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Sentenza

Sentenza del 17/06/2015 n. 3562 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - IRPEG/IRES, IRAP e IVA - Qualifica ente non commerciale - Rapporto associativo - Onere della prova - Attività commerciale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la qualificazione fiscale di un ente associativo ai fini IRPEG/IRES, IRAP e IVA e, in particolare, la possibilità di beneficiare del regime agevolato previsto per gli enti non commerciali e associativi. Il principio affermato è che la mera conformità dell’atto costitutivo e dello statuto alle prescrizioni normative non è sufficiente: occorre verificare anche l’attività concretamente svolta e le modalità effettive di gestione. Se l’ente opera secondo modalità tipiche di un’impresa for profit, l’attività può essere qualificata come commerciale. L’ente che invoca il regime agevolato deve provare il possesso e il rispetto di tutti i requisiti, sia formali sia sostanziali.

La decisione

La pretesa di beneficiare automaticamente dell’agevolazione fiscale è stata esclusa. Gli enti associativi non godono di uno status generale di extrafiscalità e possono essere sottoposti a imposizione quando, in concreto, svolgono attività commerciali. La valutazione deve quindi basarsi non solo sulla documentazione statutaria, ma anche sul rapporto associativo effettivo, sulle modalità di svolgimento dell’attività e sulla gestione economica dell’ente. L’esito è favorevole all’Amministrazione finanziaria, in quanto viene confermata la necessità di assoggettare a tassazione l’attività avente natura commerciale, salvo prova contraria dell’ente.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917/1986, art. 111

    La norma prevedeva il trattamento agevolato per determinate attività degli enti associativi, subordinandolo al rispetto dei requisiti previsti dalla legge e alla concreta natura dell’attività svolta.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 4

    La disposizione disciplina la rilevanza ai fini IVA delle attività svolte da enti e associazioni. L’applicazione delle agevolazioni dipende dalla concreta configurazione dell’attività e non dalla sola forma statutaria.

  • D.Lgs. n. 460/1997, art. 5

    La norma ha modificato la disciplina fiscale degli enti non commerciali e associativi, rafforzando la necessità di verificare i requisiti sostanziali e le modalità effettive di svolgimento dell’attività.

Massime di principio

  • Un ente associativo non è automaticamente esente da imposte solo perché possiede uno statuto conforme alla legge: conta anche l’attività concretamente esercitata.
  • Il regime agevolato deve essere provato dall’ente che lo invoca, attraverso la dimostrazione sia dei requisiti formali sia di quelli sostanziali.
  • La presenza di corrispettivi, organizzazione imprenditoriale, gestione orientata al profitto o rapporti non realmente associativi può comportare la qualificazione dell’attività come commerciale.
  • In caso di controllo fiscale, è importante documentare l’effettività del rapporto associativo, la partecipazione dei soci, l’assenza di finalità lucrative e la coerenza tra statuto, contabilità e gestione concreta.
  • La valutazione fiscale deve privilegiare la sostanza economica dell’attività rispetto alla sola veste giuridica dell’ente.

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