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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01434/2026 del 14/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per violazione di legge e vizio di motivazione l'esclusione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131‑bis c.p., sostenendo che la Corte territoriale, pur avendo richiamato elementi favorevoli (tasso alcolico di poco superiore alla soglia, incensuratezza, modalità e circostanze del fatto), li ha ignorati e ha motivato il diniego facendo leva esclusivamente su un elemento negativo, ossia la richiamata aggravante di cui all'art. 186, comma 2‑sexies d.lgs. n.285/1992, peraltro non contestata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato la motivazione della Corte territoriale perché basata su un unico elemento negativo e priva della valutazione complessiva e bilanciata richiesta dall'art. 131‑bis c.p. (che richiede la considerazione congiunta delle modalità della condotta, dell'esiguità del danno o del pericolo e del grado di colpevolezza). Ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente alla questione dell'applicabilità dell'art. 131‑bis e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria per un nuovo giudizio su quel punto.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. b), D.Lvo. 30 aprile 1992, n. 285

    Norma incriminatrice applicata in primo grado per guida in stato di ebbrezza; nell'ambito del caso indica il tipo di reato commesso (guida con tasso alcolico superiore ai limiti).

  • art. 186, comma 2‑sexies, D.Lgs. 30/4/1992 n.285

    Circostanza aggravante richiamata dalla Corte territoriale come motivo per negare l'art. 131‑bis; la Cassazione osserva che tale richiamo, se non contestato e rimasto unico elemento negativo, non può giustificare da solo il diniego senza la valutazione complessiva degli altri elementi.

  • art. 131‑bis cod. pen.

    la punibilità è esclusa quando, sia per le modalità della condotta che per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità

    Causa di non punibilità che richiede una valutazione complessiva e storica della fattispecie alla luce di tre indicatori (modalità della condotta, esiguità del danno/pericolo, grado di colpevolezza). I criteri sono cumulativi per il riconoscimento e alternativi rispetto al diniego: il negativo riscontro di uno solo preclude l'applicazione.

  • art. 133, comma 1, cod. pen.

    Richiamato per indicare che nella valutazione della tenuità devono essere considerate l'azione, la gravità del danno o del pericolo e l'intensità del dolo o del grado della colpa.

  • Sez. U, 25/02/2016, n.13681 (Tushaj)

    Giurisprudenza di legittimità che delinea i tre indicatori per la valutazione della particolare tenuità e sottolinea la necessità di una valutazione complessa e bilanciata di tutti gli elementi concreti della fattispecie.

  • Sez. 4, n. 31843 del 17/05/2023

    Precisa che l'art. 131‑bis può applicarsi anche al reato di guida in stato di ebbrezza e che l'assenza dei presupposti per la sua applicazione deve essere motivata con riferimento alle concrete modalità del fatto che generino un pericolo significativo.

Massime di principio

  • L'art. 131‑bis c.p. richiede una valutazione complessiva e bilanciata di modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo e grado di colpevolezza: il giudice non può negare la causa di non punibilità basandosi su un solo elemento negativo.
  • Nel reato di guida in stato di ebbrezza l'applicabilità dell'art. 131‑bis è possibile; la presenza di tassi alcolemici poco superiori alla soglia, l'incensuratezza e modalità non pericolose della condotta sono elementi da valutare favorevolmente in combinazione.
  • Il richiamo a circostanze aggravanti non contestate non può sostituire la valutazione globale richiesta per escludere la punibilità; la motivazione deve esplicitare perché gli elementi positivi non bastano a configurare la particolare tenuità.
  • In caso di decisione di merito che ometta il corretto bilanciamento degli indicatori dell'art. 131‑bis, la Cassazione può annullare e rinviare per nuovo giudizio limitatamente a quella questione.
  • Il giudizio sulla tenuità del fatto è intrinsecamente concreto e storico: ogni caso va valutato nella sua interezza, e il diniego della causa di non punibilità richiede una motivazione che consideri tutte le circostanze rilevanti.

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