Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 2 del 11-1-2005

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica il completamento delle operazioni di rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni per il 2005 e illustra le modifiche apportate al data base pensioni, le regole di perequazione automatica, il rinnovo delle prestazioni INVCIV, il trattamento fiscale e i conguagli, nonché le comunicazioni inviate ai pensionati. Sono inoltre richiamate le procedure per casi particolari, come revisioni sanitarie scadute, assegni di invalidità, trasformazioni al compimento dei 65 anni, assegni straordinari di sostegno all’esodo e pensioni ai superstiti. La circolare disciplina infine addizionali regionali e comunali, contributo di solidarietà, periodicità dei pagamenti, certificazioni fiscali e mandati di pagamento di gennaio 2005.

Rinnovo delle pensioni per l’anno 2005

Rinnovo delle pensioni per l’anno 2005

La circolare illustra le operazioni di rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni per il 2005, già completate dall’Istituto. Il documento descrive gli adeguamenti del data base pensioni, le regole di perequazione automatica, il rinnovo delle prestazioni assistenziali e le principali ricadute fiscali e contabili per le Sedi.

Aggiornamenti del data base delle pensioni

In relazione all’evoluzione normativa in materia pensionistica, il data base centrale delle pensioni è stato modificato. Le specifiche della nuova interfaccia saranno pubblicate sull’Intranet dell’Istituto.

Nel segmento GP1 è stato inserito il dato relativo all’ora della movimentazione, visualizzato nel campo GP1TMPN, utile anche per l’ordinamento corretto delle movimentazioni avvenute nella stessa giornata.

Nel segmento GP2 sono stati introdotti nuovi campi per:

  • la memorizzazione della data di perfezionamento dei requisiti;
  • il numero di settimane e di contributi esteri utili per il diritto e per la misura;
  • la sospensione cautelativa dell’integrazione al minimo in relazione al compimento dell’età pensionabile nello Stato estero;
  • l’applicazione dell’articolo 48 del Regolamento CEE n. 1408/1971 o di analoga disposizione di convenzione bilaterale;
  • la decorrenza di tale applicazione.

Sempre nel GP2 sono stati inseriti campi destinati alla memorizzazione del codice di rilevanza delle dichiarazioni reddituali, distinti per varie aree reddituali: redditi utili per diritto e/o misura della pensione, redditi da lavoro dipendente all’estero, redditi per trattamenti di famiglia, maggiorazioni sociali, incumulabilità con redditi da lavoro autonomo, benefici derivanti dalla sentenza n. 240 del 1994 della Corte costituzionale e redditi per integrazione virtuale.

Nel segmento GP3 sono stati aggiunti dati relativi a oneri detraibili e deducibili, al contributo di solidarietà, alle sospensioni IRPEF per calamità naturali e al bonus d’ingresso o uscita per i lavoratori già dipendenti dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, trasferiti all’E.T.I. o ad altra società derivata.

Perequazione automatica

Il decreto ministeriale del 20 novembre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 2004, ha fissato per il 2005 la perequazione automatica previsionale nella misura dell’1,9 per cento. Lo stesso decreto conferma anche il 2,5 per cento già applicato in via previsionale per il 2004.

Gli importi dei trattamenti minimi e le fasce di pensione per l’applicazione della rivalutazione sono riportati nell’allegato 1.

Per il rinnovo 2005 continua ad applicarsi l’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che impone di calcolare la rivalutazione sul cumulo dei trattamenti erogati dall’INPS e dagli altri Enti presenti nel Casellario centrale per ciascun pensionato. Ai fini del calcolo sono considerate le pensioni INPS diverse da quelle espressamente escluse e quelle erogate da altri Enti, purché l’Ente erogatore abbia comunicato che rientrano nel campo di applicazione della norma. Tale informazione è memorizzata nel campo GP1AV35N con il codice 2.

La perequazione spettante sul trattamento complessivo viene poi ripartita proporzionalmente tra le pensioni interessate. Le modalità dettagliate sono richiamate dalla circolare n. 102 del 6 luglio 2004.

L’aumento dell’1,9 per cento è stato applicato anche, sulla base delle informazioni memorizzate dalle Sedi, agli importi dovuti ai beneficiari diversi dal pensionato nei piani gestiti dalla procedura "Pagamenti ridotti o disgiunti" per:

  • assegno divorzile per ex coniuge superstite (M4);
  • assegno alimentare per figli (M5);
  • assegno alimentare per ex coniuge (M6).

Analogo criterio è stato adottato per l’importo “Altra pensione” relativo ai piani di recupero N1 – Trattenuta Fondo Clero.

Rinnovo delle prestazioni per invalidi civili, ciechi e sordomuti

Le prestazioni della categoria INVCIV sono state rinnovate dal 1° gennaio 2005 applicando gli adeguamenti comunicati dall’ISTAT. In particolare:

  • i limiti di reddito per il diritto alle prestazioni sono aumentati del 2,3 per cento;
  • la quota perequabile delle indennità è aumentata del 3,09 per cento;
  • pensioni e assegni sono aumentati dell’1,9 per cento.

Indennità di frequenza

Le indennità di frequenza continuano a essere rinnovate secondo la fascia memorizzata:

  • fascia 49: pagamento da gennaio a giugno, sospensione automatica da luglio a settembre, ripresa da ottobre;
  • fascia 50: pagamento per l’intero anno;
  • fascia 97: rinnovo con importo pari a zero.

Talassemia major e drepanocitosi

Le indennità previste dall’articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per i lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi, liquidate come prestazioni INVCIV con fascia 70 e 71, sono state rinnovate per il 2005 adeguandone l’importo al trattamento minimo.

Trasformazione in assegno sociale al compimento dei 65 anni

Nel corso del rinnovo sono state ricalcolate le prestazioni spettanti a invalidi civili e sordomuti che compiono 65 anni entro il 30 novembre 2005, attribuendo l’assegno sociale dal mese successivo al compimento dell’età, purché negli archivi siano presenti i dati reddituali necessari per accertare il diritto e la misura.

Se le Sedi non hanno segnalato in tempo utile i dati reddituali, le prestazioni devono essere ricostituite. In assenza di dati aggiornati, viene comunque attribuito l’importo dell’assegno sociale, ma senza gli aumenti previsti:

  • dall’articolo 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  • dall’articolo 52 della legge 27 dicembre 1999, n. 488.

Le Sedi devono quindi procedere alla ricostituzione indicando i redditi aggiornati del titolare e, se coniugato, anche del coniuge.

Prestazioni INVCIV con revisione sanitaria scaduta e assegni di invalidità

Per evitare erogazioni indebite, le prestazioni INVCIV con revisione sanitaria scaduta sono state azzerate dal mese successivo alla scadenza. Sono però rimaste in pagamento le prestazioni per invalidi civili nei casi in cui la revisione sia prevista dopo il compimento del 65° anno di età.

Quando la prestazione deve tornare in pagamento a seguito di revisione sanitaria, le Sedi devono:

  • confermare l’avvenuta revisione tramite la procedura REVSAN;
  • attivare la ricostituzione, necessaria per ripristinare il pagamento.

Gli assegni di invalidità scaduti e non confermati sono sospesi con azzeramento dalla data di scadenza del triennio. La sospensione non opera per i titolari che abbiano già perfezionato l’età per la pensione di vecchiaia. Anche in questo caso, per il riavvio del pagamento occorre l’invio della segnalazione tramite REVSAN e la successiva ricostituzione.

Assegni straordinari di sostegno all’esodo

Gli assegni straordinari di sostegno al reddito delle categorie VOCRED, VOCOOP e VOESO sono stati rinnovati secondo le regole speciali previste per tali prestazioni.

La circolare ribadisce che non è stata applicata alcuna perequazione e che l’importo in pagamento resta invariato dalla decorrenza originaria, in linea con le precedenti istruzioni richiamate dalle circolari n. 55 dell’8 marzo 2001 e n. 94 del 3 giugno 2003.

La tassazione degli assegni straordinari VOCRED e VOCOOP segue quanto già indicato dalla risoluzione n. 17 dell’Agenzia delle Entrate del 29 gennaio 2003.

Per gli assegni straordinari erogati dal Fondo di solidarietà per il personale già dipendente dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, trasferito all’E.T.I. o ad altra società derivata, viene applicato il regime di tassazione ordinaria, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con nota n. 2004/133790 del 30 luglio 2004.

Pensioni ai superstiti e altre situazioni particolari

Le pensioni ai superstiti intestate a un unico titolare e scadenti nel 2005 sono state rinnovate con importo mensile perequato fino al mese precedente la cessazione del diritto e con importo pari a zero dal mese della perdita del diritto.

Le Sedi devono:

  • eliminare la pensione se il titolare cessa dal diritto;
  • ricostituire la pensione se viene documentato il permanere del diritto come studente o inabile.

In caso di eliminazione per cessazione del diritto, devono essere corrisposti anche i ratei di tredicesima maturati.

La circolare ricorda inoltre che l’incremento fino a 516,46 euro, previsto dall’articolo 38 della legge finanziaria 2002, è stato attribuito anche a chi compie l’età prevista nel corso del 2005 e aveva già titolo al 31 dicembre 2004 alla maggiorazione sociale o all’aumento dell’assegno sociale o della pensione sociale.

Verifica dei dati reddituali

Nel rinnovo 2005 i dati reddituali sono stati aggiornati mediante la procedura QRED. In presenza di redditi analitici, la procedura ha aggregato i dati dichiarati dal soggetto e quelli presenti nel data base reddituale con i trattamenti pensionistici registrati nel Casellario centrale dei pensionati, sia INPS sia di altri Enti, elaborandoli secondo le rilevanze utili per ciascuna prestazione.

In assenza di redditi analitici, la procedura ha considerato le pensioni influenti presenti nel Casellario e ha memorizzato i relativi importi nell’area GP2 solo se superiori a quelli già archiviati.

A seguito di tali verifiche, alcune pensioni risultano pagate da gennaio 2005 con importi inferiori rispetto a dicembre 2004, altre con importi superiori. I pensionati che subiscono una riduzione ricevono una comunicazione dedicata con l’indicazione dei redditi utilizzati e l’invito a verificare e segnalare tempestivamente eventuali variazioni.

Tassazione delle pensioni

Per il 2005 le ritenute IRPEF sono state determinate secondo le modalità dell’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Arretrati soggetti a tassazione separata

Dal 1° gennaio 2005 cessa la disciplina transitoria che, nel biennio 2003-2004, assoggettava gli arretrati di pensione a tassazione separata alle aliquote e agli scaglioni in vigore fino al 2002.

Gli arretrati corrisposti dal 1° gennaio 2005 e riferiti ad anni precedenti sono assoggettati a imposta con aliquota media, calcolata secondo le aliquote e gli scaglioni previsti dalla legge n. 289/2002 e secondo le istruzioni richiamate dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/E del 15 marzo 2004.

Tassazione congiunta

La tassazione congiunta per i titolari di più trattamenti pensionistici erogati da Enti diversi, prevista dall’articolo 8 del d.lgs. n. 314/1997, è stata operata in misura proporzionale secondo le nuove modalità indicate dalla circolare n. 57 del 22 dicembre 2003 dell’Agenzia delle Entrate.

Quote a favore di ex coniuge superstite ed ex coniuge

La tassazione della quota corrisposta al beneficiario dell’assegno alimentare all’ex coniuge (M6) e dell’assegno divorzile all’ex coniuge superstite (M4) viene effettuata tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 2 della legge n. 289/2002, secondo le modalità già illustrate nel messaggio n. 84 del 12 marzo 2003.

Addizionale regionale e comunale all’IRPEF

L’addizionale regionale dovuta per il 2004 è stata determinata sulla base dei dati della certificazione fiscale a consuntivo e viene trattenuta nel corso del 2005 in 11 mensilità. Se l’importo annuo è inferiore a 0,55 euro, il recupero avviene in unica soluzione.

Per ciascuna Regione, nella tabella n. 11 dell’allegato 1 sono riportate le modalità di calcolo e una sintesi delle disposizioni applicabili.

Anche l’addizionale comunale dovuta per il 2004 è stata determinata sulla base della certificazione fiscale a consuntivo, con trattenuta in 11 mensilità nel 2005 o recupero in unica soluzione se l’importo annuo è inferiore a 0,55 euro. L’elenco dei Comuni e delle aliquote applicabili è tratto dal sito del Dipartimento politiche fiscali ed è riportato nell’allegato 4.

Determinazione dei dati fiscali a consuntivo e codici di destinazione

I dati fiscali a consuntivo sono stati rideterminati tenendo conto:

  • delle rettifiche operate dalle Sedi nel corso dell’anno con le procedure richiamate dalla circolare n. 122 del 5 maggio 1995;
  • delle variazioni dei codici di detrazione trasmesse dalle Sedi con procedura SIMA;
  • delle variazioni di detrazioni e imponibile trasmesse dagli Enti per i titolari anche di pensioni INPS;
  • delle rettifiche operate automaticamente dalla procedura centrale di pagamento dei conguagli.

Sono inoltre indicati i “codici di destinazione” delle certificazioni fiscali nel campo GP3CDST, distinti tra pensioni abbinate fiscalmente e non abbinate fiscalmente, con valori specifici in funzione della localizzazione della certificazione e della situazione del trattamento. Viene anche previsto il codice E per gli assegni straordinari del Fondo di solidarietà del credito ordinario e cooperativo.

Contributo di solidarietà

In applicazione dell’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è stato applicato un contributo di solidarietà del 3 per cento sui trattamenti pensionistici superiori alla soglia prevista dalla norma, a decorrere dal 1° gennaio 2004 e per un periodo di tre anni.

I criteri di calcolo e le modalità applicative sono stati già illustrati con circolare n. 160 del 16 dicembre 2004. Gli importi di pensione dai quali scatta il contributo sono riportati nella tabella P.1 dell’allegato 1.

Conguagli da rinnovo

Con il rinnovo 2005 tutti i conguagli sono stati memorizzati nell’archivio CONGUAGLI come validati e vengono gestiti al momento dell’estrazione della rata mensile, risultando consultabili con la procedura ARTE.

Le procedure centrali hanno calcolato:

  • conguagli imponibili IRPEF a credito del pensionato;
  • conguagli non imponibili IRPEF a credito del pensionato;
  • conguagli di pensione deducibili IRPEF a debito del pensionato;
  • conguagli di pensione non deducibili IRPEF a debito del pensionato;
  • conguagli a debito per recuperi richiesti dalla Sede sui rimborsi fiscali e per recupero dell’acconto IRPEF disposto dalla procedura di estrazione della rata mensile;
  • conguagli per addizionale regionale e comunale;
  • conguagli per contributo di solidarietà.

IRPEF a debito o a credito del pensionato

I conguagli IRPEF a debito sono registrati con codice 140 nel campo GP8MD52, con importo nel campo GP8MD53E, e trattenuti in due rate sulle mensilità di gennaio e febbraio 2005; se l’importo non supera 6,00 euro, il recupero avviene in unica soluzione.

I conguagli IRPEF a credito sono corrisposti con la rata di gennaio 2005 e registrati con codice 139 nel campo GP8MD52.

Recuperi su rimborsi IRPEF e acconti

Il conguaglio a debito per recupero sui rimborsi IRPEF, corrispondente all’importo memorizzato nel campo GP3CM04E nel 2004, è registrato con codice 141 e trattenuto in unica soluzione sulla mensilità di gennaio 2005.

Il recupero può derivare da:

  • richiesta della Sede tramite procedura online di rettifica della certificazione fiscale a preventivo;
  • conguagli gestiti con procedura ARTE con residuo da recuperare;
  • acconto IRPEF disposto dalla procedura di estrazione della rata mensile.

Conguagli di pensione imponibili e non imponibili a credito

Per i conguagli imponibili IRPEF a credito, il conguaglio lordo è registrato con codice 526 e il netto con codice 133; l’importo netto si somma alla rata in pagamento e le ritenute IRPEF vengono aggiunte al campo GP8MD04E.

Per i conguagli non imponibili a credito, il conguaglio è registrato con codice 528 e sommato all’importo in pagamento.

Conguagli deducibili e non deducibili a debito

Per i conguagli deducibili a debito, il conguaglio è registrato con codice 525 e sottratto dalla rata; sul GP3 viene riportato con segno negativo.

Per i conguagli non deducibili a debito, il conguaglio è registrato con codice 527 e sottratto dall’importo in pagamento.

Addizionali e contributo di solidarietà

I conguagli per addizionale regionale e comunale 2004 sono memorizzati con i codici 520 e 521. I conguagli relativi al contributo di solidarietà sono recuperati in unica soluzione, registrati con codice 522 e sottratti dall’importo in pagamento.

Periodicità di pagamento

I limiti per la corresponsione anticipata delle pensioni, stabiliti dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 350 del 10 marzo 1998, restano invariati anche dopo la perequazione:

  • pagamenti fino a 5,00 euro mensili: rate annuali anticipate;
  • pagamenti superiori a 5,00 euro e fino a 60,00 euro: rate semestrali anticipate;
  • pagamenti superiori a 60,00 euro: rate mensili anticipate.

Comunicazioni ai pensionati

Per il 2005 è stato predisposto l’invio in un unico plico del Mod. ObisM, del Mod. CUD 2004 e della modulistica specifica per le prestazioni INVCIV.

Il Mod. ObisM contiene le informazioni su tutte le pensioni erogate dall’Istituto a favore del singolo pensionato, riporta una sola volta i dati anagrafici e fiscali del soggetto e un riquadro con gli importi mensili di ciascuna pensione. Sono inoltre riportate le informazioni sulla perequazione automatica previsionale e un riquadro dedicato alle ritenute per addizionale regionale e comunale.

Il modello è inviato al domicilio del pensionato, oppure all’indirizzo del tutore se presente.

L’importo della rata di gennaio 2005 non è indicato nel modello ObisM, come già nel 2004; le informazioni sul pagamento di gennaio sono comunicate dagli Enti pagatori solo se il pagamento comprende conguagli.

Certificazione dei redditi e adempimenti INVCIV

Nel contesto del rinnovo è stata emessa la certificazione unica CUD 2005, secondo il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 novembre 2004. La certificazione deve essere consegnata agli interessati entro il 15 marzo 2005.

Per le prestazioni INVCIV sono inviate anche le dichiarazioni di responsabilità previste dalla legge n. 662/1996:

  • ai titolari di indennità di accompagnamento viene inviato il Mod. ICRIC01, da presentare entro il 31 marzo di ogni anno per dichiarare la sussistenza o meno del ricovero gratuito in istituto;
  • ai titolari di assegno mensile viene inviato il Mod. ICINC01, da presentare entro il 31 marzo di ogni anno per dichiarare la permanenza dell’iscrizione nelle liste di collocamento.

Le dichiarazioni vanno restituite alle Sedi INPS, ai Comuni o alle ASL; per i residenti in Sicilia, la restituzione avviene alle Prefetture, ai Comuni o alle ASL. Non sono richieste ai titolari di prestazioni INVCIV disabili intellettivi e minorati psichici per i quali sia già memorizzato il codice 4 nel campo GP1AJ11.

Mandati di pagamento e iniziative informative

I mandati di pagamento di gennaio 2005 sono stati trasmessi a Posteitaliane e agli istituti bancari. Gli importi sono consultabili con la procedura AGENDA1 secondo le consuete modalità.

La circolare invita infine le Sedi a promuovere ogni iniziativa utile per informare i pensionati, anche tramite stampa, radio e televisione, comunicati e incontri con patronati e sindacati dei pensionati, in base alle esigenze e possibilità locali.

Punti principali

Aggiornamenti del data base pensioni

Sono state introdotte modifiche al data base centrale delle pensioni per adeguarlo all’evoluzione normativa. Nel segmento GP1 è stata inserita l’ora della movimentazione; nel GP2 sono stati aggiunti nuovi dati relativi a requisiti, settimane e contributi esteri, sospensione dell’integrazione al minimo e informazioni reddituali con nuovi campi di rilevanza; nel GP3 sono stati inseriti dati su oneri detraibili e deducibili, contributo di solidarietà, sospensione IRPEF per calamità naturali e bonus d’ingresso/uscita per ex dipendenti dei Monopoli di Stato trasferiti all’E.T.I. o società derivate.

Perequazione automatica per il 2005

Il decreto del 20 novembre 2004 fissa l’aumento di perequazione automatica per il 2005 nella misura dell’1,9 per cento e conferma il 2,5 per cento già applicato in via previsionale per il 2004. La rivalutazione si applica anche sul cumulo dei trattamenti erogati dall’INPS e da altri Enti, nei casi previsti dall’articolo 34 della legge n. 448/1998, e viene ripartita proporzionalmente tra le pensioni interessate. La stessa aliquota dell’1,9 per cento è stata applicata anche ad alcuni importi gestiti tramite la procedura di pagamenti ridotti o disgiunti e al Fondo Clero.

Rinnovo delle prestazioni INVCIV

Le prestazioni a favore di invalidi civili, ciechi e sordomuti sono state rinnovate dal 1° gennaio 2005 con adeguamenti differenziati: +2,3 per cento per i limiti di reddito, +3,09 per cento per la quota perequabile delle indennità e +1,9 per cento per pensioni e assegni. Sono disciplinate anche le indennità di frequenza, rinnovate in base alla fascia memorizzata, e le indennità per talassemia major e drepanocitosi, adeguate al trattamento minimo.

Trasformazioni e revisioni delle prestazioni INVCIV

Per gli invalidi civili e sordomuti che compiono 65 anni entro il 30 novembre 2005, le prestazioni sono ricalcolate con attribuzione dell’assegno sociale dal mese successivo al compimento dell’età, se risultano disponibili i dati reddituali necessari; in mancanza, le Sedi devono ricostituire le prestazioni. Le prestazioni INVCIV con revisione sanitaria scaduta sono azzerate dal mese successivo alla scadenza, salvo i casi in cui la revisione è prevista dopo i 65 anni; per ripristinare il pagamento, le Sedi devono confermare la revisione con REVSAN e attivare la ricostituzione. Anche gli assegni di invalidità scaduti e non confermati sono sospesi alla scadenza del triennio, salvo il raggiungimento dell’età per la vecchiaia.

Pensioni ai superstiti e assegni straordinari

Le pensioni ai superstiti intestate a un unico titolare e scadenti nel 2005 sono state rinnovate con importo perequato fino al mese precedente la perdita del diritto e azzerate dal mese di cessazione; le Sedi devono eliminare la pensione o ricostituirla se il diritto permane per studio o inabilità, corrispondendo anche i ratei di tredicesima maturati in caso di eliminazione. Gli assegni straordinari di sostegno all’esodo (VOCRED, VOCOOP, VOESO) sono stati rinnovati senza perequazione, con tassazione secondo le istruzioni già richiamate e, per i trattamenti del Fondo Monopoli di Stato, con applicazione della tassazione ordinaria.

Verifica reddituale e ricostituzioni d’ufficio

Nel rinnovo sono stati aggiornati i dati reddituali tramite la procedura QRED, che aggrega i redditi dichiarati e quelli presenti nel Casellario centrale dei pensionati per determinare i cumuli rilevanti ai fini delle prestazioni. Alcune pensioni risultano ricalcolate con importo inferiore o superiore rispetto a dicembre 2004 e i pensionati interessati da riduzioni ricevono una comunicazione con i redditi utilizzati. Le pensioni con variazioni d’importo anteriori a gennaio 2004 sono state poste in pagamento con l’importo aggiornato e contraddistinte con specifici codici per consentire alle Sedi la ricostituzione d’ufficio e la gestione dei conguagli.

Tassazione, addizionali e contributo di solidarietà

La circolare disciplina le ritenute IRPEF 2005, la tassazione separata degli arretrati a partire dal 1° gennaio 2005, la tassazione congiunta dei trattamenti erogati da Enti diversi e le modalità di tassazione di alcune quote corrisposte ai beneficiari di assegni alimentari e divorzili. Sono inoltre regolati l’addizionale regionale e comunale dovute per il 2004, trattenute nel 2005 in 11 mensilità o in unica soluzione se l’importo annuo è inferiore a 0,55 euro, e il contributo di solidarietà del 3 per cento sui trattamenti superiori alla soglia prevista dalla legge finanziaria 2004.

Conguagli da rinnovo

Tutti i conguagli da rinnovo sono stati memorizzati nell’archivio dedicato come validati e gestiti in sede di estrazione della rata mensile. Sono previste diverse codifiche per conguagli IRPEF a debito o credito, recuperi sui rimborsi fiscali, conguagli imponibili e non imponibili, importi deducibili o non deducibili, addizionali regionali e comunali e contributo di solidarietà. I recuperi a debito sono generalmente trattenuti in una o due rate secondo importo e tipologia.

Comunicazioni ai pensionati e mandati di pagamento

Per il 2005 viene inviato in un unico plico il modello ObisM, il CUD 2004 e la modulistica INVCIV. Il CUD 2005 deve essere consegnato agli interessati entro il 15 marzo 2005. Le dichiarazioni di responsabilità per indennità di accompagnamento e assegni mensili devono essere presentate entro il 31 marzo, con specifiche modalità per i residenti in Sicilia. I mandati di pagamento di gennaio 2005 sono stati trasmessi a Posteitaliane e agli istituti bancari.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.