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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18583/2025 del 16/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (240 ore) per violazione degli obblighi connessi alla sua esecuzione: il condannato aveva svolto solo 20 ore e poi aveva interrotto il servizio senza più prendere contatti. Il ricorrente ha dedotto ragioni di salute (invalidità riconosciuta successivamente, riduzione della capacità lavorativa del 50%), difficoltà a trovare altro Ente disponibile e ha segnalato un domicilio idoneo successivamente alla pronuncia, chiedendo comunque l'applicazione di altra misura sostitutiva più grave (detenzione domiciliare) invece della conversione nella pena detentiva residua.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso per cassazione. Ha ritenuto provata la sospensione del servizio e la mancata comunicazione delle ragioni, valutando le deduzioni del ricorrente a-specifiche e non documentate. Ha confermato la corretta applicazione dell'art. 66 l. n. 689/1981 da parte del Tribunale: la revoca della pena sostitutiva e la conversione della parte residua nella pena detentiva sostituita, escludendo la detenzione domiciliare per l'assenza di domicilio idoneo e per il perdurante inadempimento. Il fatto che il domicilio idoneo sia stato indicato solo dopo il provvedimento è considerato sopravvenuto e non rilevante. Il ricorrente è condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 66 legge n. 689/1981

    «Salvo quanto previsto dall'articolo 71 per la pena pecuniaria, la mancata esecuzione della pena sostitutiva, ovvero la violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad essa inerenti, ne determina la revoca e la parte residua si converte nella pena detentiva sostituita ovvero in altra pena sostitutiva più grave».

    La norma attribuisce al giudice della revoca un potere discrezionale: in caso di violazione grave o reiterata può revocare la sostitutiva e decidere se convertire la residua nella pena detentiva o applicare un'altra pena sostitutiva più grave. Nel caso concreto il Tribunale ha escluso la sostituiva domiciliare per mancanza di domicilio idoneo e per l'inadempimento protratto.

  • art. 56 legge n. 689/1981

    Richiamata dal ricorrente nelle censure, ma le sue deduzioni sono state ritenute aspecifiche e prive di documentazione; il giudice di merito non ha ritenuto provate le circostanze poste a giustificazione della mancata esecuzione.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Richiamato per indicare la pena originaria (4 mesi) inflitta con giudizio di patteggiamento; conferma l'origine e la quantificazione della pena sostitutiva poi disposta.

  • art. 71 legge n. 689/1981

    Menzi onata nella formulazione di art. 66 quale eccezione riferita alla pena pecuniaria; non centrale nel caso, ma citata a chiarire il testo normativo.

  • riforma "Cartabia"

    Richiamata dalla difesa come presunta imposizione di applicare sempre una pena sostitutiva più grave alla revoca; la Corte esclude tale interpretazione: la riforma non ha eliminato la discrezionalità del giudice prevista dall'art. 66.

  • art. 616, comma 1

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • La revoca di una pena sostitutiva per violazione grave o reiterata richiede fatti provati e documentati: il giudice valorizza la concreta interruzione dell'esecuzione e la mancata comunicazione delle ragioni.
  • Spetta al ricorrente fornire documentazione probatoria immediata e pertinente (certificati medici, attestazioni di contatti con altri Enti, comunicazioni formalizzate) per giustificare la mancata esecuzione; deduzioni aspecifiche non convincono la giurisdizione di legittimità.
  • L'art. 66 l. n. 689/1981 attribuisce al giudice discrezionalità: la conversione in pena detentiva o l'applicazione di altra pena sostitutiva più grave dipendono dalla valutazione delle circostanze (gravità dell'inadempimento, prognosi di rispetto delle prescrizioni, esistenza di domicilio idoneo).
  • Fatti sopravvenuti alla pronuncia (es. indicazione di domicilio idoneo dopo il provvedimento) hanno rilevanza limitata se non provano la situazione esistente al momento del provvedimento impugnato.
  • L'assenza di domicilio idoneo può precludere la detenzione domiciliare sostitutiva; occorre dimostrare in modo documentato la sussistenza di un domicilio stabile e idoneo al momento della valutazione.
  • In sede di impugnazione in Cassazione le questioni di fatto non adeguatamente provate in grado antecedente difficilmente vengono accolte; la Corte verifica la correttezza della valutazione giurisdizionale e l'interpretazione del diritto, non rimpiazza il sindacato sul merito privo di supporto probatorio.

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