 gennaio 2009, n. 2, quindi oggi non è applicabile.
Ricettività diffusa in comuni non costieri della Liguria
Ricettività diffusa in Liguria
Il regolamento disciplina, per la Regione Liguria, le forme di ricettività diffusa previste dalla l.r. 13/2007 nei soli comuni non costieri. Definisce requisiti, caratteristiche strutturali e gestionali di albergo diffuso e ospitalità diffusa, oltre alle procedure autorizzative e alle dotazioni minime richieste.
Ambito di applicazione e definizioni generali
La disciplina si applica alle forme di ricettività diffusa localizzate nei comuni il cui confine amministrativo non tocca la costa. La ricettività diffusa è connotata da:
- presenza di elementi della tradizione e della cultura locali valorizzabili;
- volontà collettiva e politica di valorizzazione, promozione e animazione del patrimonio storico-culturale;
- servizi di ricevimento, pernottamento e ospitalità offerti in unità abitative collocate in più stabili separati;
- offerta libera e indifferenziata al pubblico;
- gestione unitaria dei servizi, con un unico soggetto di riferimento per il cliente.
Il regolamento distingue due tipologie: albergo diffuso, con unità nello stesso centro storico o nelle immediate vicinanze, e ospitalità diffusa, con unità distribuite in più borghi, nuclei o edifici singoli nello stesso comune o in più comuni.
Requisiti comuni di contesto, struttura e gestione
Per entrambe le forme è richiesto un forte legame con il territorio e la presenza di un contesto storico-culturale e produttivo valorizzabile. Devono risultare documentati, e sono verificati dalla Regione, sia gli aspetti legati alle tradizioni e alla cultura fruibili dal turista, sia gli atti di valorizzazione, promozione e animazione del patrimonio locale.
Tra gli indici rilevanti figurano, in particolare:
- manifestazioni ricorrenti, sagre, feste patronali, processioni, rievocazioni storiche;
- musei o strutture espositive legate alla tradizione produttiva locale;
- attività commerciali, artigianali o enogastronomiche radicate nel territorio;
- chiusure o limitazioni al traffico nei centri storici, recupero edilizio coerente con le tipologie tradizionali, cura dell’illuminazione e delle insegne;
- itinerari, punti informativi, visite guidate, guide o opuscoli, segnaletica direzionale;
- spazi per feste ed eventi, manifestazioni permanenti o temporanee.
Per la gestione, il regolamento richiede in sostanza che il cliente si rapporti a un unico soggetto per prenotazione, ricevimento e ospitalità; i servizi possono però essere materialmente svolti anche da soggetti diversi, purché coordinati in modo unitario e, ove necessario, convenzionati.
Albergo diffuso: struttura, localizzazione e dimensione
L’albergo diffuso è una struttura imprenditoriale che offre alloggio e servizi complementari, anche ristorazione, in almeno sette unità abitative costituite da camere, con possibilità di alloggi con cucina o posto cottura entro il 30% della capacità ricettiva complessiva. La gestione deve essere esercitata in forma imprenditoriale.
Le unità devono essere collocate in un centro storico o nelle sue immediate vicinanze, in un contesto che consenta al turista di vivere in un “paese autentico”. Nel centro storico devono sussistere condizioni di pregio storico-ambientale e di vitalità sociale ed economica: in particolare, in un centro edificato con non più di 3.000 residenti, il centro storico deve essere classificato come zona A, ambito di conservazione o zona NI, e deve risultare abitato, dotato di servizi o comunque polo di attrazione per il territorio comunale.
Le unità abitative:
- devono essere collocate, di regola, entro il perimetro del centro storico;
- possono essere esterne solo fino al 20% del totale, se nelle immediate vicinanze;
- devono essere distribuite in modo da garantire agevole accesso ai servizi;
- normalmente devono trovarsi entro 250 metri lineari pedonali dai locali comuni;
- i locali comuni devono preferibilmente essere in un unico stabile o in locali contigui e in posizione baricentrica.
La capacità ricettiva minima è di 30 posti letto complessivi. Sono disciplinate le caratteristiche delle camere e degli alloggi, le superfici minime, l’altezza interna e le deroghe per edifici storici, con particolare tutela delle caratteristiche tipologiche originarie.
Albergo diffuso: gestione, servizi e autorizzazione
La gestione deve fare capo a un unico soggetto giuridico, titolare dell’autorizzazione e responsabile della conduzione. I servizi diversi da prenotazione, ricevimento e pernottamento possono essere affidati a terzi autorizzati tramite convenzione, ma la responsabilità complessiva resta in capo al gestore principale.
L’attività è soggetta ad autorizzazione comunale, previa verifica regionale dei requisiti. L’autorizzazione richiede anche:
- requisiti soggettivi ex artt. 11 e 92 TULPS;
- iscrizione al Registro delle imprese, con iscrizione delle ditte individuali entro 30 giorni dall’avvio;
- nulla osta igienico-sanitari e certificazioni impiantistiche e di sicurezza;
- polizza assicurativa per la responsabilità verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva.
Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le norme di settore su pubblicità prezzi e periodi di apertura, pubblica sicurezza, sospensione e revoca, nonché comunicazioni statistiche ISTAT.
Albergo diffuso: servizi minimi e dotazioni
Il regolamento impone una serie di servizi minimi e dotazioni, riportati nella Tabella A. In sintesi, devono essere garantiti:
- reception e portineria con informazioni;
- custodia valori, servizio notturno, trasporto bagagli;
- prima colazione e bar, con forte valorizzazione di prodotti regionali e locali;
- lingue straniere, centralino telefonico, sveglia;
- cambio biancheria e pulizia quotidiana;
- organizzazione del tempo libero ed escursioni;
- ristorazione convenzionata o interna;
- esposizione e degustazione di prodotti tipici.
Sono previste dotazioni strutturali e tecnologiche quali acqua corrente, bagni privati e comuni, chiamata di allarme, riscaldamento, TV, telefono, internet, fax, sale comuni, bar, ristorante, accessibilità per persone con disabilità, segnaletica urbana, deposito per biciclette o attrezzature sportive e attrezzature per il tempo libero. Per gli alloggi con uso cucina sono richieste specifiche dotazioni minime di cucina e stoviglieria.
L’albergo diffuso può essere ad apertura annuale se esercita per almeno 9 mesi anche non consecutivi, oppure stagionale se esercita per meno di 9 mesi ma almeno 5.
Ospitalità diffusa: struttura, localizzazione e gestione
L’ospitalità diffusa riguarda alberghi, residenze turistico-alberghiere, locande, affittacamere, bed & breakfast, case e appartamenti per vacanze e agriturismi localizzati in borghi, nuclei storici o edifici isolati. Le strutture possono usare la denominazione aggiuntiva “Ospitalità diffusa” se, anche tramite forme consortili, raggiungono una capacità complessiva non inferiore a 60 posti letto.
Ogni struttura resta disciplinata dalla normativa propria della relativa tipologia. La caratteristica distintiva è la gestione unitaria di più strutture e di eventuali imprese di ristorazione tramite un centro di ricevimento, che funge da punto unico per promozione, commercializzazione, prenotazione, ricevimento, accoglienza e informazioni.
Se le strutture non fanno capo a un unico soggetto, i titolari devono costituire un consorzio o altro soggetto giuridico che gestisce il centro di ricevimento tramite convenzione. I titolari delle singole strutture restano responsabili dei servizi offerti dalle rispettive attività. È consentita anche la creazione o gestione di servizi aggiuntivi, come impianti sportivi, sale polivalenti e servizi benessere. Deve essere adottato un unico logo commerciale e una segnaletica omogenea.
Ospitalità diffusa: requisiti territoriali e localizzativi
L’ospitalità diffusa richiede un contesto di riconoscibile pregio storico-ambientale e una fruizione “estensiva” del territorio. Le strutture e il centro di ricevimento devono essere ubicati in borghi, nuclei o edifici singoli che presentino tali caratteristiche.
Le condizioni si considerano verificate quando:
- il borgo o nucleo è classificato zona A, ambito di conservazione, oppure zona NI, IS o ME con raggruppamento di edifici di pregio storico-ambientale;
- gli edifici singoli sono costruiti prima del 1900, presentano tipologie costruttive tradizionali o stile architettonico riconoscibile e si trovano in zona IS o in area di pregio paesistico-ambientale e/o architettonico ai sensi del Codice dei beni culturali.
I borghi e nuclei storici devono inoltre essere situati in una località abitata con non più di 2.000 residenti.
Le strutture possono essere distribuite in più borghi o comuni, ma se i comuni sono diversi devono essere confinanti tra loro, oppure interessati da almeno un itinerario dei gusti e dei profumi della l.r. 13/2007 o dall’Alta Via dei Monti Liguri. Il centro di ricevimento deve essere in posizione baricentrica o all’inizio del percorso turistico principale. I servizi di bar, prima colazione e ristorazione devono rispettare le distanze previste dalla Tabella B.
Ospitalità diffusa: servizi, dotazioni e autorizzazione
La capacità ricettiva minima complessiva è di 60 posti letto. Per i requisiti dimensionali delle unità abitative si rinvia alla normativa regionale di settore applicabile alle singole tipologie.
La Tabella B prevede, tra l’altro:
- reception e informazioni 12/24 ore nel centro di ricevimento;
- materiale informativo sul territorio;
- prima colazione obbligatoria per le camere;
- bar nei locali comuni;
- due lingue straniere, compreso l’inglese;
- ristorazione obbligatoria per alcune tipologie;
- organizzazione di escursioni;
- punto esposizione e degustazione di prodotti tipici;
- TV, telefono, fax, internet point;
- sale comuni, servizi igienici accessibili a persone con disabilità.
L’ospitalità diffusa è considerata ad apertura annuale se garantisce la capacità minima per almeno 9 mesi, anche non consecutivi, oppure stagionale se la garantisce per almeno 5 mesi ma meno di 9.
L’esercizio è subordinato all’autorizzazione del soggetto giuridico titolare del centro di ricevimento rilasciata dal Comune, previa verifica regionale dei requisiti e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza degli impianti. Le singole strutture restano soggette alle rispettive normative regionali.
Entrata in vigore e abrogazione
Il regolamento è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria ed è entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione. Tuttavia, risulta abrogato dall’art. 50 del R.R. 30 gennaio 2009, n. 2, e quindi oggi non ha applicazione pratica.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 25 ott 2007L.R. Liguria 5/2007
- Legge · 23 ott 2007L.R. Liguria 34/2007
- Legge · 8 nov 2007L.R. Liguria 6/2007
- Regolamento · 8 nov 2007R.R. Liguria 6/2007
- Legge · 12 nov 2007L.R. Liguria 36/2007
- Legge · 12 nov 2007L.R. Liguria 35/2007
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →