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Regolamento

R.R. Liguria 6/2007

Regolamento di attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007 n. 22 (norme in materia di energia)

Normativa regionaleR.R. Liguria 6/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Regolamento regionale ligure del 2007 che disciplina requisiti minimi, metodo di calcolo, classificazione energetica, contenuto dell’attestato, rilascio, controlli e ispezioni degli edifici, in attuazione della l.r. 22/2007 e della normativa UE/nazionale. È stato però abrogato dal R.R. 22 gennaio 2009, n. 1, quindi oggi non è applicabile.

Certificazione energetica degli edifici in Liguria

Certificazione energetica degli edifici in Liguria

Il regolamento definisce, per la Regione Liguria, il sistema di certificazione energetica degli edifici in attuazione dell’articolo 29 della l.r. 22/2007 e nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale sul rendimento energetico nell’edilizia. La disciplina è però oggi superata, perché il regolamento è stato abrogato dal R.R. 22 gennaio 2009, n. 1.

Finalità e ambito di applicazione

Il provvedimento mira a ridurre i consumi energetici nel settore civile attraverso criteri tecnici uniformi per la certificazione energetica. Si applica alle fattispecie richiamate dall’articolo 28 della l.r. 22/2007 e riguarda:

  • criteri per il contenimento dei consumi di energia;
  • requisiti minimi di rendimento energetico;
  • prescrizioni per la certificazione energetica;
  • metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche integrate;
  • criteri e modalità di certificazione;
  • accertamenti e ispezioni sulle prestazioni energetiche;
  • procedura di rilascio dell’attestato di certificazione energetica.

Definizioni e fonti tecniche di riferimento

Per le definizioni valgono quelle del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni, oltre a quelle riportate negli allegati del regolamento. Le principali fonti tecniche di settore sono individuate nell’allegato A. Il calcolo del fabbisogno energetico deve essere coerente con la vigente UNI EN 832 e con la raccomandazione CTI R03/3 richiamata nel testo.

Requisiti minimi di prestazione energetica

I requisiti minimi riguardano:

  • involucro edilizio e sue prestazioni termiche;
  • fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale;
  • fabbisogno di energia per acqua calda sanitaria;
  • climatizzazione estiva;
  • illuminazione artificiale.

Per la climatizzazione invernale si applicano:

  • per i nuovi edifici, i valori limite dell’allegato B, anticipando a livello regionale limiti nazionali previsti dal 1° gennaio 2010;
  • per gli edifici esistenti, i livelli di prestazione energetica del d.lgs. 192/2005, con entrata in vigore graduale dal 1° gennaio 2008 e dal 1° gennaio 2010, secondo l’allegato B;
  • per l’involucro, i valori di trasmittanza limite dell’allegato C;
  • per gli impianti, i limiti dell’allegato D del d.lgs. 192/2005.

Raccolta dei dati e informazioni per il calcolo

La stima del fabbisogno energetico si basa su dati relativi a:

  • caratteristiche tipologiche dell’edificio;
  • caratteristiche termiche e costruttive;
  • dati climatici;
  • modalità di occupazione e uso;
  • caratteristiche dell’impianto.

Se mancano informazioni sufficienti, in particolare per edifici anteriori al 1978, si usano le tabelle di trasmittanza dell’allegato E. Per edifici costruiti dopo il 1978 si utilizzano le schede dell’allegato F1 e, se necessario, dati reperiti in sopralluogo su murature, finestre e coperture. Per gli impianti termici e per l’acqua calda sanitaria sono previste le schede degli allegati F2, F3 e F4 e la documentazione della caldaia, oltre alle informazioni su eventuali ristrutturazioni o ammodernamenti.

Metodologia di calcolo del rendimento energetico

Il regolamento adotta un metodo di calcolo basato su bilancio energetico in regime stazionario, senza considerare le variazioni dinamiche giornaliere delle temperature interne ed esterne. Il software impiegato deve rispettare la UNI EN 832 e il produttore deve rilasciare apposita dichiarazione di conformità.

Il calcolo considera:

  • dati di progetto per temperatura interna ed esterna;
  • effetti degli apporti solari e interni secondo i dati convenzionali della normativa di riferimento;
  • contributi interni valutati separatamente secondo la UNI 10379.

Procedimento di calcolo

Il procedimento comprende:

  • definizione del volume riscaldato e delle eventuali zone non riscaldate;
  • definizione della temperatura di progetto e, se necessario, delle modalità di funzionamento intermittente;
  • individuazione della durata convenzionale della stagione di riscaldamento e dei dati climatici in base alla zona climatica;
  • calcolo delle dispersioni termiche;
  • calcolo degli apporti solari;
  • calcolo del fabbisogno annuale di calore per il riscaldamento;
  • calcolo del fabbisogno annuale per la produzione di acqua calda sanitaria;
  • determinazione del fabbisogno complessivo di energia primaria moltiplicando i fabbisogni per i rispettivi rendimenti globali.

Criteri di classificazione energetica

La classificazione energetica dell’edificio nel certificato si fonda su tre parametri:

  • fabbisogno di energia primaria per climatizzazione invernale e acqua calda sanitaria (EPi);
  • dispersioni dell’involucro;
  • rendimento globale degli impianti per climatizzazione invernale e acqua calda sanitaria.

La scala delle classi va da A a G, con una classe aggiuntiva “non qualificato energeticamente” (NQE) per gli edifici con indice superiore al 200% del valore limite EPLi. Le soglie sono parametriche rispetto al rapporto di forma S/V e ai gradi-giorno della località. Le soglie di riferimento legislative richiamate nel testo collocano i confini tra alcune classi in corrispondenza delle date 8 ottobre 2005, 1° gennaio 2008 e 1° gennaio 2010.

Contenuto del certificato energetico

Il certificato energetico, redatto secondo l’allegato G, è strutturato in frontespizio e retro e deve consentire all’utente di comprendere la qualità energetica dell’edificio.

Nel frontespizio sono indicati:

  • numero identificativo;
  • data di rilascio e di scadenza;
  • ubicazione, zona climatica, proprietario, tipologia edilizia, anno di costruzione;
  • classificazione del fabbisogno di energia primaria;
  • benefici ambientali ottenibili con interventi migliorativi;
  • fabbisoglio attuale e fabbisoglio raggiungibile con interventi di efficienza;
  • dati sulle emissioni di CO2 e sul potenziale di riduzione.

Nel retro sono riportati:

  • classificazione dell’involucro edilizio;
  • classificazione del rendimento globale degli impianti;
  • interventi migliorativi consigliati, suddivisi in involucro, impianto e fonti rinnovabili, con energia risparmiata, costo aggiuntivo e tempo di ritorno dell’investimento;
  • valutazione qualitativa dell’impianto di condizionamento estivo, se presente;
  • dati identificativi dell’ente certificatore.

Procedura per il rilascio e aggiornamento dell’attestato

La certificazione viene richiesta dal proprietario, dal progettista, dal direttore dei lavori o dall’amministratore del condominio a un professionista abilitato iscritto nell’elenco regionale di cui all’articolo 30 della l.r. 22/2007. Il professionista:

  • calcola gli indici di prestazione energetica secondo l’allegato H;
  • compila e rilascia l’attestato;
  • invia copia alla Regione Liguria e al Comune dove è ubicato l’edificio.

Tutti gli oneri della certificazione sono a carico del richiedente.

Ispezioni e verifiche

Il sistema prevede controlli in conformità alla normativa nazionale, comunitaria e regionale, in misura pari al 5% annuo delle certificazioni effettuate. Le ispezioni svolte da ARPAL per i Comuni riguardano almeno il 5% degli edifici di nuova costruzione o in ristrutturazione e consistono nella verifica in corso d’opera:

  • della completezza della documentazione progettuale e della coerenza con la realizzazione;
  • del rispetto del progetto con riferimento a materiali dell’impianto termico, generatore di calore, corpi radianti, sistema di regolazione e isolamento della distribuzione.

In caso di violazioni si applicano le sanzioni previste dall’articolo 33, commi 10 e 11, della l.r. 22/2007.

Le verifiche di idoneità per il controllo pubblico della qualità energetica comprendono:

  • accertamento documentale;
  • valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o diagnosi;
  • sopralluoghi per verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto realizzato.

Entrata in vigore e obsolescenza

Il regolamento è entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. È tuttavia da considerarsi obsoleto e non più utile nella pratica, perché espressamente abrogato dal R.R. 22 gennaio 2009, n. 1.

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