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Regolamento

R.R. Liguria 5/2007

Regolamento per la definizione dei requisiti e delle caratteristiche delle forme di ricettività diffusa previste all'articolo 2 comma 4, lettera b), della legge regionale 21 marzo 2007, n. 13 (disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle Enoteche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa).

Normativa regionaleR.R. Liguria 5/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Regolamento ligure del 25 ottobre 2007 sui requisiti di albergo diffuso e ospitalità diffusa nei comuni non costieri, con definizione di localizzazione, capacità minima, servizi, gestione e autorizzazioni. È stato però abrogato dal R.R. 30 gennaio 2009, n. 2, quindi oggi non è applicabile.

Ricettività diffusa in comuni non costieri della Liguria

Ricettività diffusa in Liguria

Il regolamento disciplina, per la Regione Liguria, le forme di ricettività diffusa previste dalla l.r. 13/2007 nei soli comuni non costieri. Definisce requisiti, caratteristiche strutturali e gestionali di albergo diffuso e ospitalità diffusa, oltre alle procedure autorizzative e alle dotazioni minime richieste.

Ambito di applicazione e definizioni generali

La disciplina si applica alle forme di ricettività diffusa localizzate nei comuni il cui confine amministrativo non tocca la costa. La ricettività diffusa è connotata da:

  • presenza di elementi della tradizione e della cultura locali valorizzabili;
  • volontà collettiva e politica di valorizzazione, promozione e animazione del patrimonio storico-culturale;
  • servizi di ricevimento, pernottamento e ospitalità offerti in unità abitative collocate in più stabili separati;
  • offerta libera e indifferenziata al pubblico;
  • gestione unitaria dei servizi, con un unico soggetto di riferimento per il cliente.

Il regolamento distingue due tipologie: albergo diffuso, con unità nello stesso centro storico o nelle immediate vicinanze, e ospitalità diffusa, con unità distribuite in più borghi, nuclei o edifici singoli nello stesso comune o in più comuni.

Requisiti comuni di contesto, struttura e gestione

Per entrambe le forme è richiesto un forte legame con il territorio e la presenza di un contesto storico-culturale e produttivo valorizzabile. Devono risultare documentati, e sono verificati dalla Regione, sia gli aspetti legati alle tradizioni e alla cultura fruibili dal turista, sia gli atti di valorizzazione, promozione e animazione del patrimonio locale.

Tra gli indici rilevanti figurano, in particolare:

  • manifestazioni ricorrenti, sagre, feste patronali, processioni, rievocazioni storiche;
  • musei o strutture espositive legate alla tradizione produttiva locale;
  • attività commerciali, artigianali o enogastronomiche radicate nel territorio;
  • chiusure o limitazioni al traffico nei centri storici, recupero edilizio coerente con le tipologie tradizionali, cura dell’illuminazione e delle insegne;
  • itinerari, punti informativi, visite guidate, guide o opuscoli, segnaletica direzionale;
  • spazi per feste ed eventi, manifestazioni permanenti o temporanee.

Per la gestione, il regolamento richiede in sostanza che il cliente si rapporti a un unico soggetto per prenotazione, ricevimento e ospitalità; i servizi possono però essere materialmente svolti anche da soggetti diversi, purché coordinati in modo unitario e, ove necessario, convenzionati.

Albergo diffuso: struttura, localizzazione e dimensione

L’albergo diffuso è una struttura imprenditoriale che offre alloggio e servizi complementari, anche ristorazione, in almeno sette unità abitative costituite da camere, con possibilità di alloggi con cucina o posto cottura entro il 30% della capacità ricettiva complessiva. La gestione deve essere esercitata in forma imprenditoriale.

Le unità devono essere collocate in un centro storico o nelle sue immediate vicinanze, in un contesto che consenta al turista di vivere in un “paese autentico”. Nel centro storico devono sussistere condizioni di pregio storico-ambientale e di vitalità sociale ed economica: in particolare, in un centro edificato con non più di 3.000 residenti, il centro storico deve essere classificato come zona A, ambito di conservazione o zona NI, e deve risultare abitato, dotato di servizi o comunque polo di attrazione per il territorio comunale.

Le unità abitative:

  • devono essere collocate, di regola, entro il perimetro del centro storico;
  • possono essere esterne solo fino al 20% del totale, se nelle immediate vicinanze;
  • devono essere distribuite in modo da garantire agevole accesso ai servizi;
  • normalmente devono trovarsi entro 250 metri lineari pedonali dai locali comuni;
  • i locali comuni devono preferibilmente essere in un unico stabile o in locali contigui e in posizione baricentrica.

La capacità ricettiva minima è di 30 posti letto complessivi. Sono disciplinate le caratteristiche delle camere e degli alloggi, le superfici minime, l’altezza interna e le deroghe per edifici storici, con particolare tutela delle caratteristiche tipologiche originarie.

Albergo diffuso: gestione, servizi e autorizzazione

La gestione deve fare capo a un unico soggetto giuridico, titolare dell’autorizzazione e responsabile della conduzione. I servizi diversi da prenotazione, ricevimento e pernottamento possono essere affidati a terzi autorizzati tramite convenzione, ma la responsabilità complessiva resta in capo al gestore principale.

L’attività è soggetta ad autorizzazione comunale, previa verifica regionale dei requisiti. L’autorizzazione richiede anche:

  • requisiti soggettivi ex artt. 11 e 92 TULPS;
  • iscrizione al Registro delle imprese, con iscrizione delle ditte individuali entro 30 giorni dall’avvio;
  • nulla osta igienico-sanitari e certificazioni impiantistiche e di sicurezza;
  • polizza assicurativa per la responsabilità verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva.

Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le norme di settore su pubblicità prezzi e periodi di apertura, pubblica sicurezza, sospensione e revoca, nonché comunicazioni statistiche ISTAT.

Albergo diffuso: servizi minimi e dotazioni

Il regolamento impone una serie di servizi minimi e dotazioni, riportati nella Tabella A. In sintesi, devono essere garantiti:

  • reception e portineria con informazioni;
  • custodia valori, servizio notturno, trasporto bagagli;
  • prima colazione e bar, con forte valorizzazione di prodotti regionali e locali;
  • lingue straniere, centralino telefonico, sveglia;
  • cambio biancheria e pulizia quotidiana;
  • organizzazione del tempo libero ed escursioni;
  • ristorazione convenzionata o interna;
  • esposizione e degustazione di prodotti tipici.

Sono previste dotazioni strutturali e tecnologiche quali acqua corrente, bagni privati e comuni, chiamata di allarme, riscaldamento, TV, telefono, internet, fax, sale comuni, bar, ristorante, accessibilità per persone con disabilità, segnaletica urbana, deposito per biciclette o attrezzature sportive e attrezzature per il tempo libero. Per gli alloggi con uso cucina sono richieste specifiche dotazioni minime di cucina e stoviglieria.

L’albergo diffuso può essere ad apertura annuale se esercita per almeno 9 mesi anche non consecutivi, oppure stagionale se esercita per meno di 9 mesi ma almeno 5.

Ospitalità diffusa: struttura, localizzazione e gestione

L’ospitalità diffusa riguarda alberghi, residenze turistico-alberghiere, locande, affittacamere, bed & breakfast, case e appartamenti per vacanze e agriturismi localizzati in borghi, nuclei storici o edifici isolati. Le strutture possono usare la denominazione aggiuntiva “Ospitalità diffusa” se, anche tramite forme consortili, raggiungono una capacità complessiva non inferiore a 60 posti letto.

Ogni struttura resta disciplinata dalla normativa propria della relativa tipologia. La caratteristica distintiva è la gestione unitaria di più strutture e di eventuali imprese di ristorazione tramite un centro di ricevimento, che funge da punto unico per promozione, commercializzazione, prenotazione, ricevimento, accoglienza e informazioni.

Se le strutture non fanno capo a un unico soggetto, i titolari devono costituire un consorzio o altro soggetto giuridico che gestisce il centro di ricevimento tramite convenzione. I titolari delle singole strutture restano responsabili dei servizi offerti dalle rispettive attività. È consentita anche la creazione o gestione di servizi aggiuntivi, come impianti sportivi, sale polivalenti e servizi benessere. Deve essere adottato un unico logo commerciale e una segnaletica omogenea.

Ospitalità diffusa: requisiti territoriali e localizzativi

L’ospitalità diffusa richiede un contesto di riconoscibile pregio storico-ambientale e una fruizione “estensiva” del territorio. Le strutture e il centro di ricevimento devono essere ubicati in borghi, nuclei o edifici singoli che presentino tali caratteristiche.

Le condizioni si considerano verificate quando:

  • il borgo o nucleo è classificato zona A, ambito di conservazione, oppure zona NI, IS o ME con raggruppamento di edifici di pregio storico-ambientale;
  • gli edifici singoli sono costruiti prima del 1900, presentano tipologie costruttive tradizionali o stile architettonico riconoscibile e si trovano in zona IS o in area di pregio paesistico-ambientale e/o architettonico ai sensi del Codice dei beni culturali.

I borghi e nuclei storici devono inoltre essere situati in una località abitata con non più di 2.000 residenti.

Le strutture possono essere distribuite in più borghi o comuni, ma se i comuni sono diversi devono essere confinanti tra loro, oppure interessati da almeno un itinerario dei gusti e dei profumi della l.r. 13/2007 o dall’Alta Via dei Monti Liguri. Il centro di ricevimento deve essere in posizione baricentrica o all’inizio del percorso turistico principale. I servizi di bar, prima colazione e ristorazione devono rispettare le distanze previste dalla Tabella B.

Ospitalità diffusa: servizi, dotazioni e autorizzazione

La capacità ricettiva minima complessiva è di 60 posti letto. Per i requisiti dimensionali delle unità abitative si rinvia alla normativa regionale di settore applicabile alle singole tipologie.

La Tabella B prevede, tra l’altro:

  • reception e informazioni 12/24 ore nel centro di ricevimento;
  • materiale informativo sul territorio;
  • prima colazione obbligatoria per le camere;
  • bar nei locali comuni;
  • due lingue straniere, compreso l’inglese;
  • ristorazione obbligatoria per alcune tipologie;
  • organizzazione di escursioni;
  • punto esposizione e degustazione di prodotti tipici;
  • TV, telefono, fax, internet point;
  • sale comuni, servizi igienici accessibili a persone con disabilità.

L’ospitalità diffusa è considerata ad apertura annuale se garantisce la capacità minima per almeno 9 mesi, anche non consecutivi, oppure stagionale se la garantisce per almeno 5 mesi ma meno di 9.

L’esercizio è subordinato all’autorizzazione del soggetto giuridico titolare del centro di ricevimento rilasciata dal Comune, previa verifica regionale dei requisiti e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza degli impianti. Le singole strutture restano soggette alle rispettive normative regionali.

Entrata in vigore e abrogazione

Il regolamento è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria ed è entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione. Tuttavia, risulta abrogato dall’art. 50 del R.R. 30 gennaio 2009, n. 2, e quindi oggi non ha applicazione pratica.

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