Cassazione Penale, Sentenza n. 26683/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 9 dicembre 2024 con la quale il GIP aveva rigettato la richiesta di dissequestro e restituzione dell'oro depositato tramite il contratto "Conto Tesoro" con E.G.M. s.p.a., ovvero del suo controvalore in denaro; la ricorrente sosteneva di essere terzo di buona fede e proprietaria dei preziosi, lamentando confusione contabilmente imputabile alla società sequestrata e chiedendo il riconoscimento della restituzione o del controvalore
La decisione
Il Tribunale di Lecce, sezione riesame, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto il 9 dicembre 2024. Motivazione: l'appello era meramente ripropositivo di questioni già decise con precedente provvedimento (24/11/2023) senza nuovi elementi, mancava l'interesse concreto e attuale a ottenere un risultato immediato e vantaggioso per l'impugnante; inoltre l'oro era già stato venduto dall'amministratore giudiziario con autorizzazione del GIP e il ricavato versato nel F.U.G., sicché la ricorrente può rivendicare solo un diritto di credito da verificare nell'ambito del procedimento previsto dagli artt. 52 e ss. del d.lgs. n. 159/2011 (domanda di ammissione dei crediti e udienza di verifica ai sensi dell'art. 57), e le eventuali opzioni contrattuali devono essere esercitate nei confronti dell'amministratore giudiziario (art. 56 d.lgs. 159/2011), previa autorizzazione del giudice se richiesto
Norme richiamate
art. 322-bis c.p.p.
Norma richiamata quale base procedurale dell'impugnazione; il Tribunale ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto ai sensi di tale disposizione perché ripropositivo e privo di nuovi elementi
d.lgs. n. 159/2011 (artt. 52 e ss.)
Previsione del regime di tutela dei terzi di buona fede nei confronti dei beni sottoposti a misure ablative; la sentenza indica che il terzo che reclama l'origine esclusiva del bene ha comunque diritto a partecipare alla verifica dei crediti e a far valere la propria pretesa nella formazione dello stato passivo
d.lgs. n. 159/2011 (art. 57)
Disciplina della procedura di verifica dei crediti e fissazione dell'udienza cui i terzi creditori devono partecipare: il Tribunale ha rimandato la decisione sul riconoscimento del credito della ricorrente a tale procedimento
d.lgs. n. 159/2011 (art. 58)
Prevede l'eventuale riconoscimento del credito dei terzi; la ricorrente invocava tale rimedio come alternativa alla restituzione immediata
art. 104-bis disp. att. c.p.p.
Richiamata per affermare l'applicabilità delle disposizioni del d.lgs. 159/2011 alla procedura penale in esame
art. 56 d.lgs. n. 159/2011
Consente all'amministratore giudiziario di subentrare nelle posizioni contrattuali dell'impresa sequestrata; il Tribunale ha osservato che le opzioni contrattuali della ricorrente possono essere esercitate nei confronti dell'amministratore giudiziario
art. 310 c.p.p.
Riferimento normativo e giurisprudenziale sul contenuto minimo richiesto nell'appello cautelare: l'atto deve indicare i punti di censura e i motivi in termini specifici; la mancanza di specificità e di novità può determinarne l'inammissibilità
Massime di principio
- Un terzo che reclama la proprietà di beni sottoposti a sequestro preventivo deve dimostrare novità o elementi non già valutati in precedenti provvedimenti per evitare l'inammissibilità dell'impugnazione per riproposizione
- La buona fede del terzo è condizione necessaria ma non sufficiente ad ottenere immediatamente la restituzione: spesso il rimedio è il riconoscimento di un credito da valutare nella procedura concorsuale prevista dal d.lgs. n. 159/2011 (artt. 52 e ss., art. 57)
- Se l'amministratore giudiziario ha ottenuto autorizzazione a vendere i beni sequestrati e ha depositato il ricavato nel Fondo Unico Giustizia, il terzo può trovarsi nella posizione di creditore e dovrà partecipare alla verifica dei crediti per ottenere il controvalore
- Quando i beni sono materialmente o contabilmente confusi con quelli dell'impresa sequestrata, il terzo ha l'onere probatorio di dimostrare l'identificazione e la separabilità dei propri beni; l'assenza di tracciabilità specifica può portare al riconoscimento solo di un credito
- Le facoltà contrattuali spettanti al cliente di un'impresa sequestrata (ritiro, cessione, conversione) possono essere esercitate nei confronti dell'amministratore giudiziario e, se configurano atti di straordinaria amministrazione, richiedono l'autorizzazione del giudice delegato
- In sede di impugnazione cautelare è essenziale indicare concretamente il vantaggio immediato che si intende ottenere e fornire elementi nuovi e specifici rispetto ai precedenti provvedimenti; altrimenti il gravame rischia l'inammissibilità per carenza di interesse attuale
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