Risoluzione n. 3 del 12/01/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle entrate chiarisce che gli indennizzi forfetari riconosciuti agli investitori delle banche in liquidazione non costituiscono reddito imponibile, perché hanno natura di mero reintegro patrimoniale (danno emergente). Il medesimo trattamento vale anche per le somme ottenute tramite la procedura arbitrale alternativa.
Trattamento fiscale degli indennizzi del Fondo di solidarietà per le banche in liquidazione
Trattamento fiscale degli indennizzi del Fondo di solidarietà per le banche in liquidazione
La risoluzione esamina il regime fiscale delle somme erogate agli investitori vittime della risoluzione di alcuni istituti di credito nell’ambito del Fondo di solidarietà istituito dalla normativa del 2015-2016. Il chiarimento riguarda sia l’indennizzo forfetario diretto sia le somme ottenute tramite procedura arbitrale alternativa.
Quesito posto dal contribuente
L’istante è un obbligazionista coinvolto nella risoluzione della Banca Popolare Etruria e del Lazio. Egli chiede quale sia il corretto trattamento fiscale degli indennizzi previsti per gli investitori che avevano acquistato strumenti finanziari subordinati entro il 12 giugno 2014 e li detenevano alla data della risoluzione.
Il dubbio riguarda due modalità di accesso alle risorse del Fondo:
- la presentazione dell’istanza per l’erogazione dell’indennizzo forfetario;
- la procedura arbitrale prevista in alternativa per chi non abbia presentato tale istanza.
L’istante evidenzia anche la questione dell’alternatività tra le due procedure per gli strumenti acquistati entro il 12 giugno 2014, chiedendo se gli importi percepiti debbano o meno concorrere alla formazione del reddito.
Soluzione prospettata dal contribuente
Il contribuente ritiene che, sia nel caso di rimborso forfetario sia nel caso di rimborso ottenuto tramite arbitrato, non vi sia rilevanza reddituale per le indennità risarcitorie che mirano a reintegrare il patrimonio del soggetto o a risarcire la perdita economica subita, cioè il danno emergente.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia ricostruisce il sistema di tutela previsto dalla legge di stabilità 2016 e dal decreto-legge n. 59 del 2016.
In particolare:
- l’articolo 1, commi da 855 a 861, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha istituito un Fondo di solidarietà per gli investitori che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi da:
- Banca delle Marche S.p.A.;
- Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio - Società cooperativa;
- Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A.;
- Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A.
- l’accesso alle prestazioni è riservato a persone fisiche, imprenditori individuali, imprenditori agricoli o coltivatori diretti, nonché ai successori mortis causa;
- il comma 857 prevede una domanda per l’erogazione delle prestazioni e consente che le procedure siano anche di natura arbitrale;
- il comma 860 stabilisce che il Fondo è surrogato nei diritti dell’investitore al risarcimento del danno, nei limiti della prestazione corrisposta.
Successivamente, l’articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, ha previsto:
- al comma 1, la possibilità per gli investitori che avevano acquistato strumenti finanziari entro il 12 giugno 2014 e li detenevano alla data della risoluzione delle banche di chiedere al Fondo un indennizzo forfetario;
- al comma 3, che l’indennizzo è pari all’80 per cento del corrispettivo pagato per l’acquisto, al netto degli oneri e delle spese connessi nonché del differenziale positivo tra il rendimento degli strumenti e il tasso di mercato collegato ai titoli di Stato italiani;
- al comma 6, che l’istanza va presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, e che la sua presentazione non consente il ricorso alla procedura arbitrale;
- al comma 10, che chi non ha presentato l’istanza può esperire in via alternativa la procedura arbitrale, la quale preclude la procedura per l’indennizzo forfetario; inoltre, l’istanza relativa a strumenti acquistati entro il 12 giugno 2014 non preclude l’accesso all’arbitrato per strumenti acquistati dopo tale data.
Modalità di accesso alle prestazioni
L’Agenzia evidenzia che gli investitori in possesso dei requisiti possono ottenere le prestazioni del Fondo attraverso due strade:
- erogazione diretta da parte del Fondo, a seguito di apposita istanza;
- attivazione di una procedura arbitrale.
Per gli strumenti acquistati entro il 12 giugno 2014, l’istanza per l’indennizzo forfetario esclude il ricorso all’arbitrato e, viceversa, l’attivazione dell’arbitrato rende improcedibile l’istanza già presentata. La procedura arbitrale resta comunque ammessa per gli strumenti acquistati dopo il 12 giugno 2014.
Valutazione fiscale dell’indennizzo forfetario
L’Agenzia richiama un precedente chiarimento reso in sede di interrogazione parlamentare, nel quale si era osservato che la funzione dell’indennizzo forfetario è quella di ristorare il pregiudizio derivante dalla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento. La misura ha quindi natura lato sensu risarcitoria del danno emergente, poiché è parametrata al corrispettivo pagato dall’investitore e non alla mancata percezione di redditi o proventi.
Principio di diritto affermato
L’Agenzia conclude che le somme percepite a titolo di indennizzo ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto-legge n. 59 del 2016 non assumono rilevanza reddituale, in quanto erogate esclusivamente per reintegrare la perdita economica subita, cioè il danno emergente, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del TUIR.
Lo stesso trattamento fiscale si applica anche alle somme corrisposte mediante la procedura arbitrale, poiché anche tale corresponsione è subordinata all’accertamento della responsabilità per violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal TUF.
Esito operativo
In pratica, gli indennizzi riconosciuti dal Fondo di solidarietà, sia in forma diretta sia tramite arbitrato, non concorrono alla formazione del reddito imponibile del percettore. La risoluzione si chiude con l’indicazione che le Direzioni regionali devono vigilare sull’applicazione uniforme dei principi esposti.
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