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Legge

L.R. Emilia-Romagna 1/2006

NORME PER LA TUTELA SANITARIA DELLA POPOLAZIONE DAI RISCHI DERIVANTI DALL'IMPIEGO DI SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 1/2006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge dell’Emilia-Romagna disciplina il sistema regionale di controllo per l’uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, i nulla osta di categoria B, le autorizzazioni all’allontanamento dei rifiuti radioattivi, gli organismi tecnici e la vigilanza. Prevede anche la rete regionale di controllo della radioattività ambientale. Restano fermi i rinvii al d.lgs. 101/2020 e le disposizioni transitorie sugli organismi tecnici già costituiti.

Tutela sanitaria dai rischi delle radiazioni ionizzanti e controlli regionali

Tutela sanitaria dai rischi derivanti dall’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti

La legge disciplina per la Regione Emilia-Romagna un sistema regionale di controllo delle attività che comportano l’uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, con l’obiettivo di tutelare la popolazione, i lavoratori e l’ambiente. La disciplina è coordinata con il decreto legislativo n. 101 del 2020, al quale la legge rinvia per definizioni, criteri tecnici e regime generale di settore.

Oggetto, ambito e rinvii al diritto statale

La legge riguarda in particolare:

  • il nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B per pratiche con esposizioni a scopo medico;
  • l’autorizzazione all’allontanamento dei rifiuti prodotti nell’ambito di pratiche soggette a notifica o autorizzazione;
  • l’individuazione delle autorità competenti e degli organismi tecnici di supporto;
  • le strutture di vigilanza e controllo;
  • l’organizzazione della rete regionale di controllo della radioattività ambientale.

Per le definizioni si rinvia integralmente al Titolo II del d.lgs. n. 101 del 2020. La Giunta regionale deve inoltre stabilire, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, le modalità per esprimere il parere al Ministero competente nei procedimenti relativi al nulla osta di categoria A e ai depositi e impianti di smaltimento di rifiuti radioattivi.

Autorità competenti per i provvedimenti

Il nulla osta di categoria B e le eventuali spedizioni dei relativi rifiuti radioattivi per attività mediche, medico-veterinarie e di ricerca scientifica in vivo e in vitro svolte presso strutture sanitarie sono rilasciati dal Comune nel cui territorio è ubicato l’insediamento. Per sorgenti mobili, la competenza spetta al Comune in cui è ubicata la sede operativa del richiedente, dove le sorgenti sono detenute quando non utilizzate in campo.

L’autorizzazione all’allontanamento dei materiali radioattivi provenienti da pratiche soggette a sola notifica è rilasciata dalla Regione, che si avvale di ARPAE.

Regione e Comuni possono avvalersi degli organismi tecnici e delle strutture addette alla vigilanza; tali supporti sono utilizzabili anche dalle amministrazioni statali nell’esercizio delle rispettive competenze.

Procedimento per il nulla osta e per l’autorizzazione all’allontanamento

Le domande di nulla osta e di autorizzazione all’allontanamento dei rifiuti per pratiche soggette a nulla osta di categoria B vanno presentate al Comune titolare del procedimento. Il Comune trasmette la domanda all’organismo tecnico, che rende il parere entro 60 giorni; il provvedimento finale è rilasciato entro 30 giorni dal ricevimento del parere.

Per i rifiuti provenienti da pratiche soggette a sola notifica, la domanda va presentata all’autorità regionale competente, che la trasmette all’organismo tecnico competente per territorio. Anche in questo caso il parere è reso entro 60 giorni e il provvedimento finale entro 30 giorni. In caso di diniego, resta possibile presentare la richiesta secondo la procedura prevista per le pratiche soggette a nulla osta di categoria B.

I criteri tecnici e la documentazione da presentare sono quelli previsti dagli allegati del d.lgs. n. 101 del 2020 richiamati dalla legge. In caso di variazioni nella pratica che incidano sull’oggetto del provvedimento o sulle prescrizioni tecniche, è necessario chiedere un nuovo nulla osta o una nuova autorizzazione.

Per le strutture sanitarie di nuova realizzazione, il nulla osta è rilasciato contestualmente all’autorizzazione sanitaria regionale, previo parere dell’organismo tecnico.

Organismi tecnici di supporto

Le Aziende USL devono costituire, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, organismi tecnici presso i Dipartimenti di sanità pubblica. Essi supportano le autorità competenti nel rilascio dei nulla osta e delle autorizzazioni all’allontanamento dei rifiuti.

Gli organismi esprimono i pareri tecnici necessari e si occupano, in particolare, delle prescrizioni per prove ed esercizio delle pratiche, della consulenza sui profili di protezione della popolazione e dei lavoratori anche in caso di incidenti, e delle prescrizioni a tutela della popolazione e dell’ambiente.

L’istruttoria è svolta dal Dipartimento di sanità pubblica dell’Azienda USL competente, con il supporto di ARPA. I componenti sono nominati dal direttore generale dell’Azienda USL e l’organismo è presieduto dal direttore del Dipartimento o da un suo delegato. La Giunta regionale definisce composizione, organizzazione, funzionamento e tariffe a carico dei soggetti privati richiedenti.

Vigilanza e protezione dei lavoratori

La vigilanza sull’applicazione della legge è affidata ai Dipartimenti di sanità pubblica delle Aziende USL territorialmente competenti per i profili di tutela della salute della popolazione e dei lavoratori, e ad ARPA per la salvaguardia dell’ambiente da inquinamenti radioattivi.

La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata dal Titolo XI del d.lgs. n. 101 del 2020, nel rispetto dei principi del d.lgs. n. 81 del 2008.

Controllo della radioattività ambientale e rete regionale

La Regione programma e organizza una rete regionale di prelievo e analisi per rilevare eventuali variazioni della contaminazione radioattiva nelle principali matrici alimentari e ambientali. La gestione operativa delle attività di rilevamento e misura è affidata ad ARPAE Emilia-Romagna.

La Giunta regionale disciplina con proprio atto l’organizzazione e il funzionamento della rete, anche in attuazione del Piano nazionale radon, nonché le modalità di diffusione dei dati rilevati.

Regime transitorio e rinvio finale

Restano efficaci la composizione e i pareri degli organismi tecnici già costituiti secondo la disciplina previgente, per quanto compatibili con il nuovo quadro normativo. Per quanto non previsto dalla legge e dai provvedimenti attuativi, si applica il d.lgs. n. 101 del 2020.

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