Cassazione Penale, Ordinanza n. 34347/2026 del 24/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Il testo non specifica ulteriori statuizioni sulla causa di non punibilità invocata, oltre a rilevare l’inammissibilità dei motivi.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 12 settembre 2025 della Corte d’appello dell’Aquila, che lo aveva condannato per falsa testimonianza, reato previsto dall’art. 372 c.p. I motivi riguardavano il giudizio di responsabilità, la valutazione delle prove e la sussistenza della causa di non punibilità prevista dall’art. 384 c.p. La Corte ha rilevato che le censure riproponevano questioni già adeguatamente esaminate dai giudici di merito e miravano a ottenere una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti; inoltre, le ha giudicate generiche perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 372 c.p.
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all'art. 372 c.p.);
La disposizione individua il reato per il quale era intervenuta la condanna impugnata; la Corte non ne sviluppa un’interpretazione sostanziale.
art. 384 c.p.
Esaminati i motivi del ricorso proposto da Cuoco Cristian, relativi al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove, alla sussistenza della causa di non punibilità prevista dall'art. 384 c.p.;
La causa di non punibilità prevista dalla disposizione era stata invocata nel ricorso, ma la Corte ha dichiarato inammissibili le censure senza esporre un’interpretazione della norma.
Massime di principio
- Sono inammissibili le censure che si limitano a riproporre questioni già adeguatamente valutate dai giudici di merito e che mirano, in sostanza, a ottenere dalla Corte di cassazione una diversa valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti.
- Sono inammissibili i motivi di ricorso che risultano generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, perché non si confrontano con le ragioni poste a fondamento della decisione.
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