Cassazione Civile, Ordinanza n. 31953/2025 del 08/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (impresa)
La controversia
Una società operante nella produzione di matrici per stampa, con impianti a ciclo continuo e circa 60 dipendenti, ha agito per il risarcimento dei danni asseritamente subiti a seguito di due interruzioni nell'erogazione dell'energia elettrica verificatesi nel 2013, senza preavviso, che avrebbero causato il fermo dei macchinari, il mancato utilizzo del personale, la rottamazione di merce in lavorazione e perdite economiche di varia natura. Il tribunale aveva accolto la domanda e liquidato il danno anche con l'ausilio di consulenza tecnica. La corte d'appello, invece, ha riformato la decisione rigettando la domanda per difetto di prova del danno, ritenendo che le testimonianze avessero dimostrato solo l'interruzione del servizio e non le concrete conseguenze patrimoniali. Con il ricorso per cassazione la società attrice ha dedotto, da un lato, nullità della sentenza per travisamento della prova testimoniale ex art. 115 c.p.c. e, dall'altro, omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse confuso la prova dell'esistenza del danno con quella del suo esatto ammontare, omettendo di considerare che il danno-conseguenza era certo e che, semmai, la sua quantificazione avrebbe dovuto avvenire in via equitativa ex art. 1226 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti esposti in motivazione, cassando in relazione la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione. Ha ritenuto infondato il profilo di travisamento del fatto probatorio come prospettato, ma ha accolto la censura di omesso esame del fatto decisivo, rilevando che la corte territoriale aveva confuso la prova dell'an del danno con la prova del quantum. Poiché l'esistenza del danno era stata ritenuta certa, la quantificazione avrebbe dovuto essere affrontata mediante valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., eventualmente anche prescindendo dalle conclusioni della consulenza tecnica o disponendone la rinnovazione, e non con un rigetto per asserita mancanza di prova delle conseguenze dannose. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2050 c.c.
Richiamato dalla corte di merito per qualificare la vicenda nell'ambito della responsabilità per esercizio di attività pericolosa.
art. 115 c.p.c.
Il ricorso lo invocava per il preteso travisamento della prova; la Corte ha chiarito che il motivo non riguardava un travisamento del fatto probatorio in sé, ma la valutazione del contenuto della prova.
art. 1226 c.c.
"Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa"
Opera come criterio sussidiario e residuale per la liquidazione del danno certo ma non precisamente quantificabile; non può sostituire la prova dell'esistenza del danno né sanare carenze istruttorie sul nesso causale.
art. 2056 c.c.
Richiama nell'ambito della responsabilità extracontrattuale i criteri di valutazione del danno, compreso quello equitativo ex art. 1226 c.c.
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
Parametro processuale invocato per la nullità della sentenza per travisamento della prova.
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
Parametro processuale utilizzato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 366, comma primo, n. 6, c.p.c.
La Corte ha rilevato che la ricorrente aveva indicato il fatto storico, il dato testuale/extratestuale, il come e il quando della discussione e la decisività, in linea con l'onere di specificazione del ricorso.
art. 196 c.p.c.
Richiamato come possibile strumento per disporre la rinnovazione della consulenza tecnica, ove ritenuta nulla o inidonea.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma sul rito camerale in Cassazione menzionata nell'intestazione procedurale.
Massime di principio
- Il travisamento della prova testimoniale non va confuso con la critica alla valutazione del contenuto della prova: il primo attiene alla svista sul fatto probatorio in sé, mentre la seconda integra, al più, un vizio di motivazione o di omesso esame del fatto storico nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
- Quando l'esistenza del danno è certa, ma ne sia difficile la precisa quantificazione, il giudice deve procedere alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.; non può rigettare la domanda per mancanza di prova del quantum se il danno-conseguenza risulta già dimostrato.
- La valutazione equitativa del danno ha natura sussidiaria e residuale: presuppone un danno oggettivamente accertato e non può sostituire la prova del danno né quella del nesso causale.
- In presenza di una prova già acquisita sulla verificazione del danno e sui parametri utili alla sua stima, il giudice non può arrestarsi a un non liquet, ma deve utilizzare i poteri di liquidazione equitativa, anche eventualmente discostandosi dalle conclusioni del consulente tecnico.
- Nel ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è necessario indicare il fatto storico omesso, il dato testuale o extratestuale da cui risulta, il come e il quando della sua discussione processuale e la sua decisività.
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