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Ordinanza

Ordinanza n. 3255/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’art. 7, comma 4, lettera e), punto ii), del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 27 del 16 febbraio 2026, recante “Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, nella parte in cui impone ai docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione all’insegnamento all’estero, e siano in attesa del provvedimento di riconoscimento, di “dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente entro i termini di presentazione dell’istanza di cui al comma 3 per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”, in palese e irragionevole contrasto con quanto disposto dal medesimo art. 7, comma 4, lettera e), punto i), del D.M. n. 27/2026, che consente a chi sta conseguendo lo stesso titolo in Italia di essere “inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2026”; - delle GPS della provincia di Torino, ove nel frattempo redatta, nella parte in cui esclude i ricorrenti ai sensi dell’art. 7, comma 4, lettera e), punto ii), del DM n. 27 del 16 febbraio 2026, che alla data del 16 marzo 2026 non avevano ancora completato il corso di specializzazione per insegnanti di sostegno all’estero (TFA sostegno); - nonché di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato. E PER L’ACCERTAMENTO del diritto dei ricorrenti all’inserimento con riserva nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per la provincia di Torino, per il biennio 2026/2027 e 2027/2028, in applicazione estensiva e costituzionalmente orientata dell’art. 7, comma 4, del D.M. 16 febbraio 2026 n. 27, a seguito della specializzazione come insegnante di sostegno che sarà da loro conseguita in Spagna entro il 30 giugno 2026, sciogliendo la riserva entro il 2 luglio 2026.

Giustizia amministrativa202605046

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: art. 7, comma 4, lettera e), punto ii), dell’ordinanza ministeriale n. 27/2026 e, ove formate, graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Torino nella parte relativa all’esclusione dei ricorrenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, frequentanti percorsi di specializzazione sul sostegno all’estero, deducevano di conseguire i relativi titoli entro il 30 giugno 2026. Impugnavano la disciplina dell’art. 7, comma 4, lettera e), punto ii), dell’O.M. n. 27/2026, lamentando una disparità di trattamento e l’irragionevolezza della previsione che consente l’inserimento con riserva dei candidati che conseguono in Italia l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2026, ma subordina l’inserimento con riserva dei candidati con titolo estero ancora non riconosciuto alla dichiarazione di avere presentato la domanda di riconoscimento entro il termine di presentazione dell’istanza GPS, fissato al 16 marzo 2026. Chiedevano l’annullamento della disposizione e l’accertamento del diritto all’inserimento con riserva nella prima fascia delle GPS della provincia di Torino per il biennio 2026/2027-2027/2028, in vista del conseguimento del titolo in Spagna entro il 30 giugno 2026 e del successivo scioglimento della riserva.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto, in sede di valutazione sommaria, non irragionevole la disciplina ministeriale, rilevando che il termine del 16 marzo 2026 opera per i candidati che devono dichiarare i titoli già conseguiti e per quelli con titolo estero già conseguito e riconosciuto. L’inserimento con riserva riguarda invece situazioni differenti: da un lato, il conseguimento successivo in Italia del titolo entro il 30 giugno 2026; dall’altro, un titolo estero già conseguito ma ancora privo del riconoscimento richiesto dall’ordinamento italiano, per il quale è necessaria la previa presentazione della domanda di riconoscimento entro il termine per l’istanza. Il giudice ha escluso la comparabilità tra chi conseguirà il titolo in Italia entro il 30 giugno 2026 e chi conseguirà all’estero, entro la stessa data, un titolo non ancora riconosciuto. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 7, commi 3 e 4, O.M. n. 27/2026

    qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto dall’Amministrazione preposta, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo

    La disciplina richiede, per la partecipazione, la dichiarazione dei titoli conseguiti entro il termine di presentazione della domanda e, per i titoli esteri già conseguiti e riconosciuti, l’indicazione degli estremi del provvedimento di riconoscimento.

  • art. 7, comma 4, lettera e), punto i), O.M. n. 27/2026

    inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2026

    Consente l’iscrizione con riserva nella prima fascia per chi consegue in Italia il titolo entro il 30 giugno 2026, con esclusione in caso di mancato conseguimento o mancata comunicazione.

  • art. 7, comma 4, lettera e), punto ii), O.M. n. 27/2026

    dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente entro i termini di presentazione dell’istanza di cui al comma 3 per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo

    Per il titolo estero già conseguito ma non ancora riconosciuto, l’inserimento con riserva è subordinato alla presentazione della domanda di riconoscimento entro il 16 marzo 2026.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta perché le censure non sono apparse meritevoli di favorevole considerazione nella valutazione sommaria.

Massime di principio

  • Una disciplina delle graduatorie può subordinare l’inserimento con riserva del candidato munito di titolo estero non ancora riconosciuto alla previa presentazione della domanda di riconoscimento entro il termine per la presentazione dell’istanza, senza che ciò sia irragionevole quando il titolo estero non è ancora riconosciuto dall’amministrazione competente.
  • Non sono necessariamente comparabili, ai fini dell’inserimento con riserva in una graduatoria, il candidato che conseguirà in Italia il titolo abilitante o di specializzazione entro una data successiva al termine di presentazione della domanda e il candidato che conseguirà all’estero, entro la stessa data, un titolo subordinato al riconoscimento secondo la normativa nazionale.
  • La previsione di un termine uniforme per la presentazione delle istanze non impone di trattare allo stesso modo situazioni caratterizzate da diversi presupposti giuridici: il conseguimento futuro del titolo in Italia e il riconoscimento amministrativo di un titolo estero costituiscono fattispecie differenti.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelare

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